Una importante
novità della riforma è rappresentata dalla
scomparsa delle tabelle e categorie merceologiche, infatti
l'attività commerciale può essere esercitata
con riferimento ai settori merceologici alimentare e
non alimentare. Quindi ogni operatore può liberamente
vendere qualunque prodotto alimentare e/o non alimentare
senza essere obbligato ad indicare quali prodotti, fra
quelli del settore, intende vendere. Tale novità
comporta che i commercianti si distinguono come segue:
a) commercianti del
settore alimentare con negozi nei quali sono trattati
solo prodotti alimentari;
b) commercianti del settore non alimentare con negozi
nei quali sono trattati solo prodotti non alimentari;
c) commercianti dei settori alimentare e non alimentare
(ovvero del settore misto) con negozi nei quali sono
trattati prodotti sia alimentari che non alimentari.
REQUISITI MORALI
A partire dal 24 aprile 1999 ed esclusivamente ai nuovi
commercianti, in quanto i commercianti attivi alla data
di pubblicazione del decreto (24 aprile 1998) hanno
diritto di continuare l'attività e di porre in
vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico
corrispondente alle tabelle merceologiche indicate nelle
loro rispettive autorizzazioni. Ad essi quindi non si
applicano nè i nuovi requisiti morali nè
i nuovi requisiti professionali, che sono articolati
come segue.
a) Non può esercitare
l'attività chi sia stato dichiarato fallito
con sentenza del Tribunale del luogo nel quale è
ubicata la sede principale dell'impresa. Lo status
di fallito non cessa con la chiusura del fallimento
ma con la sentenza di riabilitazione civile ovvero
con la sentenza di revoca del fallimento.Solo con
la cessazione di detto status il soggetto può
essere ammesso all'esercizio dell'attività.
b) Non può esercitare l'attività commerciale
chi sia stato condannato per delitto non colposo ad
una pena superiore al minimo, quando per quel delitto
è prevista una pena detentiva minima di tre
anni.
c) Non può esercitare l'attività commerciale
chi sia stato condannato (con sentenza passata in
giudicato) a pena detentiva per uno dei seguenti delitti:
1) contro la pubblica
amministrazione;
2) contro l'economia pubblica, l'industria ed il
commercio;
3) ricettazione;
4) riciclaggio;
5) emissione di assegni a vuoto;
6) insolvenza fraudolenta;
7) bancarotta fraudolenta;
8) usura;
9) sequestro di persona a scopo di estorsione;
10) rapina.
d) Non può esercitare
l'attività commerciale chi sia stato condannato
per almeno due volte, od a pena detentiva od a pena
pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio
della nuova attività per uno dei seguenti delitti:
1) commercio di sostanze
alimentari contraffatte od adulterate;
2) commercio di sostanze alimentari nocive;
3) turbata libertà dell'industria e del commercio;
4) illecita concorrenza con minaccia o violenza;
5) frode nell'esercizio del commercio;
6) vendita di sostanze alimentari non genuine come
genuine;
7) vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
8) frodi nella preparazione o nel commercio degli
alimenti previsti da leggi speciali.
e) Non può esercitare
l'attività commerciale chi sia stato sottoposto
ad una misura di prevenzione per la tutela della sicurezza
e della pubblica moralità e per la lotta contro
la mafia.
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
MORALI
L'accertamento del possesso dei requisiti morali e della
inesistenza di divieti all'esercizio dell'attività
commerciale è effettuato d'ufficio senza che
da parte dell'interessato sia dovuto alcunchè,
nè come presentazione di documenti nè
come pagamento di diritti di segreteria. E' l'ufficio
interessato che, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni,
chiede ed ha diritto di ottenere il certificato del
Casellario Giudiziale completo "di tutte le iscrizioni
esistenti al nome di una determinata persona",
anche quelle per le quali fosse stata decisa la "non
menzione". L'assenza di procedimenti penali e di
carichi pendenti deve essere sempre accertata dall'ufficio
pubblico competente competente a ricevere o la comunicazione
d'inizio dell'attività o la richiesta del rilascio
dell'autorizzazione.
REQUISITI PROFESSIONALI
L'esercizio dell'attività commerciale relativa
al settore alimentare è consentito solamente
a chi sia in possesso, oltrechè dei requisiti
morali, anche di particolari requisiti professionali.
Ciò è valido anche per chi intenda dar
vita a forme speciali di vendita al dettaglio. Ha il
riconoscimento della professionalità chi abbia
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) frequenza con esito
positivo di un corso professionale. A tale scopo occorre
uno specifico attestato da cui risulti il "titolo
di studio" conseguito. Trattasi di un corso di
studio professionale per il solo settore del commercio
e specifico in quanto deve essere "relativo al
settore merceologico alimentare"
b) esercizio dell'attività di vendita di prodotti
alimentari. L'esercizio di attività che assicura
la titolarità del requisito professionale può
essere uno dei seguenti:
1) esercizio "in
proprio" dell'attività di vendita all'ingrosso
od al minuto di prodotti alimentari per almeno due
anni nel quinquennio che precede la comunicazione
o la domanda;
2) prestazione d'opera per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio presso imprese del commercio alimentare,
come: - dipendente qualificato addetto alla vendita
od all'amministrazione - coadiuzione familiare per
coniuge, parente od affine entro il terzo grado
con l'imprenditore. La prestazione della coadiuzione
deve essere comprovata dall'iscrizione all'INPS.
c) iscrizione nel REC
nell'ultimo quinquennio per almeno uno dei tre gruppi
merceologici alimentari che insieme ricomprendono
le prime otto tabelle merceologiche.
REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'
PER LE SOCIETA
Quando l'attività commerciale viene svolta sotto
la forma giuridica della società, il requisito
professionale richiesto per l'attività di vendita
di prodotti alimentari deve essere posseduto o da un
legale rappresentante ovvero da "altra persona
specificamente preposta all'attività commerciale".
In entrambi i casi l'incarico deve essere formalizzato
secondo le modalità che dipendono dalla scelta
dell'atto e l'altra persona può essere un soggetto
qualunque senza che sia richiesta una particolare relazione
tra il medesimo e la società. I requisiti morali
devono essere posseduti da tutti i rappresentanti legali
della società, ivi compreso l'eventuale preposto
anche se "altra persona". |