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   CARTA D'IDENTITA'
 
La carta d’identità è un documento di riconoscimento personale. Ha una validità di cinque anni, dopo i quali deve essere rinnovata. Chi puo' fare la richiesta Le persone maggiorenni ed i minorenni che abbiano compiuto il 15° anno di età e che siano residenti o dimoranti nel Comune. Quando fare la richiesta

Per il rilascio: in qualunque momento.
Per il rinnovo: 180 giorni prima della sua scadenza, consegnando il documento in scadenza.

ATTENZIONE per il rilascio del duplicato:

  • la denuncia di smarrimento alle competenti Autorità (Carabinieri,Polizia,ecc.) in caso di smarrimento, furto o sottrazione;
  • il vecchio documento in caso di deterioramento o inutilizzabilità dello stesso.
Dove andare

Ufficio Anagrafe.

Cosa fare

Chi richiede o rinnova la carta d’identità, deve presentarsi di persona all’ufficio Anagrafe.

Occorre:

  • consegnare tre fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, senza copricapo;
  • presentare un documento di riconoscimento valido o la carta d’identità scaduta da meno di sei mesi, oppure essere accompagnati da due testimoni maggiorenni che dovranno esibire documenti di riconoscimento validi. I testimoni  cittadini extracomunitari dovranno presentare il passaporto, il permesso di soggiorno ed essere residenti;
  • versare la somma di £. 10.500 (£. 10.000 per diritto fisso e £. 500 per diritti di segreteria)  al momento della richiesta.
  • I minorenni devono produrre il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale ai soli fini della validità del documento per l'espatrio.

NB.: anche se si richiede il rilascio o il rinnovo della carta d’identità valida per l’espatrio la somma da versare per diritti è di £ 10.500. 

ATTENZIONE:

  • se chi richiede la carta d’identità è stato interdetto, occorre presentare anche copia del provvedimento d’interdizione, se già non acquisito agli atti dell'ufficio. Nel caso in cui la carta d’identità è richiesta valida per l’espatrio, occorre anche la presenza del tutore, munito  di un documento di riconoscimento valido.
  • per  gli iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) di un Comune diverso da quello di San Michele Salentino, occorre anche il nulla osta del Comune d’iscrizione. Tale nulla osta è acquisito d'ufficio.
  • per i cittadini dimoranti nel Comune, ma residenti in altri comuni, occorre acquisire d'ufficio, presso il Comune di residenza, il nulla osta al rilascio.
Note

La carta d’identita' valida per l’espatrio, permette l’ingresso nei paesi aderenti al trattato di Schengen e, cioè, in Francia, Spagna, Portogallo, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Germania, Austria.  Si ricorda che per recasi in un Paese aderente al trattato di Schengen sulla "libera circolazione delle persone"  è obbligatorio essere in possesso, portare con sè ed esibire, in caso di controlli,  un documento di riconoscimento valido per l'espatrio.


La carta d'identità valida per l'espatrio occorre per entrare anche negli altri paesi dell'Unione Europea e, cioè,im Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Iralnda, Regno Unito e Svezia ed, inoltre anche in Cipro, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Norvegia, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera, e, solo per i viaggi turistici organizzati anche in Marocco, Tunisia e Turchia.

Gli accordi internazionali tra l'Italia ed i Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea,comunque, possono variare ed è opportuno,quindi., informarsi presso le Ambasciate prima di partire.

ATTENZIONE

La nuova carta d'identità,come tutti gli altri documenti di riconoscimento, può essere usata al posto dei certificati. La sola esibizione del documento, infatti, per i dati che contiene, se non modificati successivamente al rilascio, (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza ed anche lo stato civile, se indicato in quanto dato non obbligatorio) ha lo stesso valore dei corrispondenti certificati (legge n. 127/1997 - Bassanini bis).

Certificato d'identità per l'Espatrio dei Minori da 0 a 15 anni verso i Paesi dell'Unione Europea

L'espatrio dei minori è subordinato all'atto di assenso di entrambi i genitori ratificato dalla Questura

La validità del documento di identità del minore viene stabilita ed indicata dalla Questura (dai 3 ai 5 anni) sul retro dello stesso.

Il documento di identità comunque non è più valido al compimento del 15° anno di età.

Entrambi i genitori ed i figli dovranno presentarsi allo sportello dell'Anagrafe con ua foto del minore. L'Anagrafe rilascerà

1. Domanda rivolta alla Questura di convalida del documento per l'espatrio del minore.

2. Certificato cumulativo di identità.

Entrambi i punti 1 e 2 dovranno essere consegnati alla questura.

NOTA BENE:

La domanda deve essere sottoscritta dalla persona che accompagna i minori all'estero.

I minori che viaggiano con persona diversa dai genitori hanno bisogno del loro attop di assenso.

Certificato d'identità per l'Espatrio dei Minori da 0 a 15 anni verso gli altri Paesi

Consultare la voce "Passaporto".

Norme di riferimento

1) Regio decreto 18.06.1931, n. 773 " Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza"
2) Regio decreto 06.05.1940, n. 635 "Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di PS"
3) Legge 4 gennaio 1968, n. 15"Norme sulla documentazione amministrativa, .....,ecc";
4) D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649 "Uso della carta d'identità valida per l'espatrio".
5) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. "Bassanini-bis"
6) Legge 16 giugno 1998 n. 191 c.d. "Bassanini-ter"

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