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  Grandi strutture di vendità
 

Art. 9 D.Lgs. 114/98.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settore merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.

4. Alle riunioni della conferenza dei servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

5. la regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7.8.90 n. 241, e successive modifiche.

A) L'autorizzazione e le grandi strutture di vendita.
La riforma disciplina le attività commerciali distinguendo le strutture di vendita in piccole (esercizi di vicinato), medie e grandi. Per grandi strutture di vendita si intendono tutti quegli esercizi che hanno una superficie superiore:a) a 1.500 metri quadri nei comuni con una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;b) a 2.500 metri quadri nei comuni con una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.Occorre l'autorizzazione comunale (del comune competente per territorio) per aprire, per trasferire la sede e per ampliare la superficie (senza limiti) di una grande struttura di vendita.

B) La richiesta ed il suo contenuto.
Per ottenere l'autorizzazione l'interessato (persona fisica o giuridica) deve presentare una specifica domanda, nella quale si deve dichiarare (anche in questo caso trattandosi di dichiarare, nulla deve essere documentato):

a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (necessari per l'attività nel settore alimentare) dovuti per l'accesso all'attività commerciale. Valgono le considerazioni già anticipate per gli esercizi di vicinato;
b) il settore merceologico ovvero i settori merceologici trattati nell'esercizio, nonché il luogo ove l'esercizio medesimo è ubicato e la sua superficie di vendita. Se vengono indicati entrambi i settori merceologici la superficie di vendita deve essere distinta per ognuno di essi;c) se ricorrano le condizioni di priorità e se l'autorizzazione è dovuta secondo quanto previsto dall'art. 10 della riforma (commi secondo e terzo).

C) La conferenza dei servizi.
E' prevista una notevole semplificazione del procedimento amministrativo, che inizia con la presentazione della domanda ed ha termine con il rilascio o con il diniego dell'autorizzazione. Infatti secondo la riforma la domanda è esaminata da una conferenza di servizi. La conferenza di servizi deve essere indetta dal comune (dal dirigente del dipartimento che si occupa delle attività commerciali) entro 60 giorni dalla data in cui la domanda di rilascio dell'autorizzazione è stata ricevuta. Alla conferenza di servizi, le cui riunioni sono pubbliche partecipano alcuni membri con diritto di voto ed altri a titolo consultivo. I tre membri con diritto di voto sono i rappresentanti della regione, della provincia e del comune, mentre i membri a titolo consultivo sono i rappresentanti dei comuni contermini (secondo la formula letterale sono quelli che confinano con il comune interessato), quelli delle organizzazioni dei consumatori e delle organizzazioni delle imprese del commercio (la scelta cade sulle organizzazioni più rappresentative con riferimento al bacino di utenza dell'insediamento interessato). Quando il bacino di utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione (o di altre regioni) confinante, la conferenza dei servizi deve richiedere il parere "non vincolante" alla regione interessata.La conferenza di servizi decide "in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione della rete distributiva" adottati dalla regione ed adottati dai comuni che "sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale alle disposizioni" regionali. La conferenza di servizi deve decidere entro 90 giorni dalla data della sua convocazione e quindi al massimo entro 150 giorni dalla data del ricevimento della domanda. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza, ma il "rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione", che, pertanto, ha il potere di veto su tutta l'operazione.

D) Il procedimento amministrativo e le sue regole.
Per rendere trasparente e snella l'azione amministrativa della conferenza ed assicurare la partecipazione al procedimento amministrativo, la regione (nel rispetto della legge 7/8/1990, n, 241) adotta norme regolamentari sul procedimento relativo all'istruttoria ed all'esame delle domande relative alle grandi strutture di vendita.Pur nel rispetto dei termini di cui al precedente paragrafo, la regione può stabilire un termine massimo di 120 giorni, dalla data in cui la conferenza di servizi è stata convocata, oltre il quale, ove non sia stato comunicato il provvedimento di diniego, la domanda di rilascio dell'autorizzazione si deve ritenere accolta.

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