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La
tassa per l’occupazione di suolo pubblico è dovuta
per l’occupazione di tutti gli spazi e le aree
pubbliche, del soprassuolo e del sottosuolo, che appartengono
al demanio o al patrimonio indisponibile del comune,
nonché delle aree di proprietà privata dove risulti
regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
Notizie generali
Sono tenuti a pagare la TOSAP
tutti coloro che occupano, in modo permanente o temporaneo,
una parte di suolo, soprassuolo o sottosuolo o spazio
pubblico, appartenente cioè al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune, o aree e spazi di proprietà
privata sulle quali risulti regolarmente costituita
una servitù di pubblico passaggio.
L’occupazione è temporanea
quando ha una durata inferiore ad un anno; permanente
quando ha una durata di almeno un anno, ha un carattere
stabile, comporti o meno l’esistenza di manufatti
o impianti.
L’occupazione di suolo
pubblico, sia temporanea che permanente, deve essere
autorizzata con un’apposita concessione.
Chi deve fare domanda e come
Chiunque intenda occupare, nel
territorio comunale, una porzione di suolo, soprassuolo
o sottosuolo pubblico o soggetto ad uso pubblico deve
presentare domanda
per occupazione permanente o domanda
per occupazione temporanea al fine di ottenere la
concessione. Le occupazioni realizzate senza la concessione
comunale sono considerate abusive. Il modulo per la
domanda per ottenere la concessione ed il modulo per
la denuncia
va richiesto presso l'Ufficio Tributi del Comune.
Come si paga
TOSAP TEMPORANEA
Una volta ottenuta l’autorizzazione,
il pagamento della tassa va effettuato presso gli uffici
postali compilando in ogni sua parte il bollettino di
conto corrente già predisposto;
TOSAP PERMANENTE
Il pagamento della tassa va
effettuato presso gli uffici postali, compilando in
ogni sua parte il bollettino di conto corrente già predisposto
e spedito a casa del contribuente. Per le occupazioni
permanenti il versamento va effettuato entro 30 giorni
dal rilascio dell’atto di concessione o comunque
entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Per gli
anni successivi al primo, il versamento deve essere
effettuato entro il 31 gennaio. Per l'anno 2004 il termine
del 31/01 è stato prorogato al 30/04.
La tassa è graduata a seconda
dell’importanza della porzione di suolo o spazio
e calcolata in base alla superficie occupata (A) e in
base al tempo (B):
A) la superficie è calcolata
in metri quadri o in metri lineari, con arrotondamento
all’ unità superiore della cifra contenente
decimali. E’ quella risultante dalla proiezione
al suolo dell’occupazione, anche in caso di
occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo stesso.
Mentre per gli striscioni pubblicitari
posti sul soprassuolo l’occupazione si calcola
in metri lineari.
B) per le occupazioni permanenti
la tassa si riferisce ad anni solari interi.
Per le occupazioni temporanee
la tassa si riferisce ai giorni dell’occupazione
ed è inoltre commisurata in rapporto alla durata dell’occupazione
nell’arco della giornata.
Per le occupazioni permanenti
il Comune di San Michele Salentino ha stabilito le
seguenti tariffe annue per metro quadrato; nel rispetto
della classificazione delle vie cittadine:
Sono classificate nella 1^ categoria,
ai fini dell’applicazione della T.O.S.A.P:
- – Piazza Dante, interamente
- – Via V. Emanuele III°, da
Piazza Marconi a Via Fleming
- – Piazza Marconi, interamente
esculsa la sede della SS. 581
- – Via De Amicis ,da Via Pascoli
a Via Fleming
- – Villa Comunale, interamente
- – Via Piave, interamente
- – Via Pascoli, interamente
- – Via Duca D’Aosta, da Via
V.Veneto a Via De Nicola.
Sono classificate nella 2^ categoria
tutte le rimanenti aree non
comprese nella 1^ categoria ed esclusa la Strada statale
581 e quelle provinciali.
Tariffe annue per mq.
- 1a categ. = € 17,56
- 2a categ. = € 12,29
Denuncia, rinnovo, disdetta
Per l’occupazione permanente
la denuncia di occupazione di suolo pubblico va effettuata
una sola volta, a meno che non ci siano variazioni.
In caso di nuova occupazione
la denuncia va effettuata entro 30 giorni dalla data
di rilascio della concessione e comunque entro il 31
dicembre dell’anno di rilascio della concessione
stessa. Il pagamento della tassa va effettuato entro
la stessa data.
Le concessioni permanenti sono
rinnovabili alla scadenza. Il titolare della concessione
deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima
della scadenza della concessione in atto, indicando
la durata del rinnovo.
La disdetta anticipata della
concessione deve essere comunicata al Comune con almeno
5 giorni di anticipo rispetto alle annualità successive
a quella in corso, per le quali viene meno l’obbligo
di pagamento della tassa e dell’eventuale canone
dovuto.
Per l’occupazione temporanea
non occorre alcuna denuncia, ma va semplicemente presentata
l’attestazione dell’avvenuto versamento
della tassa.
