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  Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale
 

Una importante novità della riforma è rappresentata dalla scomparsa delle tabelle e categorie merceologiche, infatti l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Quindi ogni operatore può liberamente vendere qualunque prodotto alimentare e/o non alimentare senza essere obbligato ad indicare quali prodotti, fra quelli del settore, intende vendere. Tale novità comporta che i commercianti si distinguono come segue:

a) commercianti del settore alimentare con negozi nei quali sono trattati solo prodotti alimentari;
b) commercianti del settore non alimentare con negozi nei quali sono trattati solo prodotti non alimentari;
c) commercianti dei settori alimentare e non alimentare (ovvero del settore misto) con negozi nei quali sono trattati prodotti sia alimentari che non alimentari.

REQUISITI MORALI

A partire dal 24 aprile 1999 ed esclusivamente ai nuovi commercianti, in quanto i commercianti attivi alla data di pubblicazione del decreto (24 aprile 1998) hanno diritto di continuare l'attività e di porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente alle tabelle merceologiche indicate nelle loro rispettive autorizzazioni. Ad essi quindi non si applicano nè i nuovi requisiti morali nè i nuovi requisiti professionali, che sono articolati come segue.

a) Non può esercitare l'attività chi sia stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale del luogo nel quale è ubicata la sede principale dell'impresa. Lo status di fallito non cessa con la chiusura del fallimento ma con la sentenza di riabilitazione civile ovvero con la sentenza di revoca del fallimento.Solo con la cessazione di detto status il soggetto può essere ammesso all'esercizio dell'attività.
b) Non può esercitare l'attività commerciale chi sia stato condannato per delitto non colposo ad una pena superiore al minimo, quando per quel delitto è prevista una pena detentiva minima di tre anni.
c) Non può esercitare l'attività commerciale chi sia stato condannato (con sentenza passata in giudicato) a pena detentiva per uno dei seguenti delitti:

1) contro la pubblica amministrazione;
2) contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;
3) ricettazione;
4) riciclaggio;
5) emissione di assegni a vuoto;
6) insolvenza fraudolenta;
7) bancarotta fraudolenta;
8) usura;
9) sequestro di persona a scopo di estorsione;
10) rapina.

d) Non può esercitare l'attività commerciale chi sia stato condannato per almeno due volte, od a pena detentiva od a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio della nuova attività per uno dei seguenti delitti:

1) commercio di sostanze alimentari contraffatte od adulterate;
2) commercio di sostanze alimentari nocive;
3) turbata libertà dell'industria e del commercio;
4) illecita concorrenza con minaccia o violenza;
5) frode nell'esercizio del commercio;
6) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
7) vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
8) frodi nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali.

e) Non può esercitare l'attività commerciale chi sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione per la tutela della sicurezza e della pubblica moralità e per la lotta contro la mafia.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI MORALI

L'accertamento del possesso dei requisiti morali e della inesistenza di divieti all'esercizio dell'attività commerciale è effettuato d'ufficio senza che da parte dell'interessato sia dovuto alcunchè, nè come presentazione di documenti nè come pagamento di diritti di segreteria. E' l'ufficio interessato che, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, chiede ed ha diritto di ottenere il certificato del Casellario Giudiziale completo "di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona", anche quelle per le quali fosse stata decisa la "non menzione". L'assenza di procedimenti penali e di carichi pendenti deve essere sempre accertata dall'ufficio pubblico competente competente a ricevere o la comunicazione d'inizio dell'attività o la richiesta del rilascio dell'autorizzazione.

REQUISITI PROFESSIONALI

L'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore alimentare è consentito solamente a chi sia in possesso, oltrechè dei requisiti morali, anche di particolari requisiti professionali. Ciò è valido anche per chi intenda dar vita a forme speciali di vendita al dettaglio. Ha il riconoscimento della professionalità chi abbia almeno uno dei seguenti requisiti:

a) frequenza con esito positivo di un corso professionale. A tale scopo occorre uno specifico attestato da cui risulti il "titolo di studio" conseguito. Trattasi di un corso di studio professionale per il solo settore del commercio e specifico in quanto deve essere "relativo al settore merceologico alimentare"
b) esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari. L'esercizio di attività che assicura la titolarità del requisito professionale può essere uno dei seguenti:

1) esercizio "in proprio" dell'attività di vendita all'ingrosso od al minuto di prodotti alimentari per almeno due anni nel quinquennio che precede la comunicazione o la domanda;
2) prestazione d'opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese del commercio alimentare, come: - dipendente qualificato addetto alla vendita od all'amministrazione - coadiuzione familiare per coniuge, parente od affine entro il terzo grado con l'imprenditore. La prestazione della coadiuzione deve essere comprovata dall'iscrizione all'INPS.

c) iscrizione nel REC nell'ultimo quinquennio per almeno uno dei tre gruppi merceologici alimentari che insieme ricomprendono le prime otto tabelle merceologiche.

REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA' PER LE SOCIETA

Quando l'attività commerciale viene svolta sotto la forma giuridica della società, il requisito professionale richiesto per l'attività di vendita di prodotti alimentari deve essere posseduto o da un legale rappresentante ovvero da "altra persona specificamente preposta all'attività commerciale". In entrambi i casi l'incarico deve essere formalizzato secondo le modalità che dipendono dalla scelta dell'atto e l'altra persona può essere un soggetto qualunque senza che sia richiesta una particolare relazione tra il medesimo e la società. I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i rappresentanti legali della società, ivi compreso l'eventuale preposto anche se "altra persona".

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