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  Istituti di partecipazione popolare
 
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41
La partecipazione dei cittadini all’Amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione realizza la più elevata forma di democrazia nel rapporto tra gli organi e i cittadini.

2. I cittadini singoli o associati del Comune possono presentare istanze, petizioni, nonché proposte di provvedimenti nuovi o di revoca dei precedenti, agli organi del Comune, adeguatamente motivate.

Art. 42
Istanza

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa. La risposta, scritta, deve essere motivata e consegnata ai proponenti entro 30 giorni dal deposito.

ART. 43
Petizione

Un numero di cittadini non inferiore a 100, può rivolgersi al Sindaco per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre esigenze di natura collettiva.
La petizione deve contenere il testo della questione con in calce la firma dei proponenti e deve essere inoltrata al Sindaco, il quale ne invia, immediatamente, copia a tutti i gruppi consiliari.
L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

ART. 44
Proposte

Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione o la revoca di atti amministrativi di competenza dell'Ente, e tali proposte sono sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri dell'Organo competente ai gruppi presenti nel consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento.
L'Organo competente sentiti i proponenti deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dalla ricevimento della proposta
Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 45
Le libere forme associative

1. Il Comune valorizza e riconosce le libere forme associative attraverso:
a) incentivazione di carattere tecnico.-organizzativo ed economico-finanzirio;
b) informazioni sui dati di cui è in possesso l'Amministrazione e sugli atti e documenti amministrativi di cui alla legge 241/90;
c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali e forme di partecipazione permanente all'attività amministrativa.

2. Il criteri per l'erogazione delle incentivazioni di cui alla lettera a) del precedente comma saranno determinati da un apposito regolamento.

3. Le libere forme associative assumono rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività, organizzazione consistente.

4. Le libere forme associative comprendono le Associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazione di protezione dei portatori di handicaps, le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni e gli organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico.

5. Le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra associazione che abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo comunale delle associazioni di cui al successivo articolo 46.

Art. 46
Albo comunale delle associazioni

1. Il Comune istituisce l'Albo Comunale delle associazioni operanti nel territorio ai soli fini di accertamento e statistica.

2. Le libere forme associative del comma quattro dell'art. 45 presentano domanda di iscrizione all'Albo indirizzata al Sindaco riportando i seguenti dati e documenti:
a) denominazione ed indirizzo;
b) finalità dell'associazione;
c) numero dei soci;
d) eventuali requisiti richiesti ai soci per l'accesso all'associazione;
e) eventuale recapito di uno o più dirigenti o responsabili;
f) Statuto e/0 Regolamento dell'associazione se esistenti;
g) bilancio preventivo e consuntivo, se esistenti.

3. L'apposita Commissione Consiliare Permanente esaminerà le domande e procederà alla suddivisione delle stesse per settori di attività per la successiva registrazione nella relativa Consulta di competenza di cui all'art. 47.


Art. 47
Le Consulte

1. Il Comune valorizza e promuove la partecipazione delle libere forme associative e dei gruppi informali all'Amministrazione attraverso le Consulte.

2. Le Consulte esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi del Comune.

3. Sono istituite dal Consiglio Comunale su proposta della Commissione Permanente delle associazioni almeno due Consulte:

a) consulta per le attività economiche sociali e del lavoro;
b) consulta per la cultura, l'istruzione, lo sport e la qualità della vita.

4. Il numero dei componenti di ciascuna consulta può essere modificata, in relazione all'incremento o al decremento statistico dell'Albo comunale delle associazioni, su proposta della Commissione Permanente delle associazioni dal Consiglio Comunale.

5. Ciascuna Consulta elegge il proprio Presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

6. Gli Amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte.

7. La Consulta è convocata dal Presidente e da 1/3 del componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati; in caso di improduttività delle votazioni prevale la decisione del Presidente; le sedute sono valide con la presenza della metà + 1 dei componenti assegnati.

8. Le Consulte collaborano con le Commissioni Consiliari Permanenti alle cui riunioni partecipano per invito e su loro richiesta.

9. Le Consulte presentano al Sindaco petizioni e proposte, da questo trasmesse alla Commissione Consiliare competente per l'istruttoria preliminare. La Commissione decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente, entro 20 giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio o alla Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto oppure a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione Consiliare e, comunque, entro 30 giorni dalla stessa.

10. Le Consulte sono previamente e congiuntamente interpellate all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali del programma degli investimenti, del Piano Regolatore Generale e sul rendiconto dell'esercizio.

11. Il Sindaco, anche su invito della Commissione Consiliare e della Giunta, richiede il parere della Consulta competente prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

12. Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione motivata entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro la richiesta del Sindaco.

13. Sono assicurati alle Consulte le informazioni, le comunicazioni, gli atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente Statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva.

14. Sono assicurati alle Consulte i locali, i mezzi strumentali e il personale necessario per l'esercizio delle loro attività.

Art. 48
L’Assemblea cittadina

1. E' indetta l'Assemblea Cittadina periodica, almeno due volte all'anno a cura del Sindaco che la convoca, la presiede e la conclude.

2. Scopo di tale Assemblea è:
a) informare i cittadini sulle attività dell'Amministrazione Comunale;
b) recepire i consigli e le indicazioni delle Consulte e dei cittadini;
c) verificare la realizzazione degli obiettivi programmatici e la loro validità ed efficacia.

3. Sui risultati dell'Assemblea Cittadina si terrà un apposito dibattito in Consiglio Comunale che a sua volta potrà adottare le decisioni del caso con proprie deliberazioni.

REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

Art. 49
Referendum consultivi ed abrogativi

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti Referendum consultivi ed abrogativi su tutte le materie di competenza comunali.

