| La carta d’identità
è un documento di riconoscimento personale. Ha una validità
di cinque anni, dopo i quali deve essere rinnovata. Chi
puo' fare la richiesta Le persone maggiorenni ed i minorenni
che abbiano compiuto il 15° anno di età e che siano residenti
o dimoranti nel Comune. Quando fare la richiesta
Per il rilascio: in qualunque
momento.
Per il rinnovo: 180 giorni prima della sua scadenza,
consegnando il documento in scadenza.
ATTENZIONE per il
rilascio del duplicato:
- la denuncia di smarrimento
alle competenti Autorità (Carabinieri,Polizia,ecc.)
in caso di smarrimento, furto o sottrazione;
- il vecchio documento in caso
di deterioramento o inutilizzabilità dello stesso.
Dove andare
Ufficio
Anagrafe.
Cosa fare
Chi
richiede o rinnova la carta d’identità, deve presentarsi
di persona all’ufficio Anagrafe.
Occorre:
- consegnare tre fotografie
formato tessera frontali, uguali e recenti, senza
copricapo;
- presentare un documento di
riconoscimento valido o la carta d’identità
scaduta da meno di sei mesi, oppure essere accompagnati
da due testimoni maggiorenni che dovranno esibire
documenti di riconoscimento validi. I testimoni
cittadini extracomunitari dovranno presentare il passaporto,
il permesso di soggiorno ed essere residenti;
- versare la somma di £. 10.500
(£. 10.000 per diritto fisso e £. 500 per diritti
di segreteria) al momento della richiesta.
- I minorenni devono produrre
il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale
ai soli fini della validità del documento per l'espatrio.
NB.: anche se si richiede il
rilascio o il rinnovo della carta d’identità valida
per l’espatrio la somma da versare per diritti
è di £ 10.500.
ATTENZIONE:
- se chi richiede la carta d’identità
è stato interdetto, occorre presentare anche copia
del provvedimento d’interdizione, se già non
acquisito agli atti dell'ufficio. Nel caso in cui
la carta d’identità è richiesta valida per l’espatrio,
occorre anche la presenza del tutore, munito
di un documento di riconoscimento valido.
- per gli iscritti all’Anagrafe
degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.)
di un Comune diverso da quello di San Michele Salentino,
occorre anche il nulla osta del Comune d’iscrizione.
Tale nulla osta è acquisito d'ufficio.
- per i cittadini dimoranti
nel Comune, ma residenti in altri comuni, occorre
acquisire d'ufficio, presso il Comune di residenza,
il nulla osta al rilascio.
Note
La
carta d’identita' valida per l’espatrio,
permette l’ingresso nei paesi aderenti al trattato
di Schengen e, cioè, in Francia, Spagna, Portogallo,
Lussemburgo, Belgio, Olanda, Germania, Austria.
Si ricorda che per recasi in un Paese aderente al trattato
di Schengen sulla "libera circolazione delle persone"
è obbligatorio essere in possesso, portare con sè ed
esibire, in caso di controlli, un documento di
riconoscimento valido per l'espatrio.
La carta d'identità valida per l'espatrio occorre per
entrare anche negli altri paesi dell'Unione Europea
e, cioè,im Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Iralnda,
Regno Unito e Svezia ed, inoltre anche in Cipro, Croazia,
Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Norvegia,
Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera, e, solo per
i viaggi turistici organizzati anche in Marocco, Tunisia
e Turchia.
Gli accordi internazionali tra
l'Italia ed i Paesi che non fanno parte dell'Unione
Europea,comunque, possono variare ed è opportuno,quindi.,
informarsi presso le Ambasciate prima di partire.
ATTENZIONE
La nuova carta d'identità,come
tutti gli altri documenti di riconoscimento, può essere
usata al posto dei certificati. La sola esibizione del
documento, infatti, per i dati che contiene, se non
modificati successivamente al rilascio, (nome e cognome,
luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza ed
anche lo stato civile, se indicato in quanto dato non
obbligatorio) ha lo stesso valore dei corrispondenti
certificati (legge n. 127/1997 - Bassanini bis).
Certificato d'identità per l'Espatrio
dei Minori da 0 a 15 anni verso i Paesi dell'Unione
Europea
L'espatrio dei minori è subordinato
all'atto di assenso di entrambi i genitori ratificato
dalla Questura
La validità del documento di
identità del minore viene stabilita ed indicata dalla
Questura (dai 3 ai 5 anni) sul retro dello stesso.
Il documento di identità comunque
non è più valido al compimento del 15° anno di età.
Entrambi i genitori ed i figli
dovranno presentarsi allo sportello dell'Anagrafe con
ua foto del minore. L'Anagrafe rilascerà
1. Domanda rivolta alla Questura
di convalida del documento per l'espatrio del minore.
2. Certificato cumulativo di
identità.
Entrambi i punti 1 e 2 dovranno
essere consegnati alla questura.
NOTA BENE:
La domanda deve essere sottoscritta
dalla persona che accompagna i minori all'estero.
I minori che viaggiano con persona
diversa dai genitori hanno bisogno del loro attop di
assenso.
Certificato d'identità per l'Espatrio
dei Minori da 0 a 15 anni verso gli altri Paesi
Consultare la voce "Passaporto".
Norme di riferimento
1) Regio decreto 18.06.1931,
n. 773 " Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza"
2) Regio decreto 06.05.1940, n. 635 "Regolamento
di esecuzione del T.U. delle leggi di PS"
3) Legge 4 gennaio 1968, n. 15"Norme sulla documentazione
amministrativa, .....,ecc";
4) D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649 "Uso della carta
d'identità valida per l'espatrio".
5) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. "Bassanini-bis"
6) Legge 16 giugno 1998 n. 191 c.d. "Bassanini-ter" |