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VENDITA PER CORRISPONDENZA,
TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE
La vendita al dettaglio
per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi
di comunicazione è soggetta a previa comunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale. L'attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a
seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio
di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli
per il consumatore.
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza
del possesso dei requisiti morali e professionali e
il settore merceologico.
Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate
tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare,
prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività
è in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio
della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione
debbono essere indicati il nome e la denominazione o
la ragione sociale e la sede del venditore, il numero
di iscrizione al registro delle imprese ed il numero
della partita IVA. Agli organi di vigilanza è
consentito il libero accesso al locale indicato come
sede del venditore.
Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo
della televisione o di altri sistemi di comunicazione
sono vietate.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto
terzi deve essere in possesso della licenza prevista
dall'articolo 115 del T.U: delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773.
VENDITE EFFETTUATE
PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
La vendita al dettaglio
o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio
dei consumatori, è soggetto a previa comunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale.
L'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza
dei requisiti per l'esercizio dell'attività e
il settore merceologico.
Chi intende avvalersi per l'esercizio dell'attività
di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità
di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza
o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività
dei medesimi.
PROPAGANDA A FINI COMMERCIALI
L'esibizione o illustrazione
di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma
di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore
o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura
o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati
che effettuano vendite presso il domicilio del consumatore.
COMMERCIO ELETTRONICO
Il ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione
e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:
a) sostenere una crescita
equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione
ed apprendimento per operatori del settore ed operatori
del servizio;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare
la competitività globale delle imprese, con
particolare riferimento alle piccole e alle medie,
attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione
di qualità volte a garantire l'affidabilità
degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo
di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale
per lo sviluppo del commercio elettronico
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