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  Gli organi elettivi
 
ORDINAMENTO

Art. 11
Norme generali

  1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
  2. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
  3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti tra gli organi per realizzare un'efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
Ruolo e competenze generali

  1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
  2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
  3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
  4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 13
Presidenza del Consiglio

  1. E' istituita la presidenza elettiva del Consiglio composto dal Presidente e dal Vice Presidente nominati nel suo seno dal Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei componenti.
  2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono nella prima seduta del Consiglio, convocata dopo l'entrata in vigore di questa norma.
  3. Il presidente ed il Vice Presidente cessano dal proprio incarico, oltre nei casi di proprie dimissioni, in caso di cattivo esercizio della funzione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di cessazione contestuale del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio Comunale viene convocato e presieduto dal Sindaco sino alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 14
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

  1. agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costitutivi per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti.
  2. agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, la disciplina dei tributi e delle tariffe.
  3. agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
  4. agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa.
  5. agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi delle gestione dell'Ente, determina i tempi per il loro conseguimento.
La relativa determinazione dei tempi approvata dal Consiglio Comunale è vincolante per gli organi cui è demandata l'attuazione.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri - guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi e i criteri che il Sindaco deve tenere presente per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzione. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate a cura del Sindaco entro quarantacinque giorni dall'insediamento entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi di avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la Comunità Nazionale.

Art. 15
Funzioni di controllo politico-amministrativo

  1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
    1. degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune.
    2. delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
  2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
  3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al 1° comma con gli indirizzi generali dalla stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione e la comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.
  4. E' istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.
  5. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione Consiliare competente, alla Giunta Comunale ed al Collegio dei revisori dei Conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti già adottati.
  6. Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle seguenti funzioni:
    1. a) pareri:
      • parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati;
      • parere sulle variazioni di bilancio;
      • parere sui piani finanziari degli investimenti;
      • parere sulle proposte di deliberazioni richieste dall'Amministrazione comunale;
    2. b) vigilanza:
      • vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimento ed alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

    c) relazione:

    • relazione sul Conto Consuntivo;
    • referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione;
    d) proposte:
    • proposte al Consiglio per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
      Il trattamento economico spettante al Revisore dei Conti sarà determinato ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 4.10.91 con delibera consiliare.
  7. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del I comma è esercitata dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.
  8. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dall'apposito regolamento.

Art. 16
Gli atti fondamentali

  1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal 2° comma dell'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, attraverso, i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
  2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelle relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunale e alla loro surrogazione.

Art. 17
Le nomine di rappresentanti

Il consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla convalida degli eletti, stabilisce gli indirizzi e i criteri che il Sindaco deve tenere presente per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 18
Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

  1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione e previa convalida di cui al successivo art. 23, ovvero in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
  2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
  3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
  4. Ogni Consigliere Comunale con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
    • esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
    • presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
  5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere entro dieci giorni:
    • * dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
    • * dal Segretario Comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spese.
      Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
  6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle medesime.
  7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
  8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
  9. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni sia ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazioni del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
  10. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra più alta dei voti di preferenza. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, tra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

 

Art. 19
I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

  1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
  2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo secondo il presente Statuto.
  3. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.
  4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del Consiglio Comunale che la presiede, le Commissioni Consiliari Permanenti e la Giunta Comunale.
