| Legge
5 febbraio 1992, n. 91 e relativi regolamenti di esecuzione,
introdotti con D.P.R. del 12 ottobre 1993, n. 572 e
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
PRINCIPI
La cittadinanza italiana si
basa sul principio dello "ius sanguinis"
(diritto di sangue), in virtù del quale il figlio
nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
L’uguaglianza tra l’uomo
e la donna.
La volontà di evitare condizioni
di apolidia.
COME SI ACQUISTA
Automaticamente:
- Per nascita sul territorio
italiano ("ius soli" o diritto di suolo)
se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure
se i genitori stranieri non trasmettono la propria
cittadinanza al figlio secondo le disposizioni della
legge dello Stato di appartenenza o se il minore è
stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul
territorio italiano.
- Per riconoscimento di paternità
o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale
di filiazione durante la minore età del soggetto.
A domanda:
- Se discendente da cittadino italiano
per nascita (fino al secondo grado in linea retta) (art.
4):
Requisiti (in alternativa):
- svolgendo il servizio militare
nelle Forze Armate Italiane;
- assumendo un pubblico impiego
alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
- risiedendo legalmente
in Italia da almeno due anni al raggiungimento della
maggiore età.
- Se nato sul territorio italiano
(art. 4):
Requisiti:
- risiedendo legalmente ed
ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento
della maggiore età.
- Matrimonio con cittadino\a italiano\a
(art. 5):
Requisiti (tutti):
- residenza legale in Italia
per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio
oppure tre anni di matrimonio;
- validità del matrimonio;
-assenza di condanne penali
nei casi indicati dalla legge;
- assenza di impedimenti
connessi alla sicurezza nazionale;
- Naturalizzazione (art. 9):
Requisiti(tutti):
- dieci anni di residenza
legale;
- reddito sufficiente;
- assenza di precedenti penali;
- rinuncia alla cittadinanza
d’origine (ove prevista).
Vi sono, per casi particolari
previsti dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale:
- tre anni di residenza legale
per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita
fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul
territorio italiano;
- quattro anni di residenza
legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle
Comunità Europee;
- cinque anni per gli apolidi
e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni
adottati da cittadini italiani;
- non è richiesto alcun periodo
di residenza per gli stranieri che hanno prestato
servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque
anni, anche all’estero.
COME SI PERDE
Per rinuncia:
- da parte dell’adottato
maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione
per fatto imputabile all’adottante, sempre che
detenga o riacquisti un'altra cittadinanza;
- da parte del cittadino italiano,
qualora risieda o stabilisca la propria residenza
all’estero e se possiede, acquista o riacquista
un’altra cittadinanza;
- al raggiungimento della maggiore
età da parte di chi ha conseguito la cittadinanza
italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto
della cittadinanza da parte di uno dei genitori, alla
condizione che detenga un’altra cittadinanza.
Automaticamente:
- per arruolamento volontario
nell’esercito di uno Stato straniero o per svolgimento
di un incarico pubblico presso uno Stato estero malgrado
il divieto espresso dal Governo italiano; o se durante
lo stato di guerra con uno Stato estero, il cittadino
abbia prestato servizio militare o svolto un incarico
pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello
Stato;
- in caso di revoca dell’adozione
per fatto imputabile all’adottato, purchè questi
detenga o riacquisti un’altra cittadinanza.
COME SI RIACQUISTA, SE PERDUTA
A domanda:
- prestando effettivo servizio
militare nelle Forze Armate Italiane;
- assumendo, o avendo assunto
un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato
anche all’estero;
- stabilendo o trasferendo
entro un anno dalla dichiarazione la propria residenza
sul territorio della Repubblica;
- mediante dichiarazione da
parte della cittadina italiana che ha perduto la
cittadinanza per matrimonio con uno straniero.
Automaticamente:
dopo un anno dalla data in
cui è stata stabilita la residenza nel territorio
della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro
lo stesso termine.
DOCUMENTAZIONE
Legenda:
- Simbolo indicante l’acquisto
della Cittadinanza italiana a seguito di matrimonio
con cittadino/a italiano/a.
- Simbolo indicante l’acquisto
della Cittadinanza italiana per residenza nel territorio
della Repubblica.
