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  Contravenzioni
 

TERMINI E PROCEDURE DI NOTIFICA E DI PAGAMENTO

Dopo che il verbale è stato redatto, l'interessato ha 60 giorni di tempo dalla data della contestazione immediata, o dalla notifica, per effettuare il pagamento.

In caso di violazione al codice della strada, il verbale deve essere notificato al cittadino entro 150 giorni dalla data della violazione. I 150 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il 150° giorno è un giorno festivo, il termine scade il primo giorno feriale successivo. Oltre i 150 giorni la notifica è inefficace, e il verbale deve essere rinviato all’Ufficio di Polizia Municipale da cui dipende l’agente che lo ha compilato.

Nel verbale deve essere indicato il motivo per cui non è stata possibile la contestazione immediata.

Il verbale deve essere chiaro e leggibile, in caso contrario se ne può richiedere copia all’Ufficio.

Il verbale può essere notificato:

1. dagli agenti di Polizia Municipale
2. dai messi comunali
3. per posta tramite raccomandata.

La notifica non può effettuarsi

- prima delle ore 07.00 e dopo le ore 19.00, dal 1 ottobre al 31 marzo;
- prima delle ore 06.00 e dopo le ore 20.00, dal 1 aprile al 30 settembre.

Su richiesta del destinatario chi consegna il verbale inserirà l’ora in cui l’atto viene notificato.

Il verbale può essere notificato, in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non palesemente incapaci o minori di anni 14) ai seguenti soggetti:

- persona addetta alla casa;
- vicino di casa;
- portiere.

In questi casi l'addetto alla notifica deve lasciare un avviso in cui dichiara di essere passato e che l'atto sarà depositato presso la Casa Comunale. Questa dichiarazione dovrà essere annotata sul verbale. Successivamente all'interessato arriverà una raccomandata per il ritiro del verbale (art. 140 cpc).

In assenza dell’interessato e delle altre persone a cui l’atto può essere consegnato, l’addetto del servizio postale rilascerà un avviso nella cassetta della posta con il quale si comunica che una raccomandata rimarrà per 10 giorni presso l’Ufficio Postale indicato. Seguirà una ulteriore raccomandata contenente un nuovo invito al ritiro, sempre presso l’Ufficio Postale. La notifica si intende regolarmente compiuta dopo 10 giorni di giacenza presso l'Ufficio Postale della 2° raccomandata. In questo caso la data di notifica è la data di spedizione della 2° raccomandata.

Se il verbale è a carico di un minore, la notifica deve essere effettuata ad uno degli esercenti la potestà genitoriale.

Nel caso di violazioni al Codice della Strada, se il proprietario del veicolo ("responsabile in solido") è una persona diversa da chi ha commesso l'infrazione, una copia del verbale sarà consegnata anche a lui. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del proprietario.

Pagamento di una multa, consigli utili

Una multa si può pagare nei seguenti modi: 1.All’Ufficio postale mediante il bollettino di conto corrente postale già allegato al verbale della contravvenzione notificato. Se il conto corrente allegato si perde o si deteriora, si può effettuare il versamento con altro bollettino sul conto corrente postale n.12893723 intestato a Servizio di tesoreria comunale - Comune di San Michele Salentino (BR) su cui si indicherà nello spazio riservato alla causale del versamento:

1. Il nr. del verbale e la targa del veicolo sanzionato;
2. Direttamente presso il Comune di San Michele Salentino - Comando di Polizia Municipale il quale rilascerà debita quietanza (ricevuta) di pagamento.

Le ricevute dell’avvenuto pagamento vanno conservate per 5 anni dall'accertamento della contravvenzione. Il diritto di riscossione, infatti, si prescrive in 5 anni i quali decorrono appunto dalla data dell'accertamento. Possono intervenire vari motivi che interrompono questo termine, togliendo valore al periodo di prescrizione eventualmente già trascorso. I motivi possono essere:

- la notifica del verbale; -la notifica della cartella esattoriale;
- il ricorso amministrativo contro il verbale di contravvenzione;

E' opportuno sapere che la prescrizione non scatta automaticamente in quanto non è rilevabile d'ufficio. Pertanto è la persona interessata che deve farla valere segnalando all'Amministrazione la data di notifica della cartella di pagamento.

F.a.q.

.e se arriva una notifica di contravvenzione già pagata?

Non temete e non preoccupatevi. E' questa una situazione che, se pur rara, a causa dei tempi del procedimento di notifica può tecnicamente verificarsi ( anche se nel solo caso in cui la multa viene pagata in un determinato arco temporale tramite bollettino postale). Se avete già pagato, dormite sonni tranquilli… e ricordate di conservare la ricevuta del versamento effettuata all'ufficio postale.

. e se arriva una cartella esattoriale per una multa che è già stata pagata?

Se la multa è già stata pagata si può fare annullare il procedimento consegnando la cartella esattoriale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla POLIZIA MUNICIPALE di questo Comune che provvederà alla cancellazione dai ruoli ed alla comunicazione di ciò all'esattoria. Anche per questo è importante conservare le ricevute di pagamento per almeno cinque anni.

.e se pagate due volte una stessa contravvenzione?

Stano ma vero è possibile, anche in assenza di animus beneficiendi, che non solo ci si possa dimenticare di pagare una contravvenzione (ipotesi più frequente) ma anche di aver pagato per due volte la stessa contravvenzione. In questo caso sarà necessario inoltrare una domanda di rimborso della somma versata due volte ed attendere che entrambi i versamenti vengano accreditati alle casse della Tesoreria comunale. Subito dopo vi sarà l'immediato rimborso.

Per qualsiasi altra domanda potete inviare una E-MAIL all'indirizzo di questo Comune.

Il ricorso

Fonti normative

Ricorso al Prefetto - Art. 203 del codice della strada

Provvedimenti del prefetto - Art. 204 del codice della strada

Opposizione innanzi all’autorità giudiziaria - Art. 205 del codice della strada

Modalità di proposizione

Avverso Verbali al Codice della Strada è ammesso:

A) ricorso al Prefetto nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Il ricorso può essere presentato personalmente presso l'ufficio competente (Ufficio di Polizia Municipale – Via Principessa Jolanda 25 - 72018 - San Michele Salentino - Brindisi) o inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno (come previsto dall'art.203 del Codice della Strada) da inviarsi direttamente allo stesso ufficio (non ad altri uffici). Si ricorda che a norma dell'art.204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento di una somma almeno doppia di quella originaria.
I ricorsi possono essere redatti sull'apposito modulo da allegare al verbale o all'avviso.

NB Il ricorso è esente da imposta di bollo per cui può essere presentato in carta semplice ( e …calligrafia leggibile.).

verbali conseguenti ed altre infrazioni punite con sanzioni amministrative pecuniare

I tempi di notifica sono di 90 giorni ed è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica con le stesse modalità previste per le contravvenzioni al Codice della strada

Articolo 18 Legge 24/11/1981, n. 689 (ordinanza ingiunzione)

Articolo 22 Legge 24/11/1981, n. 689 (opposizione all’ordinanza-ingiunzione)

A norma dell’articolo 17 entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Generalmente il tale organo coincide con il Sindaco (ad. es. nel caso di violazioni ai regolamenti comunali o alla normativa sulle attività commerciali); in ogni caso, comunque, l'organo a cui proporre ricorso verrà sempre indicato sul verbale a pena di annullabilità. L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto. Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all’ufficio indicato nella ordinanza ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero. L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l’ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l’opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione, o quando l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero. L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune ove ha sede l’autorità giudiziaria competente. Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazione al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che l’autorità, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

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