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SETTORE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZIO COMMERCIO
NR. 1 R.O.
NR. 442 PROT.
DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI
E BEVANDE
IL SINDACO
· Visto l’art. 54
del D.P.R. n. 616/77, il quale attribuisce ai Comuni
le funzioni amministrative relative alla fissazione
degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi
di vendita e consumo di alimenti e bevande;
· Visto l’art. 50 del DLGS 267/2000 che
attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e
riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
· Visto l’art. 8 della legge 287/91 in
virtù del quale il Sindaco determina l’orario
minimo e massimo delle attività di pubblico esercizio,
orario che può essere differenziato in ragione
delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone
considerate all’interno del territorio comunale;
· Considerato che le attuali disposizioni comunali
in materia risalgono al 1996 e che in particolare prevedono:
- l’obbligo di chiusura settimanale dell’esercizio
in base alla legge nr. 425/71;
- la facoltà di deroga del riposo settimanale
nel periodo delle festività natalizie 6 dicembre
– 7 gennaio;
· Ritenuto che l’art. 8 della legge nr.
287/91, stabilendo che il Sindaco determina l’orario
massimo e minimo di apertura degli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande non prevede più alcun obbligo
di fissazione di turni di chiusura settimanale;
· Considerato che la norma citata sembra possedere
forza innovativa in materia e sostituisce quindi le
disposizioni contenute nella legge 425/71 avente ad
oggetto” Chiusura settimanale dei pubblici esercizi
“così come indicato anche nei pareri espressi
dal Ministero dell’industria e Commercio nr. 190808/93
– 192308/94 nonché dal Ministero dell’interno
con parere nr. 559/c.14685/2000;
· Ritenuto conseguentemente opportuno rivedere
le disposizioni di cui all’ ordinanza nr. 15 del
15.4.1996 alla luce delle evoluzioni e dei cambiamenti
delle abitudini dei consumatori, nel quadro di indirizzi
generali stabiliti per il settore ed in attuazione degli
stessi;
· Sentiti i pareri delle Associazioni di categoria
del settore del commercio;
per le ragioni di cui in premessa;
ORDINA
1) Gli esercizi per la somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande di cui, rispettivamente,
all’art. 5, lettera a) della legge 287/91, sono
tenuti ad effettuare una apertura giornaliera:
PERIODO INVERNALE ( ora solare
)
compresa fra un minimo di 5 ore ed un massimo di 18
ore tra le ore 7,00 (limite per l’apertura)
e le ore 1,00 del giorno successivo ( limite di chiusura);
PERIODO ESTIVO (ora legale)
Compresa fra un minimo di 5 ore ed un massimo di 19
ore tra le ore 7,00 ( limite di apertura) e le ore
2,00 del giorno successivo ( limite di chiusura);
2) Gli esercizi per la somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande di cui, all’art.
5, lettera b) della legge 287/91, sono tenuti ad effettuare
una apertura giornaliera:
PERIODO INVERNALE ( ora solare
)
Compresa fra un minimo di 6 ore ed un massimo di 20
ore tra le ore 5,00 ( limite di apertura) e le ore
1,00 del giorno successivo ( limite di chiusura);
PERIODO ESTIVO ( Ora legale
)
Compresa fra un minimo di 6 ore ed un massimo di 21
ore tra le ore 5,00 ( limite di apertura) e le ore
2,00 del giorno successivo ( limite di chiusura);
3) Non sono stabilite fascie
orarie minime e massime di apertura per gli esercizi
di cui all’art. 3, comma 6, della legge 287/91;
4) E’ data facoltà di osservare, nel corso
della settimana, una giornata di chiusura dell’esercizio,
da stabilirsi contestualmente alla fissazione, da parte
dell’esercente, degli orari di apertura e chiusura
dell’attività.
5) E’ fatto obbligo ai titolari di autorizzazione
di cui all’art. 5 , lettera a-b-d- della legge
287/91 di comunicare preventivamente al Comune ( Servizio
Commercio e Attività produttive e Polizia Municipale)
ai fini della vigilanza, l’orario giornaliero
adottato ed inoltre, di renderlo noto al pubblico mediante
apposito cartello chiaramente visibile dall’esterno.
Tale cartello, che è direttamente predisposto
dall’esercente e che non deve essere vidimato
dal Comune, dovrà indicare:
a) l’orario giornaliero
di apertura e di chiusura dell’esercizio;
b) eventuale chiusura settimanale di una giornata,
facoltativamente stabilita;
c) l’orario può essere modificato con
preavviso al Comune di almeno 10 giorni.;
6) E’ fatto obbligo ai
titolari di autorizzazione di cui all’art. 5,
lett. a),b),d) della legge 287/91, pena l’applicazione
delle sanzioni previste dalle norme vigenti, di osservare
l’orario prescelto.
7) E’ consentito di derogare
agli orari prefissati ed agli stessi limiti massimi
di apertura stabiliti nella presente ordinanza, oltrechè
alla eventuale chiusura giornaliera facoltativamente
stabilita, nei periodi e nei giorni sotto indicati:
A) 8 dicembre al 6 gennaio;
B) la settimana che precede la Pasqua, Pasqua e lunedì
dell’Angelo;
C) La festività del Santo Patrono;
Le deroghe non potranno in ogni
caso estendersi oltre 1 ora (del limite per la chiusura)
del giorno successivo a quello in cui ha termine l’evento.
8) E’ consentito all’esercente,
di posticipare l’apertura e anticipare la chiusura
dell’esercizio fino ad un massimo di 1 ora rispetto
all’orario minimo stabilito e di effettuare una
chiusura intermedia dell’esercizio fino al limite
massimo di 2 ore consecutive.
9) Le istanze di chiusura per
ferie devono essere preventivamente comunicate almeno
10 giorni prima.
10) Sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni comunali in materia.
11) Si fa obbligo, a chiunque
spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
San Michele Salentino,
lì 17.01.2003
IL SINDACO
( Dott. Alessandro TORRONI) |