La dichiarazione
di nascita è un atto obbligatorio che deve essere registrato
dai Comuni.
Chi
puo' fare la dichiarazione
Il padre, la madre o un loro
procuratore speciale , il medico, l’ostetrica
o altra persona che ha assistito al parto, rispettando
l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.
Quando
fare la dichiarazione
- Va eseguita entro 10 giorni
dalla nascita se viene presentata ai Comuni
- Entro 3 giorni se viene
presentata presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale
o casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In questo
caso sara' cura del Direttore Sanitario trasmetterla
al Comune nei 10 giorni successivi.
Dove
andare
Con l'introduzione della Legge
Bassanini (N. 127/1997) si puo' scegliere
una delle seguenti sedi dove poter rendere la
dichiarazione di nascita di nascita:
- presso il Comune dove e' avvenuto
il parto;
- presso il Comune di residenza
dei genitori;
- nel caso in cui i genitori
non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo
tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune
di residenza della madre;
- presso la Direzione Sanitaria
dell'ospedale o della Casa di cura dove e' avvenuta
la nascita.
L'ufficio abilitato a ricevere
la dichiarazione di nascita presso il Comune è l'ufficio
di stato civile
Cosa
presentare
1) Documento di riconoscimento
valido.
2) Attestazione di parto;
ATTENZIONE:
Con l'introduzione della
Legge Bassanini non occorre piu' la presenza dei due
testimoni.
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Casi particolari:
- Genitori stranieri:
che non hanno la residenza legale in Italia devono
effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale
non dà diritto all’iscrizione automatica del
bambino nell’anagrafe della popolazione residente
ma consente di chiedere il certificato e l’estratto
di nascita.
- Genitori non sposati che
intendano riconoscere il figlio: In questo caso,
al momento della denuncia è necessaria la presenza
di entrambi i genitori. La madre deve dichiarare il
suo stato libero, che sarà accertato d’ufficio
oppure dovra’ rendere una dichiarazione davanti
all’ufficiale di stato civile, se non
residente . E’ possibile anche il prericonoscimento
del figlio naturale nascituro da parte della sola
madre o da parte di entrambi i genitori, previa esibizione
del certificato di gravidanza e previo appuntamento.
Il prericonoscimento non può essere effettuato dal
solo padre.
- Denuncia di nascita resa
dopo i 10 giorni: Se la denuncia di nascita viene
resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa,
ma l’atto così formato dovrà, a richiesta dell’ufficio,
essere convalidato con sentenza del tribunale. Fino
all’emissione di tale sentenza l’ufficio
non può rilasciare alcun tipo di certificato relativo
al minore.
- Bambini nati morti:
Se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane
di gestazione viene considerato aborto e i genitori
non devono fare alcuna denuncia allo stato civile.
L’eventuale autorizzazione al seppellimento
del feto dovrà essere richiesta alla USL competente
in relazione al luogo del parto. Dopo le 28 settimane
di gestazione il dichiarante, oltre all'attestazione
di parto, dovrà esibire il certificato
necroscopico (avviso di morte) rilasciato
dall’Ospedale o, se la nascita avviene in una
clinica privata o a domicilio, dal medico necroscopico
della USL competente in relazione al luogo del parto.
Si formerà il solo atto di nascita e l’ufficio
di stato civile rilascerà il permesso di seppellimento.
- Se il bambino nasce vivo
e poi muore (anche prima delle 28 settimane di gestazione)
sarà necessario formare sia l’atto di nascita
che quello di morte con la procedura predetta (esibizione
dell'attestazione di parto, avviso di morte e autorizzazione
al seppellimento).
Tempi
A vista.
Norme
di riferimento
1) R.D. del 9 luglio 1939, n.
1238 "Ordinamento dello stato civile";
2) Codice Civile art. 250 e segg.
3) Legge 15 Maggio 1977 n. 127 c.d. Legge Bassanini
4) D.P.R. 03.11.2000, n. 396
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