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1- ALBO PER LA SELEZIONE DEGLI SCRUTATORI Le leggi N. 95/1989 e N. 53/1990, modificate dalla Legge N. 120/1999, prevedono l'istituzione e la tenuta da parte dell'ufficio elettorale di un albo di persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio. L'albo č composto dagli elettori che fanno richiesta. La domanda deve essere presentata una sola volta nel periodo che va' dal 1 Ottobre al 30 Novembre all'ufficio elettorale, e l'iscrizione resta sempre valida. L'albo viene annualmente integrato. Requisiti:
Scarica la domanda: Domanda scrutatore.zip 2- NOMINA DEGLI SCRUTATORI IN CASO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI La nomina, previo sorteggio causale dall'albo in seduta pubblica, viene comunicata a mezzo notifica agli interessati che, entro le 48 ore dalla stessa, possono rinunciare all'incarico. Le rinunce devono essere motivate. Per la sostituzione dei rinunciatari, nella stessa seduta, vengono sorteggiati altrettanti nominativi che subentrano secondo l'ordine di estrazione. Il giorno delle elezioni se, per qualsiasi motivo, uno o pių scrutatori non si presentano, č compito del presidente del seggio (e solo del presidente) ricoprire tali posti, chiamando in sostituzione alternativamente l'anziano e il pių giovale tra gli elettori presenti. 3- CANCELLAZIONE DAGLI ALBI La cancellazione dagli albi avviene o per esplicita richiesta dell'iscritto o d'ufficio (emigrazione in altro comune, morte, ecc...). Ufficio elettorale: responsabile |
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