| L’Imposta
si applica sugli immobili (fabbricati, case, negozi, capannoni
industriali), aree fabbricabili. Si applica anche in caso
di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto,
uso o abitazione. La nuda proprietà, non produce alcun
obbligo ai fini dell'ICI. I terreni agricoli sono esenti
in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate
ai sensi dell’art. 15 della Legge 27.12.1977, nr.84.
Chi deve pagare
Tutti i proprietari di immobili,
sia persona fisica che società, in base alle quote di
proprietà possedute o coloro che sono titolari di un
diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli immobili
stessi.
L’imposta si riferisce
all’anno in corso, quindi l’importo dovuto
viene determinato dalla situazione immobiliare del contribuente
per l’anno 2008.
I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI
Quanto si deve pagare
Il Comune di SAN MICHELE SALENTINO
ha fissato, per l'anno 2008, con deliberazione C.C. nr.
10 del 31.03.2008 e le seguenti aliquote
e detrazioni:
Aliquota abitazione principale:
5,50 per mille
Una pertinenza assume l'aliquota
dell'abitazione a cui si riferisce solo se ubicata nello
stesso edificio.
Aliquota ordinaria: 6,50 per
mille
DETRAZIONE: Abitazione principale
€ 103,29;
Dal 2008, la legge 244/2007
(legge finanziaria 2008) ha introdotto una ulteriore
detrazione per gli immobili destinati ad abitazione
principale e loro per......, per un importo pari all'
1,33 per mille della base imponibile ICI (della sola
unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze) con un massimo di € 200,00
E' soppressa dal 2008
l'agevolazione prevista per gli immobili concessi ad uso
gratuito ai figli e di questi utilizzati quale
abitazione principale. Pertanto a decorrere dal 01/01/2008
su tale immobile verrà applicata l'aliquota ordinaria
senza nessuna detrazione.
Come si calcola
La base imponibile si ottiene
aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati
moltiplicando la rendita ottenuta per i seguenti coefficienti:
per 100 se si tratta di fabbricati
classificati nei gruppi catastali A (abitazioni)B (collegi
convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori,
stabilimenti balneari, ecc.) con esclusioni delle categorie
A/10 e C/1;
per 50 se si tratta di fabbricati
classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi,
teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici
e studi privati);
- per 34 se si tratta di fabbricati
classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
- Le unità immobiliari classificate
nel gruppo catastale E sono esenti da I.C.I.
- La base imponibile ottenuta
viene moltiplicata per l’aliquota di competenza.
- All’imposta ottenuta
si applicano le riduzioni o le detrazioni, se spettanti.
- Si ricorda l’esenzione
per i terreni agricoli;
Come pagare
Il versamento può essere effettuato
tramite:
- C.C.P. nr. 12737714 intestato
a Comune di San Michele Salentino – Servizio
Tesoreria I.C.I.;
- Versamento diretto presso
la Tesoreria Comunale;
- Versamento tramite il sistema
bancario;
Il contribuente potrà inoltre
effettuare il pagamento collegandosi in internet al
sito di poste Italiane S.P.A. (www.Poste.it)
dove sono presenti le modalità operative e le condizioni
economiche e contrattuali.
E’ consigliato il versamento
tramite il C.C. postale.
Per i nuovi contribuenti o coloro
che non ricevessero i bollettini tramite il servizio
“ Postel” utilizzato dal Comune, gli stessi
sono reperibili:
- Presso l’ufficio Tributi
del Comune;
- Presso qualsiasi ufficio postale;
In alternativa possono essere
utilizzati anche i normali bollettini ici approvati
con D.M. del 03/04/2008;
Quando pagare
I contribuenti dovranno effettuare
il versamento dell’imposta complessivamente dovuta
al Comune per l’anno in corso in due rate:
l’importo della prima rata
deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta e deve essere
versato entro il 16 giugno di ciascun anno;
L’importo della seconda
rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta
per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale
conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere
versato dal 1 al 16 dicembre di ciascun anno.
La norma riconosce, inoltre,
al contribuente la facoltà di versare l’ICI complessivamente
dovuta in unica soluzione, entro il termine del 16 giugno
di ogni anno. E’ ovvio che in questo caso il soggetto
passivo ici dovrà effettuare il calcolo dell’imposta
dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in
vigore nel Comune nell’anno in corso e non quelle
deliberate per l’anno precedente.
Nei casi:
Vendita o acquisto dell’immobile:
si paga la quota ICI relativa ai mesi per i quali è
stato proprietario.
Decesso del proprietario: se
il decesso avviene nel corso dell'anno, per il periodo
precedente la data del decesso il pagamento dell'I.C.I
. deve essere fatto con il bollettino intestato al deceduto,
a cura dell'erede. Per il periodo successivo alla data
del decesso, il pagamento deve essere fatto dall'usufruttuario
o dagli eredi, a loro nome.
Come comunicare le varizioni
A partire dal 1° gennaio
2007, per effetto dell'art. 1, comma 175 della Legge 27/12/2006 n.296, non sono più applicabili le norme che consentivano ai comuni l'adozione della comunicazione ICI in luogo della dichiarazione, pertanto unico adempimento posto a carico dei contribuenti è la dichiarazione di cui all'art. 10, coma 4, del D. lgs n. 504/1992 da presentarsi al comune, entro il termine previsto per la presentazione del modello unico.
Norme di riferimento
- Decreto Legislativo del 30.12.1992
n. 504
- Regolamento Comunale ICI -
Approvato con delibera C.C. n. 49 del 29.12.1998 e
successive modifiche e integrazioni.
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