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I PROCEDIMENTI
I procedimenti previsti dalla normativa
sono due: mediante autocertificazione
il procedimento semplificato
è inoltre attivato, tramite lo Sportello Unico,
il procedimento per il collaudo delle opere.
PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
Il richiedente deve produrre le autocertificazioni
attestanti la conformità della richiesta alle
norme in materia urbanistica, della sicurezza degli
impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.
Sono esclusi dalle autocertificazioni:
Impianti e depositi di cui all'articolo
27 del Decreto Legislativo 112/98; (impianti nucleari,
d'armi, d'oli minerali, di rifiuti e sostanze pericolose);
Progetti che richiedono il giudizio di compatibilità
ambientale (VIA)
Progetti che richiedono variante urbanistica;
Progetti che incorrono in pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose e alla
prevenzione e riduzione dell’inquinamento (D.
Lgs. 334/1999)
Controllo formale e richiesta integrazioni: entro 30
giorni;
Osservazioni, memorie, richiesta di audizione o di riunione:
entro 20 giorni (da parte di portatori di interessi
pubblici o privati, individuali o collettivi oppure
da parte di portatori di interessi diffusi, costituiti
in associazione o comitato, cui possa derivare un pregiudizio
dalla realizzazione dell'impianto – art. 6 comma
13 D.P.R. 447/98).
Durata massima del procedimento: entro
60 giorni (ridotti a 45 giorni nel caso di impianti
a struttura semplice, individuati secondo i criteri
stabiliti dalla Regione).
Questo procedimento prevede l'autorizzazione
per silenzio assenso. Allo scadere del termine, in mancanza
di pronunciamento da parte del SUAP, la richiesta si
intende autorizzata in conformità con le autocertificazioni
prodotte e con eventuali altre autorizzazioni previamente
acquisite ed il richiedente potrà comunicare
la data di inizio lavori.
Il fatto che si sia concretizzato il
silenzio-assenso non esclude i controlli di competenza
dei vari enti ed organismi. Falsità
delle autocertificazioni: se lo Sportello Unico ravvisa
la falsità dell’autocertificazione invia
gli atti alla Procura della Repubblica ed il procedimento
rimane sospeso fino alla decisione. Se la falsità
di una delle autocertificazioni viene accertata dopo
l’inizio dei lavori, il responsabile dello Sportello
Unico ordina la riduzione in ripristino a spese dell’impresa
e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica.
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
Il procedimento semplificato è
obbligatorio per impianti che utilizzino materiali nucleari,
che producano armamenti, che prevedano depositi costieri
o la produzione, la raffinazione, e lo stoccaggio di
oli minerali; o il deposito, anche temporaneo, lo smaltimento,
il recupero e il riciclaggio di rifiuti.
L’impresa presenta un’unica
domanda allo Sportello Unico, il quale adotta direttamente
ovvero chiede alle amministrazioni di settore gli atti
istruttori e i pareri tecnici necessari ai fini del
rilascio dell’autorizzazione.
Può essere avviata anche per libera
scelta dell'imprenditore che non intenda avvalersi delle
autocertificazioni.
Le amministrazioni competenti sono tenute
a far pervenire gli atti autorizzatori o il consenso
entro 90 gg. decorrenti dal momento del ricevimento
della documentazione. Per le opere per le quali è
prevista la valutazione di impatto ambientale il termino
previsto è di 120 gg. (prorogabile di 60 gg.
per una sola volta).
Questo procedimento non prevede l'autorizzazione
per silenzio assenso. Allo scadere del termine, qualora
non tutte le autorizzazioni necessarie fossero pervenute
al SUAP, sarà convocata una Conferenza dei Servizi,
entro 5 giorni dalla scadenza.
Nel caso la richiesta comporti una variazione
degli strumenti urbanistici e siano rispettate le condizioni
di ammissibilità di cui all' art. 5 comma 1 del
regolamento, potrà essere convocata la Conferenza
dei Servizi, il cui pronunciamento, se positivo, costituirà
una proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente,
entro 60 giorni, il Consiglio Comunale.
In caso di parere negativo sul procedimento
il richiedente può, entro 20 giorni, chiedere
che sia convocata una Conferenza dei Servizi per discutere
eventuali soluzioni per ottenere il superamento della
pronuncia negativa. Se la Conferenza dei servizi non
è in grado, entro 5 mesi dall'inizio del procedimento
(9 mesi in caso di VIA), di pronunciarsi, potrà
essere richiesta, entro 30 giorni, una pronuncia da
parte del Consiglio dei Ministri. Termini
del procedimento: il procedimento si conclude nel termine
di 5 mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione
di impatto ambientale si conclude in 9 mesi.
PARERE PREVENTIVO
L’impresa
può richiedere allo Sportello Unico di pronunciarsi
(entro 90 gg.) sulla conformità del progetto
preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione
paesistica, territoriale e urbanistica.
PROCEDIMENTO DI COLLAUDO
Qualora sia previsto dalla normativa,
gli impianti devono essere collaudati, ai fini del loro
utilizzo, da professionisti o altri soggetti abilitati.
Il collaudatore deve essere persona diversa dal progettista
e dal direttore dei lavori, né essere in alcun
modo collegato all’impresa.
Il certificato di collaudo positivo consente
di avviare l'attività produttiva, in attesa del
rilascio definitivo dei certificati di agibilità,
del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di
ogni altro atto amministrativo richiesto.
Il Collaudo riguarda tutti gli adempimenti
previsti dalla legge ed in particolare:
Strutture edilizie
Impianti produttivi
Misure ed apparati volti a salvaguardare
Sanità
Sicurezza
Tutela ambientale
Conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori
nei luoghi di lavoro
Conformità alle prescrizioni dettate in sede
di autorizzazione
Durata massima del procedimento: entro 60 giorni. Il
SUAP fissa la data del collaudo in un periodo compreso
tra i 20 e i 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Decorsi i 60 giorni dalla richiesta senza
che sia avvenuto il collaudo, questo potrà essere
comunque predisposto dall'azienda, e comunicato successivamente
al SUAP.
CHE COS’E’ LA CONFERENZA
DEI SERVIZI
è composta da
rappresentati designati dagli enti terzi coinvolti nel
procedimento
può interessare anche i soggetti portatori di
interessi pubblici o privati, individuali o collettivi,
nonché i portatori di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi, nonché i portatori
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
del progetto dell’impianto produttivo
è convocata dal responsabile Unico
qualora decorsi 90 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza, anche un solo Ente coinvolto nel
procedimento, non abbia fatto pervenire allo sportello
Unico l’atto di assenso o il parere;
qualora il progetto presentato comporti la variazione
di strumenti urbanistici;
anche su richiesta del richiedente, qualora un ente
si pronunci negativamente, al fine di concordare quali
siano le condizioni per superare la pronuncia negativa;
STRUMENTI PER IL PROCEDIMENTO UNICO
Domanda per l'avvio del procedimento
(semplificato) - Capo II art. 4 DPR 447/98
Allegato A (modulo informativo)
Contiene varie tipologie di attività ed impianti
e le schede informative che riguardano le varie fasi
dell'attività produttiva. Il modulo deve essere
compilato solo nelle parti che interessano e consegnato
o spedito allo Sportello Unico per le attività
Produttive, necessariamente in allegato alla richiesta
di autorizzazione unica.
Pronuncia sulla conformità del progetto preliminare
con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica,
territoriale e urbanistica (art. 3 , comma 3, DPR n.
447/1998)
Richiesta informazioni sulle opportunità localizzative
Richiesta conferenza di servizi - Ex art. 4 comma 2
DPR 447/98
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