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COMPETENZE
DEI COMUNI
Art. 63
Servizi comunali
1. Il Comune provvede all'impianto
e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto
la produzione di beni e di attività rivolte alla
realizzazione di fini sociali ed a promuovere lo sviluppo
della Comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale
di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel
tempo, in relazione a necessità che si presentano
nella Comunità e di stabilire le modalità
per la loro gestione; sono di competenza dello stesso
Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione
dei servizi in atto gestiti.
3. Deve essere prevista una elencazione
o mappa dei servizi che il comune eroga ai cittadini,
con l'individuazione di quelli che hanno un carattere
di assoluta utilità sociale, per la cui gestione
è indispensabile che l'Ente locale ne garantisca
direttamente o in consorzio con altri Comuni vicini
la funzionalità.
4. Fra i servizi si deve dare
particolare rilevanza a quelli:
* tesi a salvaguardare la tutela
dell'ambiente fisico e geografico;
* tesi ad assicurare la tutela della salute;
* di varia natura (informativa, di integrazione sociale,
formazione, ecc.), però rivolti prioritariamente
a categorie di soggetti deboli (disoccupati, soggetti
a rischio di devianza, ex tossicodipendenti, ecc.);
* servizi di promozione alla sviluppo delle attività
produttive del territorio locale e di valorizzazione
delle produzioni locali.
5. I servizi la cui gestione
è riservata in via esclusiva al Comune sono stabilite
dalla legge.
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 64
Gestione in economia
1. Il Comune gestisce in economia
i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le
loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione
di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura
regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri
per la gestione in economia dei Servizi, fissando gli
orari per la più utile fruizione degli stessi
da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento
dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente
elevati di prestazioni per la determinazione dei corrispettivi
degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.
3. Per la gestione di queste
ed altre tipologie di servizi, devono essere previste,
sentite le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni,
forme di conduzione improntate all'efficienza ed alla
produttività, salvaguardandone la necessaria
funzione di utilità sociale.
4. Per favorire una gestione
democratica degli stessi servizi, è quanto mai
opportuno la codificazione di procedure di controllo
da parte di organismi in cui siano inseriti anche rappresentanze
sindacali, associazioni, rappresentanza di utenti.
Art. 65
La concessione a terzi
1. Il Consiglio Comunale, quando
sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità
sociale, può affidare la gestione di servizi
pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata
da condizioni che devono garantire l'espletamento del
servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze
dei cittadini - utenti, la razionalità economica
della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti
dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi
pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione
di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta
del contraente attraverso procedure di gara stabilite
dal Consiglio Comunale in conformità a quanto
previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri
che assicurino la partecipazione alla stessa di una
pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti
di professionalità e correttezza, tale da garantire
il conseguimento delle condizioni più favorevoli
per l'Ente.
4. Per raggiungere obiettivi
di partecipazione, oltre di responsabilizzazione dei
centri di costo e di efficacia del servizio, l'Ente
Locale deve disciplinare la possibilità di affidamento
o concessione della gestione operativa del servizio
ad associazioni, imprese del C.D. "privato sociale"
ed anche imprese aventi scopo di lucro, tramite lo strumento
della convenzione o concessione a terzi o comunque facendo
ampio utilizzo degli strumenti previsti dagli articoli
112 e 113 del D. Lgs. 1/08/2000, n.267.
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