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Chi
deve pagare
La tassa è dovuta da chiunque
occupa o utilizza locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi
uso (sono escluse le aree comuni del condominio, le
aree scoperte di pertinenza o accessorie di abitazioni
civili, le aree a verde).
Sono quindi tenuti al pagamento tutti coloro che usano
o hanno a disposizione una casa, un negozio o qualsiasi
immobile, o chiunque usufruisca di una occupazione di
suolo pubblico.
Quando presentare la denuncia
Entro il 20 gennaio successivo
alla data di inizio dell'occupazione o detenzione di
un immobile, il contribuente deve presentare, presso
l’ufficio tributi, una denuncia
relativa ai locali e aree assoggettabili alla tassa,
usando un apposito modulo in distribuzione presso lo
stesso ufficio.
La denuncia viene presentata
una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni
successivi, purché non cambino le condizioni iniziali.
Altrimenti, il contribuente dovrà
denunciare ogni variazione relativa a locali ed aree,
alla loro superficie e alla destinazione, usando le
stesse modalità ed entro gli stessi termini della denuncia
originale.
Va presentata denuncia anche
quando cessa l'occupazione o l'uso di locali ed aree
avvenuta nel corso dell'anno. La cessazione non avviene
automaticamente con il cambio di domicilio o di residenza.
Quanto si deve pagare
L'importo della tassa varia in
base alla superficie e all'uso a cui l’immobile
è destinato. A seconda della categoria è applicata una
diversa tariffa al metro quadrato.
- Locali destinati ad uso abitativo
e case famiglie per minori, anziani e disabili:
€1,22;
- Locali destinati a box, garage,
scantinati, tettoie e simili: € 0,62;
- Locali destinati a uffici
pubblici o privati, studi professionali, banche, ambulatori,
assicurazioni caserme, farmacie e simili:
€ 3,09;
- Stabilimenti ed edifici industriali,
molini, frantoi e confezioni: € 2,21;
- Locali destinati a negozi
ad uso commerciale: € 2,70;
- Locali destinati a botteghe,
laboratori, officine di riparazione ad uso artigianale:
€ 1,88;
- Alberghi, sale convegno, teatri,
cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie,pizzerie
ristoranti, caffè, bar, sale da ballo: € 3,51;
- Collegi, convitti, pensioni,
case di cura in cui si producono rifiuti assimilabili
agli urbani: € 2,44;
- Associazioni sportive, culturali,
ricreative, sindacali e politiche ed associazioni
varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole
e autoscuole: € 0,99;
- Aree adibite a campeggi, distributori
di carburante, impianti sportivi, piscine, complessi
attrezzati per il divertimento, banchi di vendita
all’aperto: € 2,08;
- Aree scoperte ad uso privato
ove possono prodursi rifiuti: € 0,62;
- Pubbliche rimesse, depositi
di merci, esposizioni e simili, autosaloni, arredamenti:
€ 1,19.
Le predette
tariffe sono aumentate del:
- 5% per addizionale E.C.A;
- 5% per maggiorazione addizionale
E.C.A;
- 5% per tributo provinciale
per la tutela, protezione ed igiene dell’ambiente;
Come si paga
La tassa si paga con bollettino
di c.c.p. nr. 12736757 intestato a Comune di San Michele
Salentino Servizio Tesoreria R.S.U. recapitato a domicilio
del contribuente dal Servizio Postel.
Si può pagare entro le scadenze indicate nei seguenti
modi:
- Il conto corrente postale
intestato alla Tesoreria Comunale ;
- Il versamento diretto presso
la tesoreria comunale ;
- Il versamento tramite il sistema
bancario;
Riduzioni
La tassa è ridotta di 1/3 in
caso di:
- nuclei familiari composti
da una sola persona;
- abitazioni tenute a disposizione
da chi risiede all'estero per più di sei mesi all'anno;
- abitazioni per uso stagionale
od altro uso limitato e discontinuo.
La richiesta di riduzione per
gli unici occupanti di una abitazione deve essere presentata
solo una volta e non ripresentata ogni anno. Se però
le condizioni cambiano, è necessario fare una denuncia
di cessazione delle condizioni che hanno determinato
la riduzione.
Esenzioni
- Sono esentati dal pagamento
della tassa:
- le centrali termiche e i locali
riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche,
vani ascensori, nonché le celle frigorifere, i locali
di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove
non si ha, di regola, presenza umana;
- i ripostigli situati al di
fuori delle unità abitative e le cantine se adibite
a semplice deposito;
- i sottotetti qualora non utilizzabili.
Il sottotetto è da considerare utilizzabile quando
l’altezza interna misurata dal pavimento alla
cima di colmo o comunque sul punto più alto dell’intradosso
del solaio, è superiore a ml. 1.80 e quando sia collegato
strutturalmente ai locali tassabili;
- le aree scoperte che costituiscono
pertinenza od accessoria dei locali adibiti a civile
abitazione;
- le parti comuni del condominio
di cui all’art. 1117 del Codice Civile;
- i balconi e le terrazze scoperte
utilizzati come accessori o pertinenze locali;
- la parte degli impianti sportivi
riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti
impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- le unità immobiliari prive
di qualsiasi mobile o suppellettile o prive di almeno
due delle seguenti utenze: gas, acqua, luce;
- i locali e i fabbricati di
servizio nei fondi rustici;
- i locali e le aree scoperte
per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario
conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime
di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate
dall’art. 62, comma 5, del Decreto 507;
- gli edifici adibiti in via
permanente all’esercizio di culto di confessione
religiosa, che oltre a quella cattolica, sia ammessa
dallo Stato Italiano sulla base di intese;
- abitazioni con occupanti assistiti
dal Comune in via continuativa.
Per usufruire delle esenzioni
bisogna compilare il modulo di esenzione da ritirare
e consegnare presso l'Ufficio Tributi.
Rimborsi
La cessazione, nel corso dell'anno,
dell'occupazione o dell'utilizzo di locali ed aree,
da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal
primo giorno del bimestre solare successivo a quello
in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel
corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto
per le annualità successive se l'utente , che ha prodotto
denuncia di cessazione in seguito, dimostri di non aver
continuato l'occupazione o la detenzione dei locali
o se la tassa sia stata pagata dall'utente subentrante.
Ricorsi
Chiunque ritenga di avere motivo
può presentare ricorso che è di competenza, in primo
grado, della Commissione Tributaria Provinciale.
Il ricorso (in bollo) deve essere notificato all'Ente
impositore entro 60 giorni dalla data di notificazione
del documento impugnato.
La notifica può avvenire:
- tramite consegna diretta;
- a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, in plico senza busta;
- tramite ufficiale giudiziario.
- Entro 30 giorni dalla notifica
del ricorso all'Ente impositore, il contribuente si
deve costituire in giudizio mediante deposito del
proprio fascicolo (compresa la copia conforme all'originale
del ricorso) presso la Segreteria della Commissione
Tributaria Provinciale.
Norme di riferimento
- Decreto Legislativo 31 dicembre
1992 n. 546
- Decreto Legislativo 15 novembre
1993 n. 507 e successivi Decreti Legge e Leggi di
conversione
- Delibera di C.C. n. 4 del
31.01.1996 Regolamento per l’applicazione della
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
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