Documentazione
da produrre in Prefettura:
(i documenti contrassegnati con l’asterisco
possono essere autocertificati).
- a) Istanza in bollo per
l’acquisto della cittadinanza da compilarsi
su un modello prestampato da ritirarsi presso la
Prefettura competente o presso il Comune di
residenza dell’interessato (Ufficio di stato
civile);
- b) Estratto dell’atto
di nascita del Paese di origine completo di tutte
le generalità; in caso di documentata impossibilità,
attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica
o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta
e legalizzata, con la quale si indicano le esatte
generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita),
nonché la paternità e la maternità del richiedente;
- c) Certificato Generale
del Casellario Giudiziale (in bollo) (*);
- d) Certificato di Stato
di famiglia (in bollo) (*);
- e) Certificato storico di
residenza. Se i Comuni di residenza legale sono
stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico
storico per ogni Comune (in bollo) (*)
- f) Copia autenticata dei
mod. 740 o 101 del triennio antecedente la domanda,
ovvero certificazione rilasciata dal competente
Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni
dei redditi prodotte nel triennio immediatamente
antecedente la presentazione della domanda. L’autentica
del mod. 740 dovrà essere eseguita dall’ufficiale
delle imposte dirette presso il quale è stato presentato
l’originale del modello stesso (*);
- g) Certificato penale del
Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto
(**).
Qualora l’ordinamento del Paese di origine
non preveda il rilascio di tale certificazione,
va prodotto atto notorio. In tale atto il dichiarante
dovrà attestare di non aver riportato condanne penali
e di non avere procedimenti penali pendenti a suo
carico nel Paese di origine; in questo caso, il
dichiarante dovrà, inoltre, produrre un’attestazione
rilasciata dalla competente Autorità Consolare nella
quale si attesti la "non previsione" del
Paese di origine dell’istituto della certificazione
penale;
- h) Dichiarazione di rinuncia
alla protezione dell’Autorità diplomatico
consolare italiana nei confronti dell’Autorità
del Paese di origine, da compilare su modello prestampato
da ritirarsi in Prefettura;
- i) Dichiarazione autorizzativa
per le competenti autorità del Paese di origine
a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto
che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche
Italiane accreditate presso lo Stato di appartenenza,
da compilare su modello prestampato da ritirarsi
presso la Prefettura;
- l) Certificato di cittadinanza
italiana del coniuge (in bollo) (***).
- m) Certificato di svincolo
dalla cittadinanza di origine (come indicato nel
Decreto del Ministro dell’Interno in data
22.11.1994): limitatamente alle ipotesi in cui la
propria cittadinanza non si perda automaticamente
con l’acquisto volontario di una straniera.
Dovrà essere esibito dall’interessato
solo dopo il formale invito da parte del Ministero
dell’Interno – Divisione Cittadinanza
e non all’atto della presentazione della domanda
diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza
italiana.
- (*) Documenti autocertificabili
ex art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così
come integrato dall’art. 1 del D.P.R. 20 ottobre
1998 n. 403 concernente il regolamento di attuazione
degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997,
n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative.
- (**) Documento autocertificabile
solo per i cittadini comunitari.
- (***) Documento autocertificabile
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(la firma deve essere apposta dinanzi all’addetto
che riceve l’istanza (anche dipendente comunale).
Verranno, poi, richiesti d’ufficio,
a cura dell’autorità ricevente l’istanza,
i seguenti documenti:
- a) Carichi pendenti rilasciati
dalla Procura della Repubblica presso la Pretura
competente per territorio in relazione alla località
di residenza dell’interessato;
- b) Carichi pendenti rilasciati
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
competente per territorio in relazione alla località
di residenza dell’istante;
- c) Dati relativi all’ingresso
e al soggiorno dell’interessato;
- d) Estratto dai registri
di matrimonio del Comune italiano presso il quale
è stato trascritto il relativo atto (non certificato
o copia dell’atto di matrimonio).
Si precisa, che l’interessato,
per abbreviare l’iter del procedimento, può
sempre esibire o inviare per via telematica copia,
ancorché non autenticata, dei certificati in suo possesso
–anche richiesti d’ufficio- ma non ha
un onere in tal senso, perché l’amministrazione
è tenuta a procedere autonomamente.
Norme di riferimento
D.P.R. 03.11.2000, n. 396 |