Eventi - Bandi Concorsi e Avvisi - Gazzetta Ufficiale - Sportello unico - Link Utili - Delibere comunali

 
Oggi è
» Il Sindaco
» La Giunta Municipale
» Il Consiglio Comunale
» Statuto e regolamenti
» Verbali di Consiglio

» Delibere Comunali

» Comunicati Stampa
» Rassegna Stampa
» Organizzazione
» Anagrafe e stato civile
» Serivzio elettorale
» Attività produttive
» Polizia Municipale
» Ragioneria
» Tributi
» Servizi sociali
» Servizi scolastici
» Lavori pubblici

» Edilizia e urbanistica

» Sportello Unico - SUAP
» altro
     
  Esercizi di vicinato
 

Preventiva comunicazione al Comune Secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 114/98, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, fino ai limiti di 150 metri quadrati di superficie massima di vendita nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti e di 250 mq nei comuni con più di 10 mila abitanti, devono essere preceduti dall'avvenuto invio di una preventiva comunicazione scritta del soggetto interessato, inviata al Comune competente per territorio. L'effettuazione degli adempimenti può essere compiuta dall'interessato dopo che siano decorsi 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione presso il Comune.
Contenuto della comunicazione Il contenuto della comunicazione deve prevedere, sulla base di quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 114/98, che il richiedente non è stato dichiarato fallito, che non è stata subita dal richiedente nessuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, per la quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale, che non è stata subita dal richiedente nessuna condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato per almeno uno dei delitti del codice penale (ricettazione, riciclaggi, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina), che non sono state subite dal richiedente due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, negli ultimi cinque anni che precedono l'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti indicati dal codice penale (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, commercio di sostanze alimentari nocive, turbata libertà dell'industria e del commercio, illecita conoscenza con minaccia o violenza, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine ma fatte passare per tali al consumatore, vendita di prodotti industriali con segni ingannevoli), che il richiedente non è stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità (Legge 27 dicembre 1956 n. 1423), che nei suoi confronti non è stata applicata una misura prevista dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575 ("Disposizioni contro la mafia"), e che egli non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, che il richiedente ha rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, oltre a quelle relative alle destinazione d'uso, il settore o i settori merceologici, l'ubicazione dell'esercizio, la superficie di vendita dell'esercizio, l'esito dell'eventuale valutazione sull'impatto dell'esercizio nell'apparato distributivo, qualora l'insediamento commerciale sia ubicato presso aree metropolitane, aree sovracomunali e centri storici, soggetti ai poteri di sospensione o blocco delle nuove attività, da parte dei comuni (art. 10, comma 1, lettera c), D.Lgs. 114/98).
Tempo a disposizione per il ComuneIn conseguenza dell'avvenuta presentazione della comunicazione di apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie per un esercizio di vicinato, il Comune ha dunque a propria disposizione un congru periodo di tempo, corrispondente a 30 giorni, durante i quali l'ufficio competente dell'ente può provvedere ad effettuare le opportune verifiche. A seguito dell'avventua scadenza dei 30 giorni, poi, senza che sia pervenuto alcun provvedimento di sospensione, blocco o comunque inibitorio da parte del Comune, determinato dalla verifica del mancato rispetto delle disposizioni regionali e/o comunali in materia, l'operatore richiedente potrà allora procedere all'attuazione di quanto era stato indicato nella comunicazione.

Modulistica

» Cartina e stradario
» Come raggiungerci
» Territorio ed economia
» Cenni storici
» Tradizioni e gastronomie
» Itinerari
» Accoglienze turistiche
» Personalità
» Associazioni
» Sport
» Info utili
» Farmacie
» Servizi Locali Asl
» Ass. volontariato
» Archivio News
» Archivio Eventi


Home | Uffici | Amministrazione | Città | Servizi | Il Comune Informa | Infomagiovani
copyright © 2006. www.comune.sanmichelesal.br.it.Tutti i diritti riservati.