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Il libretto di lavoro è un documento
che abilita l'iscrizione nelle liste di collocamento
e nel quale vengono annotati i rapporti di lavoro del
titolare. L'età minima per l'ammissione al lavoro è
fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo
di istruzione obbligatoria (adempimento dell'obbligo
scolastico) e comunque non può essere inferiore ai 15
anni compiuti.
Chi puo' fare la richiesta
I cittadini italiani
e quelli facenti parte dell' Unione Europea, nonché
i cittadini della Repubblica di San Marino residenti
o dimoranti nel Comune. Le persone non residenti devono
attendere il nulla osta del Comune di residenza, che
viene richiesto d'ufficio. Ai lavoratori italiani residenti
all'estero, ma che prestano stabilmente la loro opera
in Italia, il libretto di lavoro viene rilasciato dal
Comune nel quale il cittadino risulta iscritto nell'anagrafe
degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).
Dove andare
Per
il rilascio del libretto: Ufficio Anagrafe
Per l'iscrizione alle liste di collocamento: rivolgersi
alle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego (Ufficio
di Collocamento di Francavilla Fontana).
Extracomunitari
Il
libretto di lavoro è obbligatorio ai fini dell'iscrizione
al collocamento e per l'assunzione come dipendenti.
In caso di lavoro autonomo, se richiesto, si effettuerà
l'iscrizione all'apposito albo professionale.
Per richiedere il libretto di lavoro sono necessari:
- modulo di domanda firmato
dal datore di lavoro;
- permesso di soggiorno originale
e fotocopia dello stesso indicante la motivazione
al soggiorno per lavoro per iscrizione al collocamento,
per asilo, politico, per ricongiungimento.
N.B. Il libretto di lavoro viene
rilasciato entro 60 giorni presso l'Ispettorato provinciale
del lavoro in Brindisi
ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO.
La legge 20 gennaio 1999, n.
9 ha elevato l'obbligo scolastico da 8 a 10 anni, ma
in sede di prima applicazione, a partire, cioè, dall'anno
scolastico 1999/2000, l'obbligo di istruzione ha durata
novennale. Pertanto, l'obbligo scolastico s'intende
assolto da:
- coloro che nell'anno scolastico
1997/1998 hanno conseguito il diploma di licenza di
scuola media o che hanno compiuto il 15° anno di età
ed osservato per almeno 8 anni le norme sull'obbligo;
- coloro che hanno conseguito,
a partire dall'anno scolastico 1999/2000, la promozione
al 2° anno di scuola media superiore o hanno compiuto
il 15° anno di età ed osservato per almeno 9 anni le
norme sull'obbligo.
NOTA BENE:
La Direzione provinciale del
lavoro può autorizzare, previo assenso scritto degli
esercenti la potestà genitoriale, l'impiego dei minori
che non hanno ancora compiuto il 15° anno di età, in
attività lavorative di carattere culturale, artistico,
sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo,
purché si tratti di attività che non pregiudicano la
sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del
minore, la frequenza scolastica o la partecipazione
a programmi di orientamento o di formazione professionale.
NORME DI RIFERIMENTO
1) Legge 10.01.1935, n. 112 Istituzione
del libretto di lavoro"
2) Legge 07.10.1967, n. 977 "Tutela
del lavoro dei bambini e degli adolescenti"
3) Legge 31.12.1962, n. 1859
"Istituzione della scuola media obbligatoria"
4) legge 20.01.1999, n. 9 "Disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo dell'istruzione"
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