Le concessioni temporanee possono
essere rinnovate con il rilascio di una nuova concessione.
Il titolare della concessione deve presentare domanda
di rinnovo, indicando la durata e i motivi della richiesta
di nuova concessione.
Nel caso, invece, di disdetta
anticipata, il concessionario dovrà comunque pagare
la tassa dovuta e l’eventuale canone.
Il rinnovo o qualunque nuova
domanda di concessione viene negato sia per gli stessi
motivi che provocano la decadenza della concessione
(indicati nel paragrafo successivo) sia nel caso in
cui il richiedente sia stato colpito da sanzioni per
altre gravi irregolarità nei rapporti con il Comune.
Decadenza ed estinzione della concessione
La concessione decade quando:
- vengono contestate violazioni
delle condizioni previste dall’atto della concessione;
- non viene effettuato il versamento
della tassa di occupazione entro 10 giorni dalla sua
naturale scadenza;<
- l’occupazione, senza
giustificato motivo, non viene effettuata (nei 30
giorni successivi al rilascio della concessione per
occupazioni permanenti e nei 5 giorni successivi per
occupazioni temporanee);
- il suolo, spazio o bene pubblico
viene usato in modo improprio o diverso da quello
previsto dalla concessione.
La concessione si estingue:
- in caso di morte o sopravvenuta
incapacità giuridica del titolare;
- in caso di sentenza di fallimento
o liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
Esenzioni e agevolazioni
Sono esenti dalla tassa:
- occupazioni effettuate dallo
Stato, Regioni, Provincie e Comuni e loro Consorzi,
da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi
nello stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza,
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca
scientifica;
- le tabelle indicative delle
stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici
di trasporto, nonché le tabelle che interessano la
circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni
di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica
utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le
aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte di
vetture destinate al servizio di trasporto pubblico
di linea di concessione, nonché di vetture a trazione
animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali
di durata non superiore a quella che si sia stabilita
nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni
determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario
al carico e scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti
adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia
prevista, all’atto della concessione o successivamente,
la devoluzione gratuita al Comune al termine della
concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati
ai soggetti portatori di handicap;
- occupazioni occasionali del
commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- occupazioni sovrastanti il
suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in
occasione di festività, ricorrenze civili e religiose.
La collocazione di luminarie natalizie è esente quando
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
vigente regolamento di Polizia Urbana;
- occupazioni di pronto intervento
con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli
lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione
riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non
superiore ad un’ora;
- occupazioni momentanee con
fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi
od effettuate in occasione di festività, celebrazioni
o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare
spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente
movibili;
- occupazioni per operazioni
di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura
di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi,
di durata non superiore alle sei ore;
Le seguenti agevolazioni, con
eventuali riduzioni della tariffa ordinaria, si applicano
:
- per le occupazioni permanenti
effettuate con installazioni di attrazioni, giochi,
spettacoli viaggianti e attività similari (noleggio
pony o altro destinato al divertimento di bambini)
la tariffa è ridotta dell’ 80%;
- per le occupazioni permanenti
e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il
suolo la tariffa è ridotta ad 1/3;
- per i passi carrabili di
ogni tipo e uso la tariffa ordinaria è ridotta del
50%;
- per le occupazioni temporanee
conseguenti ad attività edilizie la tariffa è ridotta
del 50%.
- per le occupazioni temporanee
realizzate con tende e simili la tariffa ordinaria
è ridotta al 30%;
- per le occupazioni temporanee
a carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%.
Questa riduzione è cumulabile con quelle connesse
alla durata dell’occupazione (fra 15 e 30 giorni
e oltre 30 giorni);
- per le occupazioni realizzate
con autovetture private su aree a ciò destinate, la
tariffa è ridotta al 30%.
Rimborsi
I contribuenti possono chiedere,
con apposita istanza indirizzata al Comune, il rimborso
di somme versate e non dovute, entro tre anni dal giorno
del pagamento.
Al rimborso il Comune
provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza, corrispondendo un interesse del
7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data
dall’ eseguito pagamento.
Accertamento
Nei casi di omessa presentazione di denuncia e/o dei versamenti
relativi alla Tosap, il Comune emette apposito avviso
di accertamento d’ufficio.
Nel caso di infedele, inesatta o incompleta denuncia e/o
versamento, il Comune provvede all’accertamento
in rettifica.
Contro gli avvisi di
accertamento (di ufficio o di rettifica) è ammesso ricorso
alla Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI,
ricorso da proporsi entro 60 giorni dal ricevimento
dell’avviso stesso, a mezzo consegna diretta,
spedizione in plico senza busta, con raccomandata con
ricevuta di ritorno, o notifica nei modi di legge all’ufficio
Tributi (in bollo).
Entro 30 giorni dalla proposizione,
il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio, pena l’inammissibilità,
secondo le modalità previste nell’art. 22 del
Decreto Legislativo n. 546 del 1992.
Norme di riferimento
- Decreto legislativo 15.11.93
n. 507
- Decreto legislativo 28.12.93 n. 566
- Delibera di C.C. n. 32 del 22.04.1994 - Regolamento
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa.
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