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Spacci
Interni
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| La vendita di prodotti a favore
di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di
militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti
a circoli privati, nonchè la vendita nelle scuole
e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che
hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita
comunicazione al comune competente per territorio e deve
essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che
non abbiano accesso dalla pubblica via. Con ciò
deve intendersi sia che l'ingresso ai locali, ove viene
svolta l'attività di vendita, deve trovarsi all'interno
della struttura, sia il divieto di indicazioni esterne
che individuino la vendita (indicazione che rafforza il
concetto che l'attività non può essere rivolta
al "pubblico"in generale). L'attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione al comune. Nella comunicazione deve
essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello
spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità
dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la
superficie di vendita. Per idoneità dei locali
si deve intendere, di regola, il rispetto delle condizioni
igienico-sanitarie, accertate con la verifica dell'Autorità
sanitaria. |
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