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Fonti
normative
Ricorso al Prefetto - Art. 203
del codice della strada
Provvedimenti del prefetto - Art. 204 del codice della
strada
Opposizione innanzi all’autorità giudiziaria -
Art. 205 del codice della strada
Modalità di proposizione
Avverso Verbali al Codice della
Strada è ammesso:
A) ricorso al Prefetto nel termine
di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della
violazione.
Il ricorso può essere presentato
personalmente presso l'ufficio competente (Ufficio
di Polizia Municipale – Via Principessa Jolanda
25 - 72018 - San Michele Salentino - Brindisi) o inviato
con raccomandata con ricevuta di ritorno (come previsto
dall'art.203 del Codice della Strada) da inviarsi
direttamente allo stesso ufficio (non ad altri uffici).
Si ricorda che a norma dell'art.204 del Codice della
Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso,
emette una ingiunzione che comporta al ricorrente
il pagamento di una somma almeno doppia di quella
originaria.
I ricorsi possono essere redatti sull'apposito modulo
da allegare al verbale o all'avviso.
NB Il ricorso è esente da imposta di bollo per cui
può essere presentato in carta semplice ( e …calligrafia
leggibile.).
Verbali conseguenti ed altre infrazioni
punite con sanzioni amministrative pecuniare
I tempi di notifica sono di 90
giorni ed è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta
entro 60 giorni dalla notifica con le stesse modalità
previste per le contravvenzioni al Codice della strada
Articolo 18 Legge 24/11/1981,
n. 689 (ordinanza ingiunzione)
Articolo 22 Legge 24/11/1981, n. 689 (opposizione all’ordinanza-ingiunzione)
A norma dell’articolo 17
entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione
o notificazione della violazione, gli interessati possono
far pervenire all’autorità competente a ricevere
il rapporto scritti difensivi e documenti possono chiedere
di essere sentiti dalla medesima autorità. Generalmente
il tale organo coincide con il Sindaco (ad. es. nel
caso di violazioni ai regolamenti comunali o alla normativa
sulle attività commerciali); in ogni caso, comunque,
l'organo a cui proporre ricorso verrà sempre indicato
sul verbale a pena di annullabilità. L’autorità
competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano
fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e
gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene
fondato l’accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all’autore
della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all’organo che ha redatto il rapporto. Con l’ordinanza-ingiunzione
deve essere disposta la restituzione, previo pagamento
delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che
non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La
restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta
con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne
sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato
all’ufficio indicato nella ordinanza ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall’articolo 14; del pagamento è data comunicazione,
entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio
che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso
l’ordinanza. Il termine per il pagamento è di
sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l’ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione,
o, nel caso in cui l’opposizione è proposta, con
il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l’opposizione, o quando l’ordinanza
con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione
o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile
o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso
la stessa.
Contro l’ordinanza-ingiunzione
di pagamento e contro l’ordinanza che dispone
la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione
davanti all’autorità giudiziaria del luogo in
cui è stata commessa la violazione, entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l’interessato
risiede all’estero. L’opposizione si propone
mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza
notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando
l’opponente non abbia indicato un suo procuratore,
la dichiarazione di residenza o l’elezione di
domicilio nel comune ove ha sede l’autorità giudiziaria
competente. Se manca l’indicazione del procuratore
oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di
domicilio, le notificazione al ricorrente vengono eseguite
mediante deposito in cancelleria. Quando è stato nominato
un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni
nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi
confronti secondo le modalità stabilite dal codice di
procedura civile. L’opposizione non sospende l’esecuzione
del provvedimento, salvo che l’autorità, concorrendo
gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. |