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Vendita
a mezzo di distributori automatici
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La vendita dei prodotti al dettaglio
per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad
apposita comunicazione al comune competente per territorio.
L'attività può essere iniziata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza
del possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98,
il settore merceologico e l'ubicazione, nonchè, se
l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche,
l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito
locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta
alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio
di vendita.
Quindi la vendita effettuata con gli apparecchi automatici
è soggetta, sotto il profilo amministrativo, ai
medesimi adempimenti prescritti per gli spacci interni:
comunicazione al comune, inizio di attività decorsi
trenta giorni dal ricevimento, dichiarazione del possesso
dei requisiti ex art.5. |
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