Art.
9 D.Lgs. 114/98.
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento
della superficie di una grande struttura di vendita,
sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune
competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5;
b) il settore o i settore merceologici, l'ubicazione
e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo
10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è
esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune,
salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni
di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento,
composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente
la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide
in base alla conformità dell'insediamento ai
criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le
deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza
dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione;
il rilascio dell'autorizzazione è subordinato
al parere favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza dei servizi, svolte
in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo
i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio più
rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento
interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte
del territorio di altra regione confinante, la conferenza
dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il
parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.
5. la regione adotta le norme sul procedimento concernente
le domande relative alle grandi strutture di vendita;
stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi
giorni dalla data di convocazione della conferenza di
servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande
devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato
il provvedimento di diniego, nonché tutte le
altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento
ai sensi della legge 7.8.90 n. 241, e successive modifiche.
A) L'autorizzazione e le
grandi strutture di vendita.
La riforma disciplina le attività commerciali
distinguendo le strutture di vendita in piccole (esercizi
di vicinato), medie e grandi. Per grandi strutture di
vendita si intendono tutti quegli esercizi che hanno
una superficie superiore:a) a 1.500 metri quadri nei
comuni con una popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti;b) a 2.500 metri quadri nei comuni con una
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.Occorre
l'autorizzazione comunale (del comune competente per
territorio) per aprire, per trasferire la sede e per
ampliare la superficie (senza limiti) di una grande
struttura di vendita.
B) La richiesta ed il suo
contenuto.
Per ottenere l'autorizzazione l'interessato (persona
fisica o giuridica) deve presentare una specifica domanda,
nella quale si deve dichiarare (anche in questo caso
trattandosi di dichiarare, nulla deve essere documentato):
a) di essere in possesso dei requisiti morali e
professionali (necessari per l'attività nel
settore alimentare) dovuti per l'accesso all'attività
commerciale. Valgono le considerazioni già
anticipate per gli esercizi di vicinato;
b) il settore merceologico ovvero i settori merceologici
trattati nell'esercizio, nonché il luogo ove
l'esercizio medesimo è ubicato e la sua superficie
di vendita. Se vengono indicati entrambi i settori
merceologici la superficie di vendita deve essere
distinta per ognuno di essi;c) se ricorrano le condizioni
di priorità e se l'autorizzazione è
dovuta secondo quanto previsto dall'art. 10 della
riforma (commi secondo e terzo).
C) La conferenza dei servizi.
E' prevista una notevole semplificazione del
procedimento amministrativo, che inizia con la presentazione
della domanda ed ha termine con il rilascio o con il
diniego dell'autorizzazione. Infatti secondo la riforma
la domanda è esaminata da una conferenza di servizi.
La conferenza di servizi deve essere indetta dal comune
(dal dirigente del dipartimento che si occupa delle
attività commerciali) entro 60 giorni dalla data
in cui la domanda di rilascio dell'autorizzazione è
stata ricevuta. Alla conferenza di servizi, le cui riunioni
sono pubbliche partecipano alcuni membri con diritto
di voto ed altri a titolo consultivo. I tre membri con
diritto di voto sono i rappresentanti della regione,
della provincia e del comune, mentre i membri a titolo
consultivo sono i rappresentanti dei comuni contermini
(secondo la formula letterale sono quelli che confinano
con il comune interessato), quelli delle organizzazioni
dei consumatori e delle organizzazioni delle imprese
del commercio (la scelta cade sulle organizzazioni più
rappresentative con riferimento al bacino di utenza
dell'insediamento interessato). Quando il bacino di
utenza riguardi anche parte del territorio di altra
regione (o di altre regioni) confinante, la conferenza
dei servizi deve richiedere il parere "non vincolante"
alla regione interessata.La conferenza di servizi decide
"in base alla conformità dell'insediamento
ai criteri di programmazione della rete distributiva"
adottati dalla regione ed adottati dai comuni che "sono
tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali
ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale alle
disposizioni" regionali. La conferenza di servizi
deve decidere entro 90 giorni dalla data della sua convocazione
e quindi al massimo entro 150 giorni dalla data del
ricevimento della domanda. Le deliberazioni della conferenza
sono adottate a maggioranza, ma il "rilascio dell'autorizzazione
è subordinato al parere favorevole del rappresentante
della regione", che, pertanto, ha il potere di
veto su tutta l'operazione.
D) Il procedimento amministrativo
e le sue regole.
Per rendere trasparente e snella l'azione amministrativa
della conferenza ed assicurare la partecipazione al
procedimento amministrativo, la regione (nel rispetto
della legge 7/8/1990, n, 241) adotta norme regolamentari
sul procedimento relativo all'istruttoria ed all'esame
delle domande relative alle grandi strutture di vendita.Pur
nel rispetto dei termini di cui al precedente paragrafo,
la regione può stabilire un termine massimo di
120 giorni, dalla data in cui la conferenza di servizi
è stata convocata, oltre il quale, ove non sia
stato comunicato il provvedimento di diniego, la domanda
di rilascio dell'autorizzazione si deve ritenere accolta. |