| E'
opportuno chiarire alcuni aspetti relativi al concetto
di "Famiglia" anche alla luce di alcune indicazioni
impartite dal Ministero degli Interni.
Famiglia anagrafica - Art.
4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.
Per famiglia anagrafica si intende
un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza)
nello stesso Comune.
Una famiglia anagrafica può essere
costituita anche da una sola persona.
Il certificato di stato di famiglia risponde esclusivamente
alla esigenza del Servizio Anagrafico di rilevazione
delle posizioni delle famiglie che hanno stabilito
nel Comune la residenza.
E' per questo motivo che il certificato
di Stato di Famiglia viene rilasciato con
la sola indicazione dell'intestatario della scheda (I.S.),
cioe' la persona che compare per prima nel
certificato stesso, senza piu' indicare la relazione
di parentela (che puo' esserci o non esserci) con gli
altri componenti della famiglia anagrafica.
Famiglia nucleare o Nucleo familiare
Per "famiglia nucleare"
detta anche "nucleo familiare"
si intende la famiglia in senso stretto ovvero il complesso
di persone costituito soltanto da genitori e figli,
come riaffermato dalla V^ Sezione del Consiglio
di Stato con decisione n. 770 del 4 maggio 1994.
La composizione del nucleo
familiare (o famiglia nucleare) non e' rilevante ai
fini anagrafici, ma esclusivamente per fini diversi,
quali ad esempio quelli fiscali per determinare l'esenzione
di determinati tributi, la corresponsione dell'assegno
per il nucleo familiare, l'assegno di maternità, la
riduzione di tasse universitarie, l'esenzione da ticket
vari o altri benefici.
Per questo motivo
la composizione del nucleo familiare, non essendo dimostrabile
con un certificato di Stato di Famiglia, dovrà essere
comprovata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà così come previsto dall'art. 2 della
Legge 4 Gennaio 1968, n. 15.
Tuttavia in particolari situazioni,
e su esplicita richiesta dell'interessato, e' consentito
il rilascio di certificazioni con la indicazione dei
rapporti di parentela dei componenti la famiglia anagrafica.
Fa parte di questi casi particolari,
per esempio, la certificazione occorrente per la corresponsione
degli assegni familiari liquidati dai datori di lavoro
privati che non possono accettare dichiarazioni sostitutive,
fatte salve le disposizioni migliorative in materia
di utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive anche
nei rapporti tra privati che vi consentano, introdotte
dall'art. 2 della legge 24.11.2000, n. 340.
Il certificato di Stato
di Famiglia per assegni familiari e' stato, pertanto,
ripristinato.
Norme di riferimento
- Legge 24.12.1954, n. 1228
"Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente";
- D.P.R. 30.05.1989, n. 223
"Nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente";.
- Ministero dell'Interno - Circolare
MIACEL n. 11/1996;
- Ministero dell'Interno - Circolare
MIACEL n. 3/1997;
- Ministero dell'Interno - Circolare
MIACEL n. 5/1995.
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