Per vendite strordinarie si
intendono le vendite di liquidazione, le vendite di
fine stagione e le vendite promozionali nelle quali
l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli,
reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente
dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte
le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività
commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda
in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali
e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno,
previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi
comprovanti tali fatti. Le vendite di fine stagione
riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di
moda, suscettibili di notavole deprezzamento se non
vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Le
vendite promozionali sono effettuate dall'esercente
dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici
e per periodi di tempo limitato. Nelle vendite straordinarie
lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso
in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve
essere comunque esposto. Le regioni, sentiti i rappresentanti
degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori
e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità
di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di
una corretta informazione del consumatore, i periodi
e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite
di fine stagione.Per vendita sottocosto si intende la
vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata
ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture
di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto
e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura
del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni
riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.Le
violazioni alle regole che disciplinano le vendite straordinarie
comportano due tipi di sanzioni:
1. sospensione dell'attività dell'esercizio
fino al massimo di 20 giorni, in caso di particolare
gravità della infrazione ovvero di recidiva
(stessa infrazione per due volte in un anno);
2. pena pecuniaria per un importo compreso tra un
milione e sei milioni.
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