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Preventiva comunicazione al
Comune Secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1,
del D.Lgs. 114/98, l'apertura, il trasferimento di sede
e l'ampliamento della superficie, fino ai limiti di
150 metri quadrati di superficie massima di vendita
nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti
e di 250 mq nei comuni con più di 10 mila abitanti,
devono essere preceduti dall'avvenuto invio di una preventiva
comunicazione scritta del soggetto interessato, inviata
al Comune competente per territorio. L'effettuazione
degli adempimenti può essere compiuta dall'interessato
dopo che siano decorsi 30 giorni dall'avvenuto ricevimento
della comunicazione presso il Comune.
Contenuto della comunicazione Il contenuto della comunicazione
deve prevedere, sulla base di quanto stabilito dall'art.
7, comma 2, del D.Lgs. 114/98, che il richiedente non
è stato dichiarato fallito, che non è
stata subita dal richiedente nessuna condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitti non colposi, per la
quale sia prevista una pena detentiva non inferiore
nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
in concreto, una pena superiore al minimo edittale,
che non è stata subita dal richiedente nessuna
condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata
in giudicato per almeno uno dei delitti del codice penale
(ricettazione, riciclaggi, emissione di assegni a vuoto,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina),
che non sono state subite dal richiedente due o più
condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, negli
ultimi cinque anni che precedono l'inizio dell'esercizio
dell'attività, accertate con sentenza passata
in giudicato, per uno dei delitti indicati dal codice
penale (commercio di sostanze alimentari contraffatte
o adulterate, commercio di sostanze alimentari nocive,
turbata libertà dell'industria e del commercio,
illecita conoscenza con minaccia o violenza, frode nell'esercizio
del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine
ma fatte passare per tali al consumatore, vendita di
prodotti industriali con segni ingannevoli), che il
richiedente non è stato sottoposto ad una delle
misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e la pubblica moralità (Legge
27 dicembre 1956 n. 1423), che nei suoi confronti non
è stata applicata una misura prevista dalla Legge
31 maggio 1965 n. 575 ("Disposizioni contro la
mafia"), e che egli non sia stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza, che il richiedente
ha rispettato i regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi
e le norme urbanistiche, oltre a quelle relative alle
destinazione d'uso, il settore o i settori merceologici,
l'ubicazione dell'esercizio, la superficie di vendita
dell'esercizio, l'esito dell'eventuale valutazione sull'impatto
dell'esercizio nell'apparato distributivo, qualora l'insediamento
commerciale sia ubicato presso aree metropolitane, aree
sovracomunali e centri storici, soggetti ai poteri di
sospensione o blocco delle nuove attività, da
parte dei comuni (art. 10, comma 1, lettera c), D.Lgs.
114/98).
Tempo a disposizione per il ComuneIn conseguenza dell'avvenuta
presentazione della comunicazione di apertura, trasferimento
di sede o ampliamento della superficie per un esercizio
di vicinato, il Comune ha dunque a propria disposizione
un congru periodo di tempo, corrispondente a 30 giorni,
durante i quali l'ufficio competente dell'ente può
provvedere ad effettuare le opportune verifiche. A seguito
dell'avventua scadenza dei 30 giorni, poi, senza che
sia pervenuto alcun provvedimento di sospensione, blocco
o comunque inibitorio da parte del Comune, determinato
dalla verifica del mancato rispetto delle disposizioni
regionali e/o comunali in materia, l'operatore richiedente
potrà allora procedere all'attuazione di quanto
era stato indicato nella comunicazione.
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