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  Determina orari esercizi commerciali in sede fissa
 
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Nr.35 R.O.

Prot. nr.2131del18.03.2004

OGGETTO: Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio.-

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale 1 agosto 2003. Nr.11 " Nuova disciplina del commercio" che ha sostituito tutta la precedente normativa nazionale e regionale in materia di commercio;

Atteso che le disposizioni della L.R. 11/03 in materia di apertura e chiusura degli esercizi commerciali hanno apportato alcune variazioni al limite delle ore giornaliere e al numero delle festività da derogare;

Richiamate le precedenti ordinanze nr. 7 del 12.3.2002 e nr.35 del 14.7.2003;

Ritenuto di dover rideterminare alla luce delle nuove disposizioni in materia gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;

Richiamata, altresì, la nota prot. 5314 del 9.7.2003, presentata da alcuni operatori del settore con la quale si chiedeva di concentrare nel periodo estivo le festività da derogare alla chiusura festiva obbligatoria;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 ( Il Testo Unico degli Enti Locali ) con il quale si attribuisce al Sindaco la funzione di coordinamento degli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali;

Preso atto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 53 del 26.11.2001;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

ORDINA

1. Le attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa devono esercitare l'attività di vendita AL MASSIMO PER DODICI ORE GIORNALIERE , nell'ambito della fascia oraria, Ore 7,00 - 22,00 nei giorni feriali e nei giorni festivi consentiti;

2. Gli orari di apertura e di chiusura sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti e nel rispetto di quanto disposto al punto 1;

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;

4. La mezza giornata di chiusura settimanale è OBBLIGATORIA in un giorno a scelta degli operatori, purchè sia garantita per le due tipologiè di attività ( alimentare e non alimentare) l'apertura di almeno un esercizio per tutti i giorni;

Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare al Sindaco la giornata di chiusura settimanale prescelta;

L'obbligo della chisura settimanale è sospeso:

•  quando nella settimana ricorre un giorno festivo oltre la domenica;

•  nel mese di dicembre;

•  nella settimana nella quale ricorrono le seguenti ricorrenze: S.Valentino; L'ultimo giorno di carnevale; festa della donna; festa della mamma; la settimana antecedente la S.Pasqua;

5. Nei giorni domenicali e festivi è OBBLIGATORIA la chiusura;

Gli esercizi del settore alimentare in caso di due festività consecutive POSSONO effettuare l'apertura durante la prima festività dalle ore 7,00 alle ore 13,00 ( in occasione della S.Pasqua e di Natale giorni obbligatori di chisura, l'apertura è consentita il lunedì dell'Angelo ed il 26 dicembre);

Gli esercizi del settore alimentare in caso di tre o più festività consecutive DEVONO effettuare l'apertura durante la prima festività dalle ore 7,00 alle ore 13,00;

Durante il mese di dicembre è consentita l'apertura nelle giornate domenicali e festive a TUTTI GLI ESERCIZI con lo stesso orario prescelto per i giorni non festivi;

E' obbligatoria la chiusura nei seguenti giorni festivi: 1 gennaio - 6 gennaio - Pasqua - I Maggio - 15 Agosto - 25 Dicembre;

Gli esercenti POSSONO derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, tenendo presente che non possono essere superiori a (quattro), nelle seguenti giornate:

Mese di luglio: ultime due domeniche;

Mese di agosto: prime due domeniche;

Eventuali variazioni negli anni successivi delle giornate domenicali e festive da derogare saranno stabilite, con ordinanza sindacale;

6. Non è consentita l'apertura notturna;

7 . Quando l'esercizio commerciale svolge congiuntamente la vendita dei prodotti dei due settori alimentare e non alimentare, devono essere osservate le disposizioni per il settore prevalente;

Il carattere di prevalenza è determinato dall'esercente che deve essere comunicato al Sindaco, il quale si riserva ogni facoltà di modificarlo, in caso di risultanze difformi da quando dichiarato dall'esercente;

Nel caso in cui nell'esercizio commerciale siano svolte congiuntamente altre attività di vendita o di servizio soggette ad altre autorizzazioni ( somministrazione di alimenti e bevande, vendita di generi di monopolio, di giornali, di carburanti, di attività artigianali e simili) nelle ore e nei giorni in cui è stata stabilità la chiusura degli esercizi commerciali, deve essere sospesa la vendita dei generi relativi all'attività commerciale;

8. Le disposizioni del presente provvedimento NON SI APPLICANO alle seguenti tipologia di attività presenti sul territorio:

le rivendite di generi di monopolio; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, artigianato locale, veicoli usati, qualora le attività previste siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

9. L'inosservanza delle disposizioni sopra riportate comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e previste dall'art. 27 della L.R. 11/2003;

10 . Con l'entrata in vigore del presente provvedimento è revocata ogni altra disposizione precedentemente emanata in materia;

11. Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti dei lavoratori subordinati, previsti dalle vigenti norme in materia;

12. Copia della presente sarà portata a conoscenza degli operatori commerciali soggetti all'osservanza delle disposizioni.

13 . Gli ufficali e gli agenti della Forza pubblica ed il Comando di Polizia Urbana sono tenuti a far rispettare il presente provvedimento.

San Michele Salentino, 18.03.2004

IL SINDACO
(Dott. Alessandro TORRONI)

Modifiche ordinanza n.35 del 18.03.2004

 

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