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Il passaporto ordinario è
valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti
da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla
legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della
Repubblica.
Per i minori degli anni 10,
tuttavia, l'uso del passaporto ordinario individuale
è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia
di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che
venga menzionato sul passaporto stesso o in una apposita
dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi sul minore
esercita la potestà genitoriale e vistata dagli organi
competenti al rilascio del passaporto) il nome della
persona o dell'ente cui il minore viene affidato.
I minori degli anni 16 possono
in ogni caso essere iscritti nel passaporto di uno dei
genitori, del tutore o di altra persona delegata ad
accompagnarli.
Il passaporto viene rilasciato
(e rinnovato) dalle Questure e, all'estero, dalle Rappresentanze
diplomatiche e consolari.
Il passaporto ha una validità
di anni dieci, ma in taluni casi previsti dalla normativa
vigente o su richiesta dell'interessato ad esso può
essere attribuito un periodo di validità inferiore.
A seguito dell' abrogazione
del comma 3 dell'art. 17 della legge 21 novembre 1967
n. 1185, previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 191/1998,
la validità del passaporto di chi non ha ancora soddisfatto
gli obblighi di leva non dovrà più essere limitata a
un anno.
Anche prima della scadenza e
comunque entro i sei mesi successivi, il passaporto
può essere rinnovato per un periodo complessivamente
non superiore a quello massimo previsto dalla legge
(1O anni).
La domanda per il rilascio/rinnovo
del passaporto, corredata della documentazione occorrente,
può essere presentata:
- in Italia: nel luogo di residenza,
presso la locale Questura o Commissariato di P.S.,
ovvero, in assenza di detti Uffici, presso il locale
Comando Stazione dei Carabinieri o il Comune;
- all'Estero: presso le Rappresentanze
diplomatiche e consolari.
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