2. Oggetto di Referendum possono essere tutte le materie di interesse e competenza esclusivamente locali. Non possono formare oggetto di Referendum:

* i provvedimenti per la nomina, la designazione, le elezioni o la revoca di incarichi di competenza degli organi comunali;
* i provvedimenti afferenti il personale;
* i regolamenti interni degli organi del Comune;
* i provvedimenti inerenti i tributi e le delibere di bilancio, salvo che la proposta referendaria indichi l'istituzione di tariffe nei casi e nei limiti di legge;
* le attività di mera esecuzione di norme statali e regionali;
* le materie che sono state già oggetto di consultazione referendarie nel corso dello stesso mandato amministrativo del Consiglio Comunale;
* la negazione della pari dignità sociale e l'uguaglianza delle persone con discriminazione del sesso, della razza, lingua, religione, opinioni politiche condizioni personali o sociali.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
* Sono ammesse richieste di Referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma due.
* Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta firme, lo svolgimento delle consultazioni, le loro validità e la proclamazione del risultato.
* Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto dello stesso.
* La consultazione referendaria non è valida se non partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto.


LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 50
Partecipazione dei cittadini e
procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n° 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.


3. L'Amministrazione Comunale determina per ciascun tipo di un procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazioni del Consiglio Comunale e definitivamente stabiliti con il Regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 51
Responsabilità del procedimento


1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La Giunta Comunale determina definitivamente, entro un mese dall'entrata in vigore dello Statuto, in base alle proposte del Segretario Comunale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.


3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.


4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990 n° 241 e la Giunta Comunale procede, nei venti giorni successivi a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal Regolamento.


5. Il Regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta rivalutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

Art. 51/bis
Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all'informazione del contribuente ( art. 5 );
b) alla conoscenza degli atti e semplificazione ( art. 6 );
c) alla chiarezza e motivazione degli atti ( art. 7 );
d) alla remissione in termini ( art. 9 );
e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente ( art. 10 );
f) all'interpello del contribuente ( artt. 11 e 19 ).


L’AZIONE POPOLARE

Art. 52
L’azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente. Se il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, le spese, in caso di soccombenza, sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel quale caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decide di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popola, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

IL DIRITTO D’ACCESSO E D’INFORMAZIONE
DEL CITTADINO

Art. 53
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento.

3. La Giunta Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. Il Comune oltre che avvalersi, nelle forme di legge, delle pubblicità a mezzo di Albo Pretorio, istituisce il Bollettino Comunale periodico. Con apposito regolamento saranno stabiliti modalità e criteri per la relativa formazione e pubblicazione del Bollettino.

5. Il Comune istituisce, altresì, le "Bacheche di quartiere" ai fini della pubblicazione delle iniziative e delle attività comunali e delle libere associazioni adottando delibera di Giunta che individua spazi e sedi idonee.

Art. 54
Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particola a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al IV comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n° 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto d'una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza del persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuita.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal Regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal Regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedete comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, 5° e 6° comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241.


DIFENSORE CIVICO

Art. 55
Difensore civico

1. Il Comune ha la facoltà di istituire l'Ufficio del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento dell'attività del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali del Comune, in particolare agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione dei principi sanciti con la legge 8.6.90, n° 142, con la legge 7.8.90, n° 241 nello Statuto e nei Regolamenti.

3. Relaziona al Consiglio Comunale, nelle forme indicate nel Regolamento, circa le segnalazioni di associazioni e di singoli cittadini, nonché di propria iniziativa.

4. Il Difensore Civico provvede d'Ufficio o a richiesta di singoli cittadini, enti pubblici e/o privati, associazioni, a controllare il regolare espletamento di pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione comunale, degli enti, istituti o aziende dipendenti, segnalando, secondo le modalità previste da apposito regolamento ritardi, irregolarità o inadempienze. Il Difensore Civico, può, inoltre, intervenire d'ufficio, qualora abbia notizie di abusi, disfunzioni e disorganizzazioni che incidono su interessi di singoli cittadini.

5. Può, altresì, intervenire mediante segnalazioni e suggerimenti in materia di controllo di gestione.

6. E' dotato di un ufficio comunale, la cui organizzazione è disciplinata nel Regolamento e percepisce la stessa indennità dell'Assessore Delegato.

7. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati ed è scelto nell'ambito di un elenco che sarà formato dalle persone che avanzeranno espressa richiesta a seguito di un pubblico avviso. L'esistenza delle condizioni per ricoprire la carica di difensore Civico sarà accettata preventivamente dalla conferenza dei Capi gruppo Consiliari.

8. Deve essere un cittadino italiano, residente nel Territorio di san Michele Salentino con competenze di tipo giuridico-amministrativo che non sia dipendente del Comune, consigliere comunale, provinciale e regionale, parlamentare nazionale né dirigente di alcun partito politico e organizzazione sindacale. Deve, inoltre, possedere requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale. Non possono, inoltre, essere eletti a Difensore Civico quanti si sono candidati ad elezioni di qualsiasi tipo nel quinquennio antecedente la data di designazione. Nel corso del suo mandato è fatto divieto al Difensore Civico a candidarsi ad elezioni politiche ed amministrative. Il Difensore Civico deve avere un'età non inferiore a quarant'anni e non superiore ad anni settanta.

9. Il mandato di Difensore civico dura tre anni e può essere rinnovato per non più di una volta.

10. Il Difensore Civico cessa dalla carica:

* alla scadenza del mandato triennale;
* per dimissioni, morte, impedimento grave o decadenza;
* quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, deliberi la revoca della nomina per gravi violazioni della legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

11. Il Difensore Civico quando ravvisi atti, comportamenti o omissioni in violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento trasmette al responsabile del procedimento del servizio una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata e, in caso di inadempienza può richiedere al Sindaco l'esercizio dei poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento della partecipazione.

12. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.

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