- Visto l’art Visto l’art.
11 della Legge 9.12.98, n. 431;
- 2, comma 3, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
7.6.99;
- Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1748 del
27.12.1999;
- Vista la delibera della Giunta Regionale n. 813 del
5.6.2003;
Sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di contributo di sostegno
agli inquilini bisognosi, di cui alle norme prima richiamate,
ed in applicazione dei seguenti criteri:
a) Soggetti beneficiari del
contributo: Possono accedere al contributo i cittadini
che nell’anno 2002 hanno condotto in locazione,
regolata da contratto regolarmente registrato, i locali
adibiti ad abitazione principale del nucleo familiare.
b)Requisiti minimi per accedere
ai contributi: La concessione del contributo è
subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti
minimi riferiti al nucleo familiare:
1. Reddito annuo imponibile
complessivo, risultante dall’ultima dichiarazione
dei redditi, non superiore al totale di due pensioni
minime INPS, rispetto al quale l’incidenza
del canone di locazione risulti non inferiore al
14%;
2. Reddito annuo imponibile
complessivo, risultante dall’ultima dichiarazione
dei redditi, non superiore a quello determinato
dalla Regione per l’assegnazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale
l’incidenza del canone di locazione risulti
non inferiore al 24%.
c) Correttivo per situazioni
particolari: Per i nuclei familiari che includono
ultrasessantacinquenni, disabili o altre analoghe
situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo
da assegnare può essere incrementato fino ad
un massimo del 25% o, in alternativa, i limiti di
reddito possono essere innalzati fino ad un massimo
del 25%.
d)Modalità di presentazione
delle domande: Le domande e le dichiarazioni dovranno
essere redatte, in carta libera, esclusivamente sugli
appositi
moduli forniti gratuitamente dal Comune.
e)Termine delle presentazione
delle domande: Le domande devono essere consegnate
al Comune inderogabilmente entro le ore 13,00 del
giorno 14.08.2003.
Si rammenta, inoltre, che l’inquilino che già
usufruisce del predetto fondo di sostegno previsto
dall’art. 11 L. n. 431/98 non può ottenere
anche il beneficio della detrazione fiscale e viceversa.