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  I servizi comunali
 
COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 63
Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. Deve essere prevista una elencazione o mappa dei servizi che il comune eroga ai cittadini, con l'individuazione di quelli che hanno un carattere di assoluta utilità sociale, per la cui gestione è indispensabile che l'Ente locale ne garantisca direttamente o in consorzio con altri Comuni vicini la funzionalità.

4. Fra i servizi si deve dare particolare rilevanza a quelli:

* tesi a salvaguardare la tutela dell'ambiente fisico e geografico;
* tesi ad assicurare la tutela della salute;
* di varia natura (informativa, di integrazione sociale, formazione, ecc.), però rivolti prioritariamente a categorie di soggetti deboli (disoccupati, soggetti a rischio di devianza, ex tossicodipendenti, ecc.);
* servizi di promozione alla sviluppo delle attività produttive del territorio locale e di valorizzazione delle produzioni locali.

5. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabilite dalla legge.

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 64
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei Servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

3. Per la gestione di queste ed altre tipologie di servizi, devono essere previste, sentite le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni, forme di conduzione improntate all'efficienza ed alla produttività, salvaguardandone la necessaria funzione di utilità sociale.

4. Per favorire una gestione democratica degli stessi servizi, è quanto mai opportuno la codificazione di procedure di controllo da parte di organismi in cui siano inseriti anche rappresentanze sindacali, associazioni, rappresentanza di utenti.

Art. 65
La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

4. Per raggiungere obiettivi di partecipazione, oltre di responsabilizzazione dei centri di costo e di efficacia del servizio, l'Ente Locale deve disciplinare la possibilità di affidamento o concessione della gestione operativa del servizio ad associazioni, imprese del C.D. "privato sociale" ed anche imprese aventi scopo di lucro, tramite lo strumento della convenzione o concessione a terzi o comunque facendo ampio utilizzo degli strumenti previsti dagli articoli 112 e 113 del D. Lgs. 1/08/2000, n.267.

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