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  Iter procedimenti
 

I PROCEDIMENTI

I procedimenti previsti dalla normativa sono due:

mediante autocertificazione
il procedimento semplificato
è inoltre attivato, tramite lo Sportello Unico, il procedimento per il collaudo delle opere.

PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente deve produrre le autocertificazioni attestanti la conformità della richiesta alle norme in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.

Sono esclusi dalle autocertificazioni:

Impianti e depositi di cui all'articolo 27 del Decreto Legislativo 112/98; (impianti nucleari, d'armi, d'oli minerali, di rifiuti e sostanze pericolose);
Progetti che richiedono il giudizio di compatibilità ambientale (VIA)
Progetti che richiedono variante urbanistica;
Progetti che incorrono in pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento (D. Lgs. 334/1999)
Controllo formale e richiesta integrazioni: entro 30 giorni;
Osservazioni, memorie, richiesta di audizione o di riunione: entro 20 giorni (da parte di portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi oppure da parte di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazione o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto – art. 6 comma 13 D.P.R. 447/98).

Durata massima del procedimento: entro 60 giorni (ridotti a 45 giorni nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri stabiliti dalla Regione).

Questo procedimento prevede l'autorizzazione per silenzio assenso. Allo scadere del termine, in mancanza di pronunciamento da parte del SUAP, la richiesta si intende autorizzata in conformità con le autocertificazioni prodotte e con eventuali altre autorizzazioni previamente acquisite ed il richiedente potrà comunicare la data di inizio lavori.

Il fatto che si sia concretizzato il silenzio-assenso non esclude i controlli di competenza dei vari enti ed organismi.

Falsità delle autocertificazioni: se lo Sportello Unico ravvisa la falsità dell’autocertificazione invia gli atti alla Procura della Repubblica ed il procedimento rimane sospeso fino alla decisione. Se la falsità di una delle autocertificazioni viene accertata dopo l’inizio dei lavori, il responsabile dello Sportello Unico ordina la riduzione in ripristino a spese dell’impresa e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica.

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Il procedimento semplificato è obbligatorio per impianti che utilizzino materiali nucleari, che producano armamenti, che prevedano depositi costieri o la produzione, la raffinazione, e lo stoccaggio di oli minerali; o il deposito, anche temporaneo, lo smaltimento, il recupero e il riciclaggio di rifiuti.

L’impresa presenta un’unica domanda allo Sportello Unico, il quale adotta direttamente ovvero chiede alle amministrazioni di settore gli atti istruttori e i pareri tecnici necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

Può essere avviata anche per libera scelta dell'imprenditore che non intenda avvalersi delle autocertificazioni.

Le amministrazioni competenti sono tenute a far pervenire gli atti autorizzatori o il consenso entro 90 gg. decorrenti dal momento del ricevimento della documentazione. Per le opere per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale il termino previsto è di 120 gg. (prorogabile di 60 gg. per una sola volta).

Questo procedimento non prevede l'autorizzazione per silenzio assenso. Allo scadere del termine, qualora non tutte le autorizzazioni necessarie fossero pervenute al SUAP, sarà convocata una Conferenza dei Servizi, entro 5 giorni dalla scadenza.

Nel caso la richiesta comporti una variazione degli strumenti urbanistici e siano rispettate le condizioni di ammissibilità di cui all' art. 5 comma 1 del regolamento, potrà essere convocata la Conferenza dei Servizi, il cui pronunciamento, se positivo, costituirà una proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente, entro 60 giorni, il Consiglio Comunale.

In caso di parere negativo sul procedimento il richiedente può, entro 20 giorni, chiedere che sia convocata una Conferenza dei Servizi per discutere eventuali soluzioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa. Se la Conferenza dei servizi non è in grado, entro 5 mesi dall'inizio del procedimento (9 mesi in caso di VIA), di pronunciarsi, potrà essere richiesta, entro 30 giorni, una pronuncia da parte del Consiglio dei Ministri.

Termini del procedimento: il procedimento si conclude nel termine di 5 mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale si conclude in 9 mesi.

PARERE PREVENTIVO

L’impresa può richiedere allo Sportello Unico di pronunciarsi (entro 90 gg.) sulla conformità del progetto preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica.

PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

Qualora sia previsto dalla normativa, gli impianti devono essere collaudati, ai fini del loro utilizzo, da professionisti o altri soggetti abilitati. Il collaudatore deve essere persona diversa dal progettista e dal direttore dei lavori, né essere in alcun modo collegato all’impresa.

Il certificato di collaudo positivo consente di avviare l'attività produttiva, in attesa del rilascio definitivo dei certificati di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

Il Collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge ed in particolare:

Strutture edilizie
Impianti produttivi
Misure ed apparati volti a salvaguardare
Sanità
Sicurezza
Tutela ambientale
Conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Conformità alle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione
Durata massima del procedimento: entro 60 giorni. Il SUAP fissa la data del collaudo in un periodo compreso tra i 20 e i 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Decorsi i 60 giorni dalla richiesta senza che sia avvenuto il collaudo, questo potrà essere comunque predisposto dall'azienda, e comunicato successivamente al SUAP.

CHE COS’E’ LA CONFERENZA DEI SERVIZI

è composta da rappresentati designati dagli enti terzi coinvolti nel procedimento
può interessare anche i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto produttivo
è convocata dal responsabile Unico
qualora decorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, anche un solo Ente coinvolto nel procedimento, non abbia fatto pervenire allo sportello Unico l’atto di assenso o il parere;
qualora il progetto presentato comporti la variazione di strumenti urbanistici;
anche su richiesta del richiedente, qualora un ente si pronunci negativamente, al fine di concordare quali siano le condizioni per superare la pronuncia negativa;

STRUMENTI PER IL PROCEDIMENTO UNICO

Domanda per l'avvio del procedimento (semplificato) - Capo II art. 4 DPR 447/98
Allegato A (modulo informativo)
Contiene varie tipologie di attività ed impianti e le schede informative che riguardano le varie fasi dell'attività produttiva. Il modulo deve essere compilato solo nelle parti che interessano e consegnato o spedito allo Sportello Unico per le attività Produttive, necessariamente in allegato alla richiesta di autorizzazione unica.
Pronuncia sulla conformità del progetto preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica (art. 3 , comma 3, DPR n. 447/1998)
Richiesta informazioni sulle opportunità localizzative
Richiesta conferenza di servizi - Ex art. 4 comma 2 DPR 447/98

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