La normativa di riferimento
è la legge 25/55, 56/87, ma la svolta sull'apprendistato
arriva con il Pacchetto Treu (legge 196/97), poi con
la circolare del ministero del Lavoro 126/97, e i decreti
sulla formazione esterna. Con il Pacchetto Treu si modificano
importanti aspetti del contratto di apprendistato disciplinati
dalla legge 25/1955 e dal relativo regolamento d'attuazione.
La formazione esterna all'azienda, purche' debitamente
certificata (vedi punto successivo) ha valore di credito
formativo nell'ambito del sistema formativo integrato
(cioè verrà preso in considerazione qualora
il lavoratore decida di riprendere gli studi) e verrà
evidenziata nel curriculum del lavoratore. Oltre alla
formazione esterna, l'apprendista riceve una formazione
anche sul luogo di lavoro. Se ne occupa il tutore aziendale:
si tratta un lavoratore qualificato particolarmente
esperto che viene designato dall'impresa come maestro
dell'apprendista. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti,
il tutore può essere lo stesso titolare dell'azienda,
un socio o un familiare coadiuvante. Per garantire che
i tutori siano capaci di trasmettere le all'apprendista
le competenze necessarie, le Regioni, di concerto con
le parti sociali, organizzano interventi di formazione
specifici per insegnare ai maestri qual è il
loro ruolo in base alle norme e ai contratti, come gestire
l'accoglienza e l'inserimento dell'apprendista, come
valutare i progressi e i risultati dell'apprendistato.
All'avvio del primo anno di formazione esterna, i tutori
sono comunque tenuti a partecipare a un'iniziativa specifica
di formazione della durata di almeno otto ore.
|