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La D.I.A. può
essere in alcuni casi presentata facoltativamente al
posto della richiesta di Autorizzazione Edilizia, ovvero
della comunicazione di inizio lavori di cui all'art.
26 della legge 47785. Essa permette di iniziare le opere
venti giorni dopo la sua presentazione (se la documentazione
presentata è completata ai sensi dell'art. 2 comma 60
L. 662/96). Dalla data di inizio dei lavori vengono
concessi al massimo tre anni di tempo. La D.I.A. consiste
in una comunicazione del proprietario o avente titolo
con allegata relazione asseverata fatta dal tecnico
incaricato in cui si dichiara che le opere sono conformi
al:
- Piano Regolatore vigente;
- Regolamenti Edilizi Comunali;
- Norme igienico - sanitarie.
Possono essere comunicati con
D.I.A. i seguenti interventi:
- opere di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo (1)
(2);
- opere di eliminazione delle
barriere architettoniche (2)
(5);
- recinzioni, muri di cinta
e cancellate (2);
- aree destinate ad attività
sportive senza creazione di volumetria (2)
(6);
- opere interne di singole unità
immobiliari che non modifichino e non rechino pregiudizio
all'immobile (2) (4);
- impianti tecnologici
(2) (3);
- varianti a concessioni edilizie
già rilasciate, ove permessi (2)
(7);
- parcheggi di pertinenza nel
sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato
(2) (8).
(1)
fatte salve le disposizioni e le competenze previste
dalla leggi 1089/39 e 1497/39 e 457/78.
(2) A condizione
che:
a) gli immobili non siano assoggettati
alle disposizione di cui alla legge 1089/39, alla
legge 1497/39 ed alla legge 394/91, ovvero a disposizioni
immediatamente operative dei piani aventi la valenza
di cui alla legge 431/85 o della legge 183/89, non
siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici
a discipline espressamente volte alla tutela delle
loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-artcheologiche,
storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali.
b) Gli immobili interessati
siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti
di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente
operative e le trasformazioni progettate non siano
in contrasto con strumenti adottati.
(3)
Che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni,
a seguito della revisione o installazione di impianti
tecnologici.
(4) Purchè le opere
siano interne a singole unità immobiliari e non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente
agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui
all'art. 2 del D.M. 2.4.1968, non modifichino la destinazione
d'uso.
(5) In edifici esistenti
consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
(6) Senza creazione
di volumetria.
(7) Che non incidano
sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia
e non alterino la sagoma e non violino le eventuali
prescrizioni contenute nella concessione edilizia.
(8) Nel sottosuolo del
lotto su cui insiste il fabbricato.
Cosa fare
Il cittadino (o il progettista
per conto del proprietario) deve recarsi presso il Settore
Tecnico, sito al piano primo della Sede Municipale di
Via G.Pascoli, 1 (per orari e telefoni consultare la
pagina iniziale), per ottenere tutte le informazioni
necessarie relative al tipo di opera che intende realizzare
e ritirare presso lo stesso Ufficio un modello prestampato
per la presentazione della domanda, che contiene anche
le indicazioni sui documenti da presentare a corredo
della domanda stessa.
La domanda, da redigere su apposito
stampato, deve quindi essere compilata in ogni sua parte.
Cosa presentare
È importante che la documentazione
da presentare a corredo della domanda sia completa per
permettere all’Amministrazione di procedere celermente.
L’elenco dei documenti
si differenzia in base alle tipologie edilizie ed in
riferimento alla zona di piano regolatore. Per questo
deve essere consultato il regolamento edilizio per ogni
diverso tipo di intervento soggetto a concessione edilizia.
Tempi
La denuncia deve essere presentata
venti giorni prima di dare inizio ai lavori .
Costi
La denuncia è in carta libera.
Diritti di segreteria: L. 50.000 |