| Art. 82
Norma transitoria
In
attesa dell’adozione dei regolamenti resta in
vigore la preveggente normativa in quanto compatibile
con la legge otto giugno 1990, n° 142 e con il presente
Statuto.
Art. 83
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto, dopo
l’espletamento del controllo da parte del competente
Organo regionale è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed è affisso all’Albo
Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto,
munito delle certificazioni di esecutività e
di pubblicazione, al Ministero degli Interni per essere
inserito nella raccolta ufficiali degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore
decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo
Pretorio dell’Ente.
4. Il Segretario Comunale, con
dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta
l’entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove
le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza
dello Statuto da parte dei cittadini. |