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Subingresso
in esercizio commerciale
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| L'art. 25, comma 2, del D.Lgs.
114/98 prevede per il subingresso in esercizio commerciale
la semplice comunicazione al Comune ove è ubicato
l'esercizio. L'unico requisito richiesto è quello
di iscrizione del subentrante al Registro Esercenti il
Commercio, come peraltro già ricordato nell'art.
49, comma 1, del D.M. 375/88 ("..sempre che sia provato
l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante
sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio".)
Va inoltre specificato che il controllo che deve essere
effettuato, da parte dell'ufficio commercio del Comune,
in occasione del subingresso, dovrebbe limitarsi, per
quanto attiene all'iscrizione al R.E.C., alla sola verifica
del possesso dei requisiti riferiti alla licenza o autorizzazione
precedentemente rilasciata, e non invece all'intero settore
merceologico. E' oportuno che i richiedenti, all'atto
di presentare la propria comunicazione al Comune competente
per territorio, provvedano ad allegare anche la certificazione
di iscrizione del subentrante al Registro Esercenti il
Commercio (in originale o in copia conforme, oppure, in
mancanza, mediante autocertificazione). Sarà poi
il Comune interessato ad effettuare le necessarie ed opportune
verifiche, in modo tale che, decorso il termine dei 30
giorni, possano essere compiuti, da parte del dichiarante,
gli adempimenti previsti e contenuti nella comunicazione. |
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