LA
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 41
La partecipazione dei cittadini all’Amministrazione
1. La partecipazione dei
cittadini all'Amministrazione realizza la più
elevata forma di democrazia nel rapporto tra gli organi
e i cittadini.
2. I cittadini singoli
o associati del Comune possono presentare istanze, petizioni,
nonché proposte di provvedimenti nuovi o di revoca
dei precedenti, agli organi del Comune, adeguatamente
motivate.
Art. 42
Istanza
Chiunque, singolo o associato,
può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito
a specifici problemi o aspetti dell'attività
amministrativa. La risposta, scritta, deve essere motivata
e consegnata ai proponenti entro 30 giorni dal deposito.
ART. 43
Petizione
Un numero di cittadini non inferiore
a 100, può rivolgersi al Sindaco per sollecitare
l'intervento su questioni di interesse generale o per
esporre esigenze di natura collettiva.
La petizione deve contenere il testo della questione
con in calce la firma dei proponenti e deve essere inoltrata
al Sindaco, il quale ne invia, immediatamente, copia
a tutti i gruppi consiliari.
L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro
trenta giorni dal ricevimento.
ART. 44
Proposte
Qualora un numero di elettori
del Comune, non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte
per l'adozione o la revoca di atti amministrativi di
competenza dell'Ente, e tali proposte sono sufficientemente
dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura
dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco,
ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati
e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente
ai pareri dell'Organo competente ai gruppi presenti
nel consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento.
L'Organo competente sentiti i proponenti deve adottare
le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni
dalla ricevimento della proposta
Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate
negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai
primi tre firmatari della proposta.
Art. 45
Le libere forme associative
1. Il Comune valorizza e riconosce
le libere forme associative attraverso:
a) incentivazione di carattere tecnico.-organizzativo
ed economico-finanzirio;
b) informazioni sui dati di cui è in possesso
l'Amministrazione e sugli atti e documenti amministrativi
di cui alla legge 241/90;
c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti
generali e forme di partecipazione permanente all'attività
amministrativa.
2. Il criteri per l'erogazione
delle incentivazioni di cui alla lettera a) del precedente
comma saranno determinati da un apposito regolamento.
3. Le libere forme associative
assumono rilevanza in relazione alla loro effettiva
rappresentatività, organizzazione consistente.
4. Le libere forme associative
comprendono le Associazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di
arti ed attività artigianali, commerciali, industriali,
professionali ed agricole; le associazioni del volontariato;
le associazione di protezione dei portatori di handicaps,
le associazioni per la pratica dello sport, del tempo
libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le
associazioni e gli organismi della scuola, della cultura,
per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico.
5. Le associazioni dei giovani
e degli anziani ed ogni altra associazione che abbia
ottenuto l'iscrizione nell'albo comunale delle associazioni
di cui al successivo articolo 46.
Art. 46
Albo comunale delle associazioni
1. Il Comune istituisce l'Albo
Comunale delle associazioni operanti nel territorio
ai soli fini di accertamento e statistica.
2. Le libere forme associative
del comma quattro dell'art. 45 presentano domanda di
iscrizione all'Albo indirizzata al Sindaco riportando
i seguenti dati e documenti:
a) denominazione ed indirizzo;
b) finalità dell'associazione;
c) numero dei soci;
d) eventuali requisiti richiesti ai soci per l'accesso
all'associazione;
e) eventuale recapito di uno o più dirigenti
o responsabili;
f) Statuto e/0 Regolamento dell'associazione se esistenti;
g) bilancio preventivo e consuntivo, se esistenti.
3. L'apposita Commissione Consiliare
Permanente esaminerà le domande e procederà
alla suddivisione delle stesse per settori di attività
per la successiva registrazione nella relativa Consulta
di competenza di cui all'art. 47.
Art. 47
Le Consulte
1. Il Comune valorizza e promuove
la partecipazione delle libere forme associative e dei
gruppi informali all'Amministrazione attraverso le Consulte.
2. Le Consulte esercitano funzioni
consultive e propositive nei confronti degli organi
del Comune.
3. Sono istituite dal Consiglio
Comunale su proposta della Commissione Permanente delle
associazioni almeno due Consulte:
a) consulta per le attività
economiche sociali e del lavoro;
b) consulta per la cultura, l'istruzione, lo sport e
la qualità della vita.
4. Il numero dei componenti di
ciascuna consulta può essere modificata, in relazione
all'incremento o al decremento statistico dell'Albo
comunale delle associazioni, su proposta della Commissione
Permanente delle associazioni dal Consiglio Comunale.
5. Ciascuna Consulta elegge il
proprio Presidente e può nominare dei coordinatori
per sezioni di attività.
6. Gli Amministratori del Comune,
delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni
comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi
non possono far parte delle Consulte.
7. La Consulta è convocata
dal Presidente e da 1/3 del componenti e le decisioni
sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
in caso di improduttività delle votazioni prevale
la decisione del Presidente; le sedute sono valide con
la presenza della metà + 1 dei componenti assegnati.
8. Le Consulte collaborano con
le Commissioni Consiliari Permanenti alle cui riunioni
partecipano per invito e su loro richiesta.
9. Le Consulte presentano al
Sindaco petizioni e proposte, da questo trasmesse alla
Commissione Consiliare competente per l'istruttoria
preliminare. La Commissione decide circa l'ammissibilità
della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della
Giunta. Se la decisione è negativa, essa viene
comunicata con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente,
entro 20 giorni dalla data di presentazione. Se la decisione
è positiva viene trasmessa al Consiglio o alla
Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a
dare esito a quanto proposto oppure a far conoscere,
in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è
adottata nella prima riunione successiva all'invio della
pratica da parte della Commissione Consiliare e, comunque,
entro 30 giorni dalla stessa.
10. Le Consulte sono previamente
e congiuntamente interpellate all'atto dell'impostazione
dei bilanci annuali e pluriennali del programma degli
investimenti, del Piano Regolatore Generale e sul rendiconto
dell'esercizio.
11. Il Sindaco, anche su invito
della Commissione Consiliare e della Giunta, richiede
il parere della Consulta competente prima della presentazione
al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura
rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.
12. Le Consulte esprimono i pareri
loro richiesti con una relazione motivata entro 15 giorni
dalla data nella quale perviene loro la richiesta del
Sindaco.
13. Sono assicurati alle Consulte
le informazioni, le comunicazioni, gli atti ad efficacia
generale, insieme a copia del presente Statuto, dei
regolamenti e degli altri documenti utili per attivare
la loro partecipazione propositiva.
14. Sono assicurati alle
Consulte i locali, i mezzi strumentali e il personale
necessario per l'esercizio delle loro attività.
Art. 48
L’Assemblea cittadina
1. E' indetta l'Assemblea Cittadina
periodica, almeno due volte all'anno a cura del Sindaco
che la convoca, la presiede e la conclude.
2. Scopo di tale Assemblea è:
a) informare i cittadini sulle attività dell'Amministrazione
Comunale;
b) recepire i consigli e le indicazioni delle Consulte
e dei cittadini;
c) verificare la realizzazione degli obiettivi programmatici
e la loro validità ed efficacia.
3. Sui risultati dell'Assemblea
Cittadina si terrà un apposito dibattito in Consiglio
Comunale che a sua volta potrà adottare le decisioni
del caso con proprie deliberazioni.
REFERENDUM
CONSULTIVO COMUNALE
Art. 49
Referendum consultivi ed abrogativi
1. Un numero di elettori residenti,
non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali,
può chiedere che vengano indetti Referendum consultivi
ed abrogativi su tutte le materie di competenza comunali.
2. Oggetto di Referendum possono
essere tutte le materie di interesse e competenza esclusivamente
locali. Non possono formare oggetto di Referendum:
* i provvedimenti per la nomina,
la designazione, le elezioni o la revoca di incarichi
di competenza degli organi comunali;
* i provvedimenti afferenti il personale;
* i regolamenti interni degli organi del Comune;
* i provvedimenti inerenti i tributi e le delibere di
bilancio, salvo che la proposta referendaria indichi
l'istituzione di tariffe nei casi e nei limiti di legge;
* le attività di mera esecuzione di norme statali
e regionali;
* le materie che sono state già oggetto di consultazione
referendarie nel corso dello stesso mandato amministrativo
del Consiglio Comunale;
* la negazione della pari dignità sociale e l'uguaglianza
delle persone con discriminazione del sesso, della razza,
lingua, religione, opinioni politiche condizioni personali
o sociali.
3. Il quesito da sottoporre agli
elettori deve essere di immediata comprensione e tale
da non ingenerare equivoci.
* Sono ammesse richieste di Referendum anche in ordine
all'oggetto di atti amministrativi già approvati
dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di
quelli relativi alle materie di cui al precedente comma
due.
* Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale
vengono stabilite le procedure di ammissibilità,
le modalità di raccolta firme, lo svolgimento
delle consultazioni, le loro validità e la proclamazione
del risultato.
* Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato
della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla
proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale
in merito all'oggetto dello stesso.
* La consultazione referendaria non è valida
se non partecipa almeno la metà più uno
degli aventi diritto.
LA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 50
Partecipazione dei cittadini e
procedimento amministrativo
1. La partecipazione degli interessati
nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione
di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive
è assicurata dalle norme stabilite dalla legge
7 agosto 1990, n° 241, da quelle applicative previste
dal presente Statuto e da quelle operative disposte
dal Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale
ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo
comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso,
ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente
ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'Amministrazione Comunale determina per ciascun
tipo di un procedimento, il termine entro cui esso deve
concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle
leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente
regolati con deliberazioni del Consiglio Comunale e
definitivamente stabiliti con il Regolamento per il
procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente
necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun
provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità
dell'unità organizzativa preposta ai relativi
adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma
sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più
idonei per assicurarne la conoscenza da parte della
popolazione.
Art. 51
Responsabilità del procedimento
1. Tutti i provvedimenti
amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi
e quelli a carattere generale, devono essere motivati
con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione,
in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La Giunta Comunale determina
definitivamente, entro un mese dall'entrata in vigore
dello Statuto, in base alle proposte del Segretario
Comunale, l'unità organizzativa dipendente responsabile
di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi
di competenza comunale.
3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il
responsabile di ciascuna unità organizzativa
ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo
in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso
atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere,
per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il
provvedimento finale.
4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo,
da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello
Statuto, integra, con le modalità applicative,
le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli
della legge 7 agosto 1990 n° 241 e la Giunta Comunale
procede, nei venti giorni successivi a verificare ed
eventualmente modificare la deliberazione di cui al
precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal
Regolamento.
5. Il Regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati
nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più
agevole e consapevole partecipazione dei cittadini,
delle associazioni e dei comitati portatori di interessi
diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire
gli organi ai quali spetta rivalutare le richieste presentate
dagli interessati per determinare, mediante accordi
il contenuto discrezionale del provvedimento finale,
individuando modalità, limiti e condizioni per
l'esercizio di tale potestà.
Art. 51/bis
Statuto dei diritti del contribuente
1. In relazione al disposto dell'art.
2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti
comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento
nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato
ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa
o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto,
anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione
alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e
la relativa modulistica applicativa dovranno essere
aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei
principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212,
le necessarie modifiche con particolare riferimento:
a) all'informazione del contribuente
( art. 5 );
b) alla conoscenza degli atti e semplificazione ( art.
6 );
c) alla chiarezza e motivazione degli atti ( art. 7
);
d) alla remissione in termini ( art. 9 );
e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede -
agli errori del contribuente ( art. 10 );
f) all'interpello del contribuente ( artt. 11 e 19 ).
L’AZIONE
POPOLARE
Art. 52
L’azione sostitutiva
1. L'azione popolare conferisce
a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio
le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi
alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta
Comunale non si attivi per la difesa di un interesse
legittimo dell'Ente. Se il Giudice ordina l'integrazione
del contraddittorio nei confronti del Comune, le spese,
in caso di soccombenza, sono a carico di chi ha promosso
l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi,
abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
2. La Giunta Comunale, ricevuta
notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è
tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni
per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente,
entro i termini di legge. A tal fine è in ogni
caso necessario accertare che l'attore non abbia un
interesse diretto nella vertenza, nel quale caso l'azione
ha carattere personale e non può considerarsi
popolare. Ove la Giunta decide di assumere direttamente
la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione
popola, adottati gli atti necessari, ne dà avviso
a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che
non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere
l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare
a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
IL
DIRITTO D’ACCESSO E D’INFORMAZIONE
DEL CITTADINO
Art. 53
Pubblicità degli atti e delle informazioni
1.
Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici,
al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione
sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine
di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque
li riguardano è garantito dalle modalità
stabilite dal Regolamento.
3. La Giunta Comunale assicura
ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle
informazioni delle quali la stessa è in possesso,
relative all'attività da essa svolta o posta
in essere da enti, aziende od organismi che esercitano
funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene
resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. Il Comune oltre che avvalersi,
nelle forme di legge, delle pubblicità a mezzo
di Albo Pretorio, istituisce il Bollettino Comunale
periodico. Con apposito regolamento saranno stabiliti
modalità e criteri per la relativa formazione
e pubblicazione del Bollettino.
5. Il Comune istituisce,
altresì, le "Bacheche di quartiere"
ai fini della pubblicazione delle iniziative e delle
attività comunali e delle libere associazioni
adottando delibera di Giunta che individua spazi e sedi
idonee.
Art. 54
Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle
strutture ed ai servizi
1. Il diritto di accesso agli
atti amministrativi è assicurato, con le modalità
stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini,
singoli od associati ed in particola a chiunque vi abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti.
2. Il diritto di accesso è
escluso per i documenti previsti dal Regolamento da
adottarsi nei termini e con le modalità di cui
al IV comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990,
n° 241. Può essere temporaneamente escluso
e differito per effetto d'una motivata dichiarazione
del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto
previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza del
persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita
mediante richiesta motivata di esame e di estrazione
di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata
nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti
è gratuita.
4. Il diritto di rilascio di
copia di atti amministrativi è subordinato al
rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva
la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso,
con le modalità stabilite dal Regolamento, alle
strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni
di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento
e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei
casi previsti dal Regolamento od in vigenza del divieto
temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente
trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa
si intende rifiutata.
7. Contro le determinazioni amministrative
di cui al precedete comma sono attivabili le azioni
previste dall'art. 25, 5° e 6° comma, della
legge 7 agosto 1990, n° 241.
DIFENSORE
CIVICO
Art. 55
Difensore civico
1.
Il Comune ha la facoltà di istituire l'Ufficio
del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico vigila
sull'imparzialità ed il buon andamento dell'attività
del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali
del Comune, in particolare agisce a tutela dei diritti
e degli interessi dei cittadini in attuazione dei principi
sanciti con la legge 8.6.90, n° 142, con la legge
7.8.90, n° 241 nello Statuto e nei Regolamenti.
3. Relaziona al Consiglio Comunale,
nelle forme indicate nel Regolamento, circa le segnalazioni
di associazioni e di singoli cittadini, nonché
di propria iniziativa.
4. Il Difensore Civico provvede
d'Ufficio o a richiesta di singoli cittadini, enti pubblici
e/o privati, associazioni, a controllare il regolare
espletamento di pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione
comunale, degli enti, istituti o aziende dipendenti,
segnalando, secondo le modalità previste da apposito
regolamento ritardi, irregolarità o inadempienze.
Il Difensore Civico, può, inoltre, intervenire
d'ufficio, qualora abbia notizie di abusi, disfunzioni
e disorganizzazioni che incidono su interessi di singoli
cittadini.
5. Può, altresì,
intervenire mediante segnalazioni e suggerimenti in
materia di controllo di gestione.
6. E' dotato di un ufficio comunale,
la cui organizzazione è disciplinata nel Regolamento
e percepisce la stessa indennità dell'Assessore
Delegato.
7. Il Difensore Civico è
nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei
2/3 dei consiglieri assegnati ed è scelto nell'ambito
di un elenco che sarà formato dalle persone che
avanzeranno espressa richiesta a seguito di un pubblico
avviso. L'esistenza delle condizioni per ricoprire la
carica di difensore Civico sarà accettata preventivamente
dalla conferenza dei Capi gruppo Consiliari.
8. Deve essere un cittadino italiano,
residente nel Territorio di san Michele Salentino con
competenze di tipo giuridico-amministrativo che non
sia dipendente del Comune, consigliere comunale, provinciale
e regionale, parlamentare nazionale né dirigente
di alcun partito politico e organizzazione sindacale.
Deve, inoltre, possedere requisiti di eleggibilità
a Consigliere Comunale. Non possono, inoltre, essere
eletti a Difensore Civico quanti si sono candidati ad
elezioni di qualsiasi tipo nel quinquennio antecedente
la data di designazione. Nel corso del suo mandato è
fatto divieto al Difensore Civico a candidarsi ad elezioni
politiche ed amministrative. Il Difensore Civico deve
avere un'età non inferiore a quarant'anni e non
superiore ad anni settanta.
9. Il mandato di Difensore civico
dura tre anni e può essere rinnovato per non
più di una volta.
10. Il Difensore Civico cessa
dalla carica:
* alla scadenza del mandato triennale;
* per dimissioni, morte, impedimento grave o decadenza;
* quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei
quattro quinti dei Consiglieri assegnati, deliberi la
revoca della nomina per gravi violazioni della legge,
dello Statuto e dei regolamenti comunali.
11. Il Difensore Civico quando
ravvisi atti, comportamenti o omissioni in violazione
dei principi di imparzialità e di buon andamento
trasmette al responsabile del procedimento del servizio
una comunicazione scritta con l'indicazione del termine
e delle modalità per sanare la violazione riscontrata
e, in caso di inadempienza può richiedere al
Sindaco l'esercizio dei poteri sostitutivi, nei limiti
e con le modalità precisate nel regolamento della
partecipazione.
12. Al Difensore Civico non può
essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti
riservati per espressa disposizione di legge.
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