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  AUTOCERTIFICAZIONE
 
Clicca qui per visualizzare i moduli dell'autocertificazione
Una legge che semplifica la vita dei cittadini e rende più efficiente la pubblica amministrazione. Niente più file, niente più perdite di tempo, il vostro autocertificato non deve più essere autenticato, non richiede bolli o spese, può essere anche spedito. Insomma, con l'autocertificazione si risparmia tempo e denaro. Il rifiuto dell'autocertificato (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ) costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ma chi dichiara il falso decade dai benefici ottenuti ed incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Sono entrate recentemente in vigore le nuove norme sulla "semplificazione amministrativa" che cambiano definitivamente l’atteggiamento della pubblica amministrazione verso i cittadini. Il cammino della semplificazione amministrativa, iniziato con la legge 127 del 1997 (cosiddetta "Bassanini 2) e proseguito con la legge 191 del 1998 (Bassanini ter) e con il DPR; N. 403 del 1998, viene completato con l'entrata in vigore, in data 7 marzo 2001, del Testo Unico approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che riordina e semplifica tutte le disposizioni in materia di documentazione amministrativa. Grazie a queste nuove norme, infatti, non saranno più i cittadini a dover dimostrare la propria nascita, la residenza,la cittadinanza,la propria “esistenza in vita”, il possesso del titolo di studio, ecc. o a fare i fattorini tra una amministrazione e l’altra, ma dovranno essere le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi a prendere atto di quanto i cittadini dichiarano e autocertificano. In sostanza comuni, scuole, università e motorizzazioni civili ed altri gestori di servizi pubblici, quali ENEL, TELECOM,aziende del gas, acqua,ecc., non potranno più pretendere i vari tipi di certificati. Al cittadino basta una semplice dichiarazione (che viene chiamata autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione) firmata dall'interessato e senza l'autentica della firma, per sostituire i normali certificati. Possono essere autocertificati i seguenti stati, fatti e qualità personali, raggruppati per classi di dati omogenei (art. 46) - (VEDI TABELLA MODULISTICA).

Si conferma che i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere autocertificati. Infatti, per questi certificati diventa prevalente l'interesse primario della riservatezza dei dati rispetto a quello della semplificazione amministrativa( art. 49).

Inoltre, l'autocertificazione non si può utilizzare per presentare atti e documenti all'autorità giudiziaria.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Tutte le altre situazioni, stati, fatti e qualità personali non comprese nella tabella-modulistica, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante una dichiarazione che prende il nome di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

Questa dichiarazione, che il cittadino rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza(art. 47). Inoltre, la dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione, di un atto, di un documento, di un titolo di studio, ecc. è conforme all'originale, utilizzando una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità all'originale" della copia presentata.La dichiarazione di conformità all'originale può essere apposta in calce o a tergo della copia utilizzando la formula:

Dichiaro la presente copia è conforme all'originale in mio possesso
(Art. 15 legge n.3/2003)

___________________________ luogo data

Firma____________________________

Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati(art. 19). Anche lo smarrimento di un documento di riconoscimento o comunque attestante stati e qualità personali dell'interessato può essere comprovato con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, salvo il caso in cui la legge preveda espressamente la denuncia all'Autorità Giudiziaria per attivare il procedimento di rilascio del relativo duplicato (art. 47, comma 4).

NOTA BENE: La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di servizio pubblico non deve essere autenticata. Basterà firmarla davanti al dipendente addetto alla pratica oppure presentarla o inviarla, anche via fax, unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido (Artt. 21 e 38 del DPR N. 445/2000).

ALTRE NOVITA' DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La validità di tutti i certificati è raddoppiata, passa, cioè, da tre a sei mesi. Inoltre, la maggior parte dei certificati scaduti può essere riconvalidata (se i dati in essi contenuti non sono variati). E' sufficiente che l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, con firma non autenticata (art. 41 del DPR N. 445).

La carta d'identità, che ha la validità di cinque anni, può essere rinnovata a partire da sei mesi prima della scadenza.Su di essa non figura più lo stato civile, a meno che non venga richiesto dall'interessato/a (art. 36).

I documenti di identità/riconoscimento validi (carta d'identità, passaporto, porto d'arma, patente di guida, libretti di pensione e tessere varie, purchè munite di fotografia e di timbro, rilasciate da un'amministrazione dello Stato,ecc.), per i dati che contengono (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile, se indicato), se non modificati successivamente al rilascio, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati. Per l'attestazione di questi dati, è sufficiente presentare una fotocopia non autenticata del documento. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di riconoscimento non in corso di validità (scaduto), i dati in esso contenuti possono essere riconvalidati, mediante esibizione dello stesso, purchè l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45).

Le fotografie possono essere legalizzate, in esenzione dell'imposta di bollo, direttamente presso l'Ente che le richiede o presso gli uffici comunali dal dipendente incaricato dal Sindaco (art. 34).

Le domande per la partecipazione a concorsi, selezioni, esami ed abilitazioni non richiedono più firme autenticate(art. 39). Inoltre, non è più necessaria l'autenticazione della firma sulle altre istanze rivolte alla pubblica amministrazione o ad Enti gestori di pubblici servizi. Basterà firmarle davanti al dipendente addetto o inviarle per posta o per via fax, allegando semplicemente fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido. Possono essere inviate anche per via telematica, utilizzando la carta d'identità elettronica (art. 38).

Il cittadino interessato ad una pratica non dovrà produrre alcuna certificazione per i dati già in possesso o certificabili sia dall'amministrazione richiedente sia da altre pubbliche amministrazioni. Il responsabile del procedimento provvederà all'acquisizione d'ufficio della relativa documentazione (art. 43).

Le norme sulla semplificazione amministrativa sono valide anche nei confronti dei cittadini comunitari, appartenenti, cioè, agli altri Paesi dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, invece, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3).

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare ( analfabeta o impedito fisicamente) deve essere resa obbligatoriamente davanti ad un pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona che rende la dichiarazione e indichi le cause dell'impedimento. Non è più necessaria la presenza di testimoni. Questa disposizione, ovviamente, non si riferisce a chi è incapace di intendere e di volere(art. 4, comma 1).

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di temporaneo impedimento per ragioni di salute è sostituita dalla dichiarazione resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge, od in sua assenza dai figli, od in mancanza di questi, da un altro parente fino al terzo grado. Si tratta di una piccola semplificazione che risolve i problemi relativa alla firma di persone anziane o malate, impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio (art. 4, comma 2).

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento (responsabile del procedimento o qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione), nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente incaricato dal Sindaco (art. 18). NOTA BENE: L'autentica con le modalità tradizionali (davanti al notaio, funzionario incaricato dal Sindaco, Segretario comunale, cancelliere, dipendente addetto a ricevere la documentazione, ecc.) resta in vigore solamente in due casi:

1) quando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da firmare è destinata ad un privato che accetti di riceverla con le forme dell'autentica amministrativa; 2) quando le domande, prodotte alla pubblica amministrazione o agli esercenti di servizi pubblici, riguardano la riscossione di benefici economici da parte di terze persone, quali la delega per la riscossione delle pensioni, contributi e somme varie, ecc. (art. 21).

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