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  MATRIMONIO - Richiesta di pubblicazione
 
La pubblicazione serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che intendono sposarsi. La richiesta della pubblicazione deve essere rivolta al comune di residenza degli sposi o di uno di essi. Chi puo' fare la richiesta

Chiunque decida di sposarsi e sia libero da vincoli matrimoniali o da altri impedimenti (es.: interdizione, particolari gradi di parentela, adozione, ecc.).

Quando fare la richiesta

Se si è maggiorenni, in qualunque momento. Per i minori (dai sedici ai diciotto anni), dopo avere ottenuto il decreto di autorizzazione del competente Tribunale dei minorenni.

Dove andare e cosa fare

Nell’ufficio di stato civile del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi, che possono anche farsi rappresentare da altra persona munita di procura speciale.

I cittadini italiani residenti all'estero devono rivolgersi alle competenti Autorità consolari italiane, se entrambi risultano iscritti all'A.I.R.E. - Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, altrimenti potranno rivolgersi, a loro scelta, al Consolato italiano all'estero o all'ufficio di stato civile del Comune di residenza in Italia.

Se si vuole contrarre matrimonio in chiesa, con rito cattolico o altro culto ammesso dallo Stato, bisogna consegnare rispettivamente la richiesta rilasciata dalla parrocchia o la dichiarazione di disponibilità a contrarre matrimonio da parte del rispondente ministro di culto a ciò autorizzato dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Casi particolari:
  • I minori(dai sedici ai diciotto anni) devono presentare il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
  • Gli stranieri devono presentare il nulla osta previsto dall'art. 116 del codice civile, rilasciato dall'autorità competente del proprio paese di origine;
  • Le donne divorziate e le donne vedove possono contrarre nuovo matrimonio dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento,o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, fatti salvi i casi per i quali la legge ne prevede la deroga.

Se i futuri sposi devono riconoscere e/o legittimare figli nati dalla loro unione devono segnalare la circostanza al momento della richiesta delle pubblicazioni e, comunque, entro la data del matrimonio.

Cosa presentare

Ad eccezione dei documenti già indicati, tutti gli altri vengono acquisiti d'ufficio. Per gli stranieri è consigliabile, per accelerare i tempi, munirsi anzitempo del nulla osta sopra citato.

Gli sposi dovranno presentare, inoltre, una marca da bollo da £. 20.000 per ogni Comune nel quale la pubblicazione dovrà essere eseguita.

Tempi

Le pubblicazioni sono affisse alla casa comunale per almeno otto giorni comprendenti due domeniche.
Se uno dei futuri coniugi è residente in un altro Comune le pubblicazioni vengono richieste d'ufficio ed affisse in entrambi i Comuni, nonché in tutti quei Comuni nei quali gli sposi siano stati eventualmente residenti nell'ultimo anno.

Una volta che siano state esperite queste formalità, e decorsi tre giorni dall'ultima pubblicazione, viene rilasciato un certificato di eseguita pubblicazione che ha validità di sei mesi dalla data del rilascio. Decorso detto periodo, senza che il matrimonio sia stato celebrato, occorre ripetere la richiesta delle pubblicazioni.

MATRIMONIO

Possono contrarre matrimonio, che può essere richiesto e celebrato in qualsiasi Comune d'Italia ,tutti i cittadini italiani e stranieri dopo aver esperito le formalità della pubblicazione ed ottenuto il relativo certificato. In alcuni casi eccezionali (imminente pericolo di vita, stranieri non domiciliati né residenti in Italia ecc.) si può procedere alla celebrazione del matrimonio con rito civile senza le prescritte pubblicazioni.

E' prassi ormai comune di fissare in dettaglio date e modalità di celebrazione del matrimonio con le Autorità civili e religiose interessate (Sindaco o delegato, Parroco o altro Ministro di culto ammesso dallo Stato).

Note

Si ricorda che il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni. Al momento del matrimonio i coniugi possono optare per il regime della separazione dei beni (art. 162 c.c.).

Norme di riferimento

1) R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 "Ordinamento dello stato civile";
2) Art. 89, 93 e seg. del Codice Civile.
3) D.P.R.  20.10.1998, n. 403  - regolamento sulla semplificazione amministrativa
4) D.P.R. 03.11.2000, n. 396

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