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TASI 2016
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto l'esenzione dal tributo per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dal 2016. Pertanto il tributo non è più dovuto nel Comune di San Michele Salentino. Vedi la deliberazione C.C. n. 11 del 29/04/2016
IMU 2017
Con deliberazione C.C. n. 3 del 30/03/2017 sono state confermate le aliquote Imu in vigore nel 2016. Vedi delibera
IMU 2016
Con deliberazione C.C. n. 10 del 29/04/2016 sono state confermate le aliquote Imu per l'anno 2016. Vedi delibera
Le disposizioni contenute nella Legge 28/12/2015, n. 208 hanno ripristinato i criteri di esenzione, per i terreni agricoli, individuati con circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993. Pertanto dal 2016 l'IMU non è più dovuta sui terreni agricoli siti nel territorio di San Michele Salentino.
Calcolo TASI 2015
TASI 2015
Con deliberazione C.C. n. 15 del 28/07/2015 sono state confermate le aliquote del tributo istituito nel 2014. Vedi delibera
IMU ANNO 2015
Con deliberazione C.C. n. 16 del 28/07/2015 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2015. In particolare è stata deliberata l'aliquota del 7,6 per mille per i terreni agricoli non più esenti per il Comune di San Michele Salentino già dal 2014. Vedi delibera
Con deliberazione Giunta Comunale n. 64 del 19/06/2015 è stato nominato funzionario responsabile di tutti i tributi comunali il Dott.Angelo Raffaele FILOMENO:
IMU ANNO 2014
Con deliberazione C.C. n. 21 del 04/08/2014 sono state confermate le aliquote già vigenti nell'anno 2013.
Con deliberazione C.C. n. 20 del 04/08/2014 è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'IMU.
IMU ANNO 2013
Il così detto Decreto “Salva Italia” ha introdotto in via sperimentale l’IMU (Imposta Municipale Propria).
Il Comune ha nominato il Funzionario IMU con deliberazione C.C. n. 18 in data 02/07/2012.
Di seguito si elencano le linee essenziali della nuova imposta per l'anno 2013.
Entrata in vigore: A decorrere dal 1 gennaio 2012 (e fino al 2014).
Quali soggetti interessa: Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili.
Quali immobili riguarda: Fabbricati, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. I terreni agricoli siti nel Comune di San Michele Salentino sono esenti, in ogni caso, in quanto ricadenti in zone montane e di collina ai sensi dell'art.15 della Legge 984/1977.
ALIQUOTE:
Abitazione principale 0,4% (Le agevolazioni prima casa si applicano anche per le unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili, ricoverati presso istituti di ricovero o sanitari in modo permanente, purchè l'immobile non risulti locato)
Altri tipi di immobili (seconde abitazioni, ex immobili dati in uso gratuito, immobili locati, aree edificabili, fabbricati industriali......) 0,88% (aliquota base - Deliberazione C.C. n. 24 del 01/10/2013);
DETRAZIONE (abitazione principale e pertinenze) Euro 200,00 (rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione è rapportata al numero dei proprietari occupanti l’immobile indipendentemente dalla percentuale di proprietà).
- Maggiorata di 50,00 € per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa famiglia, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400,00 €. La maggiorazione è applicabile per gli anni 2012 e 2013).
Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze: Per abitazione principale si intende l’immobile (iscritto o iscrivibile come unica unità immobiliare) nel quale il possessore ed il relativo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Per l'anno di imposta 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativamente a:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi finalità degli IACP;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
La base imponibile dei Fabbricati è così determinata: La rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% è moltiplicata per:
- 160 per i fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con eslusione della categoria catastale A/10 - uffici, e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5.
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5).
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Si precisa che l'art.1, comma 380, lett.a) della L.n. 228/2012 dispone che é soppressa la riserva allo stato dello 0,38% relativamente agli immobili diversi dall'abitazione principale (e relative pertinenze) e fabbricati rurali strumentali. Per l'anno di imposta 2013 è riservato allo stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
Area edificabile: La base imponibile è data dal valore venale dell’area in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Con il versamento a saldo si effettuerà il conguaglio tenuto delle eventuali modifiche legislative.
Termini di versamento:
- 1^ rata pari al 50% sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2012 entro il 17/06/2013.
- 2^ rata a conguaglio con aliquote definitive (deliberazione C.C. n. 24 del 01/10/2013) entro il 16/12/2013.
Modalità di pagamento solo con modello F24.
Codici tributo da inserire nel modello F24:
CODICE ENTE COMUNE I045
Per il 2013 i CODICI TRIBUTO sono i seguenti:
- 3912 IMU abitazione principale e pertinenze (destinatario il COMUNE)
- 3913 IMU fabbricati rurali uso strumentale (destinatario il COMUNE)
- 3914 IMU terreni agricoli (destinatario il COMUNE)
- 3916 IMU aree edificabili (destinatario il COMUNE)
- 3918 IMU altri fabbricati (destinatario il COMUNE)
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il COMUNE)
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il COMUNE)
Nuovi codici tributo IMU istituiti con la Risoluzione 33/E del 21/05/2013 dell'Agenzia delle Entrate
- 3925 denominato "IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"
- 3930 denominato "IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"
Per il 2012 (da utilizzare in caso di ravvedimento operoso) i codici tributo dell'IMU sono i seguenti:
- 3912 IMU abitazione principale e pertinenze (destinatario il COMUNE)
- 3913 IMU fabbricati rurali uso strumentale (destinatario il COMUNE)
- 3914 IMU terreni agricoli (destinatario il COMUNE)
- 3915 IMU terreni agricoli (destinatario lo STATO)
- 3916 IMU aree edificabili (destinatario il COMUNE)
- 3917 IMU aree edificabili (destinatario lo STATO)
- 3918 IMU altri fabbricati (destinatario il COMUNE)
- 3919 IMU altri fabbricati (destinatario lo STATO)
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il COMUNE)
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il COMUNE)
Dichiarazione: la dichiarazione va presentata entro il 30/06 dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta (termine così stabilito dal D.L. 35/2013).
NOVITA’ E DIFFERENZE RISPETTO ALL’ICI - ASPETTI PARTICOLARI
TASSABILITA’ ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e la sua famiglia dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Nb. Se marito e moglie hanno residenza in 2 immobili diversi potrà essere considerato abitazione principale solo un immobile.
Per pertinenza si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (ciò significa che il numero massimo di pertinenze può essere tre se di categorie diverse, se si posseggono 2 C6, solo uno può essere considerato pertinenza)
ABITAZIONE PRINCIPALE CONIUGE SEPARATO
L’IMU è dovuta interamente dal coniuge assegnatario della casa ancorchè non proprietario
(prevale ai fini dell’imposta il diritto di abitazione).
CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELL'ABITAZIONE A GENITORI O FIGLI: PAGAMENTO IMU CON ALIQUOTA 8,8 PER MILLE
I residenti all'estero verseranno l'IMU calcolata con l'aliquota del 8,8 per mille e non potranno usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale
IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO prevista una riduzione del 50% della base imponibile
FABBRICATI INAGIBILI prevista una riduzione del 50% della base imponibile.
Per informazioni rivolgersi al Settore Tributi
Tel. 0831-966109
Orari sportello
Lunedì, Martedì, Mercoledi, Giovedì e Venerdì 9.00-13.00
Martedì anche dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Sabato Chiuso
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI |
Per la reperibilità del servizio di stato civile chiama 331/5047716 |
Reperibilità per le operazioni cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, accoglimento salma, chiusura feretro, ecc.) Ditta Ge.U.S. – General Utility Service Srl |