TERMINI
E PROCEDURE DI NOTIFICA E DI PAGAMENTO
Dopo che il verbale è stato
redatto, l'interessato ha 60 giorni di tempo dalla data
della contestazione immediata, o dalla notifica, per
effettuare il pagamento.
In caso di violazione al codice
della strada, il verbale deve essere notificato al cittadino
entro 150 giorni dalla data della violazione. I 150
giorni si calcolano a partire dal giorno successivo
a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il
150° giorno è un giorno festivo, il termine scade il
primo giorno feriale successivo. Oltre i 150 giorni
la notifica è inefficace, e il verbale deve essere rinviato
all’Ufficio di Polizia Municipale da cui dipende
l’agente che lo ha compilato.
Nel verbale deve essere indicato
il motivo per cui non è stata possibile la contestazione
immediata.
Il verbale deve essere chiaro
e leggibile, in caso contrario se ne può richiedere
copia all’Ufficio.
Il verbale può essere notificato:
1. dagli agenti di Polizia
Municipale
2. dai messi comunali
3. per posta tramite raccomandata.
La notifica non può effettuarsi
- prima delle ore 07.00 e dopo
le ore 19.00, dal 1 ottobre al 31 marzo;
- prima delle ore 06.00 e dopo le ore 20.00, dal 1
aprile al 30 settembre.
Su richiesta del destinatario
chi consegna il verbale inserirà l’ora in cui
l’atto viene notificato.
Il verbale può essere notificato,
in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi
(non palesemente incapaci o minori di anni 14) ai seguenti
soggetti:
- persona addetta alla casa;
- vicino di casa;
- portiere.
In questi casi l'addetto alla
notifica deve lasciare un avviso in cui dichiara di
essere passato e che l'atto sarà depositato presso la
Casa Comunale. Questa dichiarazione dovrà essere annotata
sul verbale. Successivamente all'interessato arriverà
una raccomandata per il ritiro del verbale (art. 140
cpc).
In assenza dell’interessato
e delle altre persone a cui l’atto può essere
consegnato, l’addetto del servizio postale rilascerà
un avviso nella cassetta della posta con il quale si
comunica che una raccomandata rimarrà per 10 giorni
presso l’Ufficio Postale indicato. Seguirà una
ulteriore raccomandata contenente un nuovo invito al
ritiro, sempre presso l’Ufficio Postale. La notifica
si intende regolarmente compiuta dopo 10 giorni di giacenza
presso l'Ufficio Postale della 2° raccomandata. In questo
caso la data di notifica è la data di spedizione della
2° raccomandata.
Se il verbale è a carico di
un minore, la notifica deve essere effettuata ad uno
degli esercenti la potestà genitoriale.
Nel caso di violazioni al Codice
della Strada, se il proprietario del veicolo ("responsabile
in solido") è una persona diversa da chi ha commesso
l'infrazione, una copia del verbale sarà consegnata
anche a lui. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola
volta ad opera o del trasgressore o del proprietario.
Pagamento di una
multa, consigli utili
Una multa si può pagare nei seguenti
modi: 1.All’Ufficio postale mediante il bollettino
di conto corrente postale già allegato al verbale della
contravvenzione notificato. Se il conto corrente allegato
si perde o si deteriora, si può effettuare il versamento
con altro bollettino sul conto corrente postale n.12893723
intestato a Servizio di tesoreria comunale - Comune
di San Michele Salentino (BR) su cui si indicherà nello
spazio riservato alla causale del versamento:
1. Il nr. del verbale e la
targa del veicolo sanzionato;
2. Direttamente presso il Comune di San Michele Salentino
- Comando di Polizia Municipale il quale rilascerà
debita quietanza (ricevuta) di pagamento.
Le ricevute dell’avvenuto
pagamento vanno conservate per 5 anni dall'accertamento
della contravvenzione. Il diritto di riscossione, infatti,
si prescrive in 5 anni i quali decorrono appunto dalla
data dell'accertamento. Possono intervenire vari motivi
che interrompono questo termine, togliendo valore al
periodo di prescrizione eventualmente già trascorso.
I motivi possono essere:
- la notifica del verbale;
-la notifica della cartella esattoriale;
- il ricorso amministrativo contro il verbale di contravvenzione;
E' opportuno sapere che la prescrizione
non scatta automaticamente in quanto non è rilevabile
d'ufficio. Pertanto è la persona interessata che deve
farla valere segnalando all'Amministrazione la data
di notifica della cartella di pagamento.
F.a.q.
.e se arriva una notifica di
contravvenzione già pagata?
Non temete e non preoccupatevi.
E' questa una situazione che, se pur rara, a causa dei
tempi del procedimento di notifica può tecnicamente
verificarsi ( anche se nel solo caso in cui la multa
viene pagata in un determinato arco temporale tramite
bollettino postale). Se avete già pagato, dormite sonni
tranquilli… e ricordate di conservare la ricevuta
del versamento effettuata all'ufficio postale.
. e se arriva una cartella esattoriale
per una multa che è già stata pagata?
Se la multa è già stata pagata
si può fare annullare il procedimento consegnando la
cartella esattoriale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento
alla POLIZIA MUNICIPALE di questo Comune che provvederà
alla cancellazione dai ruoli ed alla comunicazione di
ciò all'esattoria. Anche per questo è importante conservare
le ricevute di pagamento per almeno cinque anni.
.e se pagate due volte una stessa
contravvenzione?
Stano ma vero è possibile, anche
in assenza di animus beneficiendi, che non solo ci si
possa dimenticare di pagare una contravvenzione (ipotesi
più frequente) ma anche di aver pagato per due volte
la stessa contravvenzione. In questo caso sarà necessario
inoltrare una domanda di rimborso della somma versata
due volte ed attendere che entrambi i versamenti vengano
accreditati alle casse della Tesoreria comunale. Subito
dopo vi sarà l'immediato rimborso.
Per qualsiasi altra domanda potete
inviare una E-MAIL all'indirizzo di questo Comune.
Il ricorso
Fonti normative
Ricorso al Prefetto - Art. 203
del codice della strada
Provvedimenti del prefetto -
Art. 204 del codice della strada
Opposizione innanzi all’autorità
giudiziaria - Art. 205 del codice della strada
Modalità di proposizione
Avverso Verbali al Codice della
Strada è ammesso:
A) ricorso al Prefetto nel termine
di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della
violazione.
Il ricorso può essere presentato
personalmente presso l'ufficio competente (Ufficio di
Polizia Municipale – Via Principessa Jolanda 25
- 72018 - San Michele Salentino - Brindisi) o inviato
con raccomandata con ricevuta di ritorno (come previsto
dall'art.203 del Codice della Strada) da inviarsi direttamente
allo stesso ufficio (non ad altri uffici). Si ricorda
che a norma dell'art.204 del Codice della Strada il
Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una
ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento
di una somma almeno doppia di quella originaria.
I ricorsi possono essere redatti sull'apposito modulo
da allegare al verbale o all'avviso.
NB Il ricorso è esente da imposta
di bollo per cui può essere presentato in carta semplice
( e …calligrafia leggibile.).
verbali conseguenti ed altre
infrazioni punite con sanzioni amministrative pecuniare
I tempi di notifica sono
di 90 giorni ed è sempre ammesso il pagamento in misura
ridotta entro 60 giorni dalla notifica con le stesse
modalità previste per le contravvenzioni al Codice della
strada
Articolo 18 Legge 24/11/1981,
n. 689 (ordinanza ingiunzione)
Articolo 22 Legge 24/11/1981,
n. 689 (opposizione all’ordinanza-ingiunzione)
A norma dell’articolo 17
entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione
o notificazione della violazione, gli interessati possono
far pervenire all’autorità competente a ricevere
il rapporto scritti difensivi e documenti possono chiedere
di essere sentiti dalla medesima autorità. Generalmente
il tale organo coincide con il Sindaco (ad. es. nel
caso di violazioni ai regolamenti comunali o alla normativa
sulle attività commerciali); in ogni caso, comunque,
l'organo a cui proporre ricorso verrà sempre indicato
sul verbale a pena di annullabilità. L’autorità
competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano
fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e
gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene
fondato l’accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all’autore
della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all’organo che ha redatto il rapporto. Con l’ordinanza-ingiunzione
deve essere disposta la restituzione, previo pagamento
delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che
non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La
restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta
con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne
sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato
all’ufficio indicato nella ordinanza ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall’articolo 14; del pagamento è data comunicazione,
entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio
che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso
l’ordinanza. Il termine per il pagamento è di
sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l’ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione,
o, nel caso in cui l’opposizione è proposta, con
il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l’opposizione, o quando l’ordinanza
con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione
o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile
o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso
la stessa.
Contro l’ordinanza-ingiunzione
di pagamento e contro l’ordinanza che dispone
la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione
davanti all’autorità giudiziaria del luogo in
cui è stata commessa la violazione, entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l’interessato
risiede all’estero. L’opposizione si propone
mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza
notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando
l’opponente non abbia indicato un suo procuratore,
la dichiarazione di residenza o l’elezione di
domicilio nel comune ove ha sede l’autorità giudiziaria
competente. Se manca l’indicazione del procuratore
oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di
domicilio, le notificazione al ricorrente vengono eseguite
mediante deposito in cancelleria. Quando è stato nominato
un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni
nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi
confronti secondo le modalità stabilite dal codice di
procedura civile. L’opposizione non sospende l’esecuzione
del provvedimento, salvo che l’autorità, concorrendo
gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. |