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pubblicazione serve per dare pubblicità alla volontà di
due persone che intendono sposarsi. La richiesta della
pubblicazione deve essere rivolta al comune di residenza
degli sposi o di uno di essi. Chi puo' fare la richiesta
Chiunque decida di sposarsi
e sia libero da vincoli matrimoniali o da altri impedimenti
(es.: interdizione, particolari gradi di parentela,
adozione, ecc.).
Quando fare la richiesta
Se si è maggiorenni,
in qualunque momento. Per i minori (dai sedici ai diciotto
anni), dopo avere ottenuto il decreto di autorizzazione
del competente Tribunale dei minorenni.
Dove andare e cosa fare
Nell’ufficio di stato civile
del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi,
che possono anche farsi rappresentare da altra persona
munita di procura speciale.
I cittadini italiani residenti
all'estero devono rivolgersi alle competenti Autorità
consolari italiane, se entrambi risultano iscritti all'A.I.R.E.
- Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, altrimenti
potranno rivolgersi, a loro scelta, al Consolato italiano
all'estero o all'ufficio di stato civile del Comune
di residenza in Italia.
Se si vuole contrarre matrimonio
in chiesa, con rito cattolico o altro culto ammesso
dallo Stato, bisogna consegnare rispettivamente la richiesta
rilasciata dalla parrocchia o la dichiarazione di disponibilità
a contrarre matrimonio da parte del rispondente ministro
di culto a ciò autorizzato dal Ministro di Grazia e
Giustizia.
Casi particolari:
- I minori(dai sedici ai diciotto
anni) devono presentare il decreto di autorizzazione
del Tribunale dei minorenni;
- Gli stranieri devono presentare
il nulla osta previsto dall'art. 116 del codice civile,
rilasciato dall'autorità competente del proprio paese
di origine;
- Le donne divorziate e le donne
vedove possono contrarre nuovo matrimonio dopo trecento
giorni dallo scioglimento, dall'annullamento,o dalla
cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio,
fatti salvi i casi per i quali la legge ne prevede
la deroga.
Se i futuri sposi devono riconoscere
e/o legittimare figli nati dalla loro unione devono
segnalare la circostanza al momento della richiesta
delle pubblicazioni e, comunque, entro la data del matrimonio.
Cosa presentare
Ad
eccezione dei documenti già indicati, tutti gli altri
vengono acquisiti d'ufficio. Per gli stranieri è consigliabile,
per accelerare i tempi, munirsi anzitempo del nulla
osta sopra citato.
Gli sposi dovranno presentare,
inoltre, una marca da bollo da £. 20.000 per ogni Comune
nel quale la pubblicazione dovrà essere eseguita.
Tempi
Le
pubblicazioni sono affisse alla casa comunale per almeno
otto giorni comprendenti due domeniche.
Se uno dei futuri coniugi è residente in un altro Comune
le pubblicazioni vengono richieste d'ufficio ed affisse
in entrambi i Comuni, nonché in tutti quei Comuni nei
quali gli sposi siano stati eventualmente residenti
nell'ultimo anno.
Una volta che siano state esperite
queste formalità, e decorsi tre giorni dall'ultima pubblicazione,
viene rilasciato un certificato di eseguita pubblicazione
che ha validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Decorso detto periodo, senza che il matrimonio sia stato
celebrato, occorre ripetere la richiesta delle pubblicazioni.
MATRIMONIO
Possono
contrarre matrimonio, che può essere richiesto e celebrato
in qualsiasi Comune d'Italia ,tutti i cittadini italiani
e stranieri dopo aver esperito le formalità della pubblicazione
ed ottenuto il relativo certificato. In alcuni casi
eccezionali (imminente pericolo di vita, stranieri non
domiciliati né residenti in Italia ecc.) si può procedere
alla celebrazione del matrimonio con rito civile senza
le prescritte pubblicazioni.
E' prassi ormai comune di fissare
in dettaglio date e modalità di celebrazione del matrimonio
con le Autorità civili e religiose interessate (Sindaco
o delegato, Parroco o altro Ministro di culto ammesso
dallo Stato).
Note
Si ricorda che il regime
patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa
convenzione, è costituito dalla comunione dei beni.
Al momento del matrimonio i coniugi possono optare per
il regime della separazione dei beni (art. 162 c.c.).
Norme di riferimento
1) R.D.
9 luglio 1939, n. 1238 "Ordinamento dello stato
civile";
2) Art. 89, 93 e seg. del Codice Civile.
3) D.P.R. 20.10.1998, n. 403 - regolamento
sulla semplificazione amministrativa
4) D.P.R. 03.11.2000, n. 396
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