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   Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
 
L’Imposta si applica sugli immobili (fabbricati, case, negozi, capannoni industriali), aree fabbricabili. Si applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione. La nuda proprietà, non produce alcun obbligo ai fini dell'ICI. I terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27.12.1977, nr.84.

Chi deve pagare

Tutti i proprietari di immobili, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute o coloro che sono titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli immobili stessi.

L’imposta si riferisce all’anno in corso, quindi l’importo dovuto viene determinato dalla situazione immobiliare del contribuente per l’anno 2008.

I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI

Quanto si deve pagare

Il Comune di SAN MICHELE SALENTINO ha fissato, per l'anno 2008, con deliberazione  C.C. nr. 10 del 31.03.2008 e le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota abitazione principale: 5,50 per mille

Una pertinenza assume l'aliquota dell'abitazione a cui si riferisce solo se ubicata nello stesso edificio.

Aliquota ordinaria: 6,50 per mille

DETRAZIONE: Abitazione principale € 103,29;

Dal 2008, la legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto una ulteriore detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale e loro per......, per un importo pari all' 1,33 per mille della base imponibile ICI (della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze) con un massimo di € 200,00

E' soppressa dal 2008 l'agevolazione prevista per gli immobili concessi ad uso gratuito ai figli e di questi utilizzati quale abitazione principale. Pertanto a decorrere dal 01/01/2008 su tale immobile verrà applicata l'aliquota ordinaria senza nessuna detrazione.

Come si calcola

La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati moltiplicando la rendita ottenuta per i seguenti coefficienti:

per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni)B (collegi convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.) con esclusioni delle categorie A/10 e C/1;

per 50 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);

  • per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
  • Le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E sono esenti da I.C.I.
  • La base imponibile ottenuta viene moltiplicata per l’aliquota di competenza.
  • All’imposta ottenuta si applicano le riduzioni o le detrazioni, se spettanti.
  • Si ricorda l’esenzione per i terreni agricoli;

Come pagare

Il versamento può essere effettuato tramite:

  • C.C.P. nr. 12737714 intestato a Comune di San Michele Salentino – Servizio Tesoreria I.C.I.;
  • Versamento diretto presso la Tesoreria Comunale;
  • Versamento tramite il sistema bancario;

Il contribuente potrà inoltre effettuare il pagamento collegandosi in internet al sito di poste Italiane S.P.A. (www.Poste.it) dove sono presenti le modalità operative e le condizioni economiche e contrattuali.

E’ consigliato il versamento tramite il C.C. postale.

Per i nuovi contribuenti o coloro che non ricevessero i bollettini tramite il servizio “ Postel” utilizzato dal Comune, gli stessi sono reperibili:

  • Presso l’ufficio Tributi del Comune;
  • Presso qualsiasi ufficio postale;

In alternativa possono essere utilizzati anche i normali bollettini ici approvati con D.M. del 03/04/2008;

Quando pagare

I contribuenti dovranno effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate:

l’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta  e deve essere versato entro il 16 giugno di ciascun anno;

L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1 al 16 dicembre di ciascun anno.

La norma riconosce, inoltre, al contribuente la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in unica soluzione, entro il termine del 16 giugno di ogni anno. E’ ovvio che in questo caso il soggetto passivo ici dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente.

Nei casi:

Vendita o acquisto dell’immobile: si paga la quota ICI relativa ai mesi per i quali è stato proprietario.

Decesso del proprietario: se il decesso avviene nel corso dell'anno, per il periodo precedente la data del decesso il pagamento dell'I.C.I . deve essere fatto con il bollettino intestato al deceduto, a cura dell'erede. Per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto dall'usufruttuario o dagli eredi, a loro nome.

Come comunicare le varizioni

A partire dal 1° gennaio 2007, per effetto dell'art. 1, comma 175 della Legge 27/12/2006 n.296, non sono più applicabili le norme che consentivano ai comuni l'adozione della comunicazione ICI in luogo della dichiarazione, pertanto unico adempimento posto a carico dei contribuenti è la dichiarazione di cui all'art. 10, coma 4, del D. lgs n. 504/1992 da presentarsi al comune, entro il termine previsto per la presentazione del modello unico.

Norme di riferimento

  • Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504
  • Regolamento Comunale ICI - Approvato con delibera C.C. n. 49 del 29.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.
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