Nr.48 R.O.
Prot. nr.3262 del 28.04.2004
OGGETTO: Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio.-
Modifica ordinanza nr. 35 del 18.03.2004.-
IL SINDACO
Richiamata la precedente ordinanza nr. 35 del 18.03.2004 con la quale si disciplinavano gli orari di apertura e chiusura degli eserdcizi di vendita al dettaglio;
Visto il punto 5 della suddetta ordinanza che disciplina la chiusura dei giorni domenicali e festivi ed in particolare i casi in cui si verificano due o più festività consecutive, attribuendo agli esercizi del settore alimentare la possibilità di effettuare l'apertura durante la prima festività;
Considerato che in alcuni casi, la prima festività potrebbe ricadere in un giorno obbligatorio di chiusura ( 1 gennaio - 6 gennaio - 1 Maggio - 15 Agosto );
Ritenuto di dover sostituire il punto 5 della predetta ordinanza, per garantire nel caso in cui la prima festività ricada in un giorno obbligatorio di chiusura, l'apertura degli esercizi alimentari in almeno una festività;
Vista la Legge Regionale 1 agosto 2003. Nr.11 " Nuova disciplina del commercio" che ha sostituito tutta la precedente normativa nazionale e regionale in materia di commercio;
Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 ( Il Testo Unico degli Enti Locali ) con il quale si attribuisce al Sindaco la funzione di coordinamento degli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali;
Preso atto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 53 del 26.11.2001;
DISPONE
Il punto 5 dell'ordinanza nr. 35 del 18.03.2004 è sostituito dal seguente:
Nei giorni domenicali e festivi è OBBLIGATORIA la chiusura.
Gli esercizi del settore alimentare in caso di due festività consecutive POSSONO effettuare l'apertura durante la prima festività dalle ore 7,00 alle ore 13,00;
In occasione della S.Pasqua e di Natale giorni obbligatori di chiusura, l'apertura è consentita il lunedì dell'Angelo ed il 26 dicembre;
In occasione del 1 gennaio, 6 gennaio, 1 Maggio e 15 agosto giorni obbligatori di chiusura, se coincidenti con la prima festività di due consecutive, gli esercizi del settore alimentare POSSONO effettuare l'apertura durante la seconda festività;
Gli esercizi del settore alimentare in caso di tre o più festività consecutive DEVONO effettuare l'apertura durante la prima festività dalle ore 7,00 alle ore 13,00 ( nel caso in cui la prima festività dovesse coincidere con un giorno obbligatorio di chiusura, l'apertura è posticipata alla festività successiva utile);
Durante il mese di dicembre è consentita l'apertura nelle giornate domenicali e festive a TUTTI GLI ESERCIZI con lo stesso orario prescelto per i giorni non festivi;
E' obbligatoria la chiusura nei seguenti giorni festivi : 1 GENNAIO - 6 GENNAIO - PASQUA - 1 MAGGIO - 15 AGOSTO - 25 DICEMBRE;
Gli esercenti POSSONO derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, teneno presente che non possono essere superiori a (quattro), nelle seguenti giornate:
Mese di luglio: ultime due domeniche;
Mese di agosto: prime due domeniche;
San Michele Salentino, 28.04.2004
IL SINDACO
(Dott. Alessandro TORRONI)