| Una
legge che semplifica la vita dei cittadini e rende più
efficiente la pubblica amministrazione. Niente più file,
niente più perdite di tempo, il vostro autocertificato
non deve più essere autenticato, non richiede bolli o
spese, può essere anche spedito. Insomma, con l'autocertificazione
si risparmia tempo e denaro. Il rifiuto dell'autocertificato
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ) costituisce violazione
dei doveri d'ufficio, ma chi dichiara il falso decade
dai benefici ottenuti ed incorre nelle sanzioni penali
previste per le false dichiarazioni. DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Sono entrate recentemente in
vigore le nuove norme sulla "semplificazione amministrativa"
che cambiano definitivamente l’atteggiamento della
pubblica amministrazione verso i cittadini. Il cammino
della semplificazione amministrativa, iniziato con la
legge 127 del 1997 (cosiddetta "Bassanini 2) e
proseguito con la legge 191 del 1998 (Bassanini ter)
e con il DPR; N. 403 del 1998, viene completato con
l'entrata in vigore, in data 7 marzo 2001, del Testo
Unico approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che riordina
e semplifica tutte le disposizioni in materia di documentazione
amministrativa. Grazie a queste nuove norme, infatti,
non saranno più i cittadini a dover dimostrare la propria
nascita, la residenza,la cittadinanza,la propria “esistenza
in vita”, il possesso del titolo di studio, ecc.
o a fare i fattorini tra una amministrazione e l’altra,
ma dovranno essere le amministrazioni pubbliche ed i
gestori di pubblici servizi a prendere atto di quanto
i cittadini dichiarano e autocertificano. In sostanza
comuni, scuole, università e motorizzazioni civili ed
altri gestori di servizi pubblici, quali ENEL, TELECOM,aziende
del gas, acqua,ecc., non potranno più pretendere i vari
tipi di certificati. Al cittadino basta una semplice
dichiarazione (che viene chiamata autocertificazione
o dichiarazione sostitutiva di certificazione) firmata
dall'interessato e senza l'autentica della firma, per
sostituire i normali certificati. Possono essere autocertificati
i seguenti stati, fatti e qualità personali, raggruppati
per classi di dati omogenei (art. 46) - (VEDI TABELLA
MODULISTICA).
Si conferma che i certificati
medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità
CE, di marchi o brevetti non possono essere autocertificati.
Infatti, per questi certificati diventa prevalente l'interesse
primario della riservatezza dei dati rispetto a quello
della semplificazione amministrativa( art. 49).
Inoltre, l'autocertificazione
non si può utilizzare per presentare atti e documenti
all'autorità giudiziaria.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETA'
Tutte le altre situazioni, stati,
fatti e qualità personali non comprese nella tabella-modulistica,
sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo,
mediante una dichiarazione che prende il nome di "dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà".
Questa dichiarazione, che il
cittadino rende nel proprio interesse, può riguardare
anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza(art. 47).
Inoltre, la dichiarazione può riguardare anche la conoscenza
del fatto che la copia di una pubblicazione, di un atto,
di un documento, di un titolo di studio, ecc. è conforme
all'originale, utilizzando una "dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di conformità all'originale"
della copia presentata.La dichiarazione di conformità
all'originale può essere apposta in calce o a
tergo della copia utilizzando la formula:
Dichiaro la
presente copia è conforme all'originale
in mio possesso
(Art. 15 legge n.3/2003)
___________________________
luogo data
Firma____________________________ |
Tale dichiarazione può altresì
riguardare la conformità all'originale della copia dei
documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati(art. 19). Anche lo smarrimento
di un documento di riconoscimento o comunque attestante
stati e qualità personali dell'interessato può essere
comprovato con una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente la denuncia all'Autorità Giudiziaria per
attivare il procedimento di rilascio del relativo duplicato
(art. 47, comma 4).
NOTA BENE: La dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà prodotta ad una pubblica amministrazione
o ad un gestore di servizio pubblico non deve essere
autenticata. Basterà firmarla davanti al dipendente
addetto alla pratica oppure presentarla o inviarla,
anche via fax, unitamente alla fotocopia non autenticata
di un documento di identità valido (Artt. 21 e 38 del
DPR N. 445/2000).
ALTRE NOVITA' DELLA
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
La validità di tutti i certificati
è raddoppiata, passa, cioè, da tre a sei mesi. Inoltre,
la maggior parte dei certificati scaduti può essere
riconvalidata (se i dati in essi contenuti non sono
variati). E' sufficiente che l'interessato dichiari,
in fondo al documento, che le informazioni contenute
nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla
data del rilascio, con firma non autenticata (art. 41
del DPR N. 445).
La carta d'identità, che ha la
validità di cinque anni, può essere rinnovata a partire
da sei mesi prima della scadenza.Su di essa non figura
più lo stato civile, a meno che non venga richiesto
dall'interessato/a (art. 36).
I documenti di identità/riconoscimento
validi (carta d'identità, passaporto, porto d'arma,
patente di guida, libretti di pensione e tessere varie,
purchè munite di fotografia e di timbro, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato,ecc.), per i dati
che contengono (nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza, cittadinanza e stato civile, se indicato),
se non modificati successivamente al rilascio, hanno
lo stesso valore dei corrispondenti certificati. Per
l'attestazione di questi dati, è sufficiente presentare
una fotocopia non autenticata del documento. Qualora
l'interessato sia in possesso di un documento di riconoscimento
non in corso di validità (scaduto), i dati in esso contenuti
possono essere riconvalidati, mediante esibizione dello
stesso, purchè l'interessato dichiari, in calce alla
fotocopia del documento, che i dati in esso contenuti
non hanno subito variazioni dalla data del rilascio
(art. 45).
Le fotografie possono essere
legalizzate, in esenzione dell'imposta di bollo, direttamente
presso l'Ente che le richiede o presso gli uffici comunali
dal dipendente incaricato dal Sindaco (art. 34).
Le domande per la partecipazione
a concorsi, selezioni, esami ed abilitazioni non richiedono
più firme autenticate(art. 39). Inoltre, non è più necessaria
l'autenticazione della firma sulle altre istanze rivolte
alla pubblica amministrazione o ad Enti gestori di pubblici
servizi. Basterà firmarle davanti al dipendente addetto
o inviarle per posta o per via fax, allegando semplicemente
fotocopia non autenticata di un documento d'identità
valido. Possono essere inviate anche per via telematica,
utilizzando la carta d'identità elettronica (art. 38).
Il cittadino interessato ad
una pratica non dovrà produrre alcuna certificazione
per i dati già in possesso o certificabili sia dall'amministrazione
richiedente sia da altre pubbliche amministrazioni.
Il responsabile del procedimento provvederà all'acquisizione
d'ufficio della relativa documentazione (art. 43).
Le norme sulla semplificazione
amministrativa sono valide anche nei confronti dei cittadini
comunitari, appartenenti, cioè, agli altri Paesi dell'Unione
Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia,
invece, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art.
3).
La dichiarazione di chi non sa
o non può firmare ( analfabeta o impedito fisicamente)
deve essere resa obbligatoriamente davanti ad un pubblico
ufficiale che accerta l'identità della persona che rende
la dichiarazione e indichi le cause dell'impedimento.
Non è più necessaria la presenza di testimoni. Questa
disposizione, ovviamente, non si riferisce a chi è incapace
di intendere e di volere(art. 4, comma 1).
La dichiarazione nell'interesse
di chi si trovi in una situazione di temporaneo impedimento
per ragioni di salute è sostituita dalla dichiarazione
resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge, od in
sua assenza dai figli, od in mancanza di questi, da
un altro parente fino al terzo grado. Si tratta di una
piccola semplificazione che risolve i problemi relativa
alla firma di persone anziane o malate, impossibilitate
a muoversi dal proprio domicilio (art. 4, comma 2).
L'autenticazione delle copie
può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è
stato emesso o presso il quale è depositato l'originale,
o al quale deve essere prodotto il documento (responsabile
del procedimento o qualsiasi altro dipendente competente
a ricevere la documentazione), nonchè da un notaio,
cancelliere, segretario comunale o altro dipendente
incaricato dal Sindaco (art. 18). NOTA BENE: L'autentica
con le modalità tradizionali (davanti al notaio, funzionario
incaricato dal Sindaco, Segretario comunale, cancelliere,
dipendente addetto a ricevere la documentazione, ecc.)
resta in vigore solamente in due casi:
1) quando la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà da firmare è destinata ad un privato
che accetti di riceverla con le forme dell'autentica
amministrativa; 2) quando le domande, prodotte alla
pubblica amministrazione o agli esercenti di servizi
pubblici, riguardano la riscossione di benefici economici
da parte di terze persone, quali la delega per la riscossione
delle pensioni, contributi e somme varie, ecc. (art.
21). |