|
DEFINIZIONI
Per commercio su aree pubbliche
si intende l'attività di vendita di merci al
dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande
effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del
demanio marittimo o sulle aree private delle quali il
comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno,
coperte o scoperte.
Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali,
le piazze, comprese quelle di proprietà privata
gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni
altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
Per posteggio si intende la parte di area pubblica o
di area privata della quale il comune abbia la disponibilità
che viene data in concessione all'operatore autorizzato
all'esercizio dell'attività commerciale;
Per mercato si intende l'area pubblica o privata della
quale il comune abbia la disponibilità, composta
da più posteggi, attrezzata o meno e destinata
all'esercizio dell'attività per uno o più
o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta
integrata di merci al dettaglio, la somministrazione
di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata
dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche
o private delle quali il comune abbia la disponibilità,
di operatori autorizzati ad esercitare il commercio
su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze,
eventi o festività;
Per presenze in un mercato si intende il numero delle
volte che l'operatore si è presentato in tale
mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o
meno svolgere l'attività;
Per presenze effettive in una fiera si intende il numero
delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato
l'attività in tale fiera.
Il commercio sulle aree pubbliche può essere
svolto:
a) su posteggi dati in concessione
per dieci anni;
b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.
L'esercizio dell'atività
è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata
a persone fisiche o a società di persone regolarmente
costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di vendita sulle
aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è
rilasciata dal sindaco del comune sede del posteggio
ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito
del territorio regionale.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma
itinerante è rilasciata dal comune nel quale
il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o
la sede legale. Tale autorizzazione abilita anche alla
vendita al domicilio del consumatore nonchè nei
locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di
studio, di cura, di intrattenimento o svago.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività
sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle
fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione
cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito
delle altre regioni del territorio nazionale.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari
abilita anche alla somministrazione dei medesimi se
il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti
per l'una e l'altra attività. L'abilitazione
alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione
sul titolo autorizzatorio.
L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti
alimentari è soggetto alle norme comunitarie
e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie.
Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature
sono stabiliti dal Ministero della sanità con
apposita ordinanza.
I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari
della relativa concessione in un mercato, sono assegnati
giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione
da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare
il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più
alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
Le regioni emanano le norme relative alle modalità
di esercizio del commercio, i criteri e le procedure
per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonchè
la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione
dell'attività per atto tra vivi o in caso di
morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le
regioni determinano altresì gli indirizzi in
materia di orari ferma restando la competenza in capo
al sindaco a fissare i medesimi.
Le regioni, al fine di assicurare il servizio più
idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed
un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione,
stabiliscono sulla base delle caratteristiche economiche
del territorio, della densità della rete distributiva
e della popolazione residente e fluttuante, i criteri
generali ai quali i comuni si devono attenere per la
determinazione delle aree e del numero dei posteggi
da destinare allo svolgimento dell'attività,
per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento
dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza
diversa, nonchè per l'istituzione di mercati
destinati a merceologie esclusive.
Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla
regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree
da destinare all'esercizio dell'attività, nonchè
le modalità di assegnazione dei posteggi, la
loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree
riservate agli agricoltori che esercitano la vendita
dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio
da rendere ai consumatori i comuni possono determinare
le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati
e nelle fiere. |