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  Orari di vendita
 
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SERVIZIO COMMERCIO

NR. 1 R.O.
NR. 442 PROT.


DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

· Visto l’art. 54 del D.P.R. n. 616/77, il quale attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
· Visto l’art. 50 del DLGS 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
· Visto l’art. 8 della legge 287/91 in virtù del quale il Sindaco determina l’orario minimo e massimo delle attività di pubblico esercizio, orario che può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate all’interno del territorio comunale;
· Considerato che le attuali disposizioni comunali in materia risalgono al 1996 e che in particolare prevedono:
- l’obbligo di chiusura settimanale dell’esercizio in base alla legge nr. 425/71;
- la facoltà di deroga del riposo settimanale nel periodo delle festività natalizie 6 dicembre – 7 gennaio;
· Ritenuto che l’art. 8 della legge nr. 287/91, stabilendo che il Sindaco determina l’orario massimo e minimo di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non prevede più alcun obbligo di fissazione di turni di chiusura settimanale;
· Considerato che la norma citata sembra possedere forza innovativa in materia e sostituisce quindi le disposizioni contenute nella legge 425/71 avente ad oggetto” Chiusura settimanale dei pubblici esercizi “così come indicato anche nei pareri espressi dal Ministero dell’industria e Commercio nr. 190808/93 – 192308/94 nonché dal Ministero dell’interno con parere nr. 559/c.14685/2000;
· Ritenuto conseguentemente opportuno rivedere le disposizioni di cui all’ ordinanza nr. 15 del 15.4.1996 alla luce delle evoluzioni e dei cambiamenti delle abitudini dei consumatori, nel quadro di indirizzi generali stabiliti per il settore ed in attuazione degli stessi;
· Sentiti i pareri delle Associazioni di categoria del settore del commercio;

per le ragioni di cui in premessa;

ORDINA

1) Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui, rispettivamente, all’art. 5, lettera a) della legge 287/91, sono tenuti ad effettuare una apertura giornaliera:

PERIODO INVERNALE ( ora solare )
compresa fra un minimo di 5 ore ed un massimo di 18 ore tra le ore 7,00 (limite per l’apertura) e le ore 1,00 del giorno successivo ( limite di chiusura);

PERIODO ESTIVO (ora legale)
Compresa fra un minimo di 5 ore ed un massimo di 19 ore tra le ore 7,00 ( limite di apertura) e le ore 2,00 del giorno successivo ( limite di chiusura);

2) Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui, all’art. 5, lettera b) della legge 287/91, sono tenuti ad effettuare una apertura giornaliera:

PERIODO INVERNALE ( ora solare )
Compresa fra un minimo di 6 ore ed un massimo di 20 ore tra le ore 5,00 ( limite di apertura) e le ore 1,00 del giorno successivo ( limite di chiusura);

PERIODO ESTIVO ( Ora legale )
Compresa fra un minimo di 6 ore ed un massimo di 21 ore tra le ore 5,00 ( limite di apertura) e le ore 2,00 del giorno successivo ( limite di chiusura);

3) Non sono stabilite fascie orarie minime e massime di apertura per gli esercizi di cui all’art. 3, comma 6, della legge 287/91;
4) E’ data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una giornata di chiusura dell’esercizio, da stabilirsi contestualmente alla fissazione, da parte dell’esercente, degli orari di apertura e chiusura dell’attività.
5) E’ fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di cui all’art. 5 , lettera a-b-d- della legge 287/91 di comunicare preventivamente al Comune ( Servizio Commercio e Attività produttive e Polizia Municipale) ai fini della vigilanza, l’orario giornaliero adottato ed inoltre, di renderlo noto al pubblico mediante apposito cartello chiaramente visibile dall’esterno. Tale cartello, che è direttamente predisposto dall’esercente e che non deve essere vidimato dal Comune, dovrà indicare:

a) l’orario giornaliero di apertura e di chiusura dell’esercizio;
b) eventuale chiusura settimanale di una giornata, facoltativamente stabilita;
c) l’orario può essere modificato con preavviso al Comune di almeno 10 giorni.;

6) E’ fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di cui all’art. 5, lett. a),b),d) della legge 287/91, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, di osservare l’orario prescelto.

7) E’ consentito di derogare agli orari prefissati ed agli stessi limiti massimi di apertura stabiliti nella presente ordinanza, oltrechè alla eventuale chiusura giornaliera facoltativamente stabilita, nei periodi e nei giorni sotto indicati:

A) 8 dicembre al 6 gennaio;
B) la settimana che precede la Pasqua, Pasqua e lunedì dell’Angelo;
C) La festività del Santo Patrono;

Le deroghe non potranno in ogni caso estendersi oltre 1 ora (del limite per la chiusura) del giorno successivo a quello in cui ha termine l’evento.

8) E’ consentito all’esercente, di posticipare l’apertura e anticipare la chiusura dell’esercizio fino ad un massimo di 1 ora rispetto all’orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell’esercizio fino al limite massimo di 2 ore consecutive.

9) Le istanze di chiusura per ferie devono essere preventivamente comunicate almeno 10 giorni prima.

10) Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

11) Si fa obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

San Michele Salentino, lì 17.01.2003
IL SINDACO
( Dott. Alessandro TORRONI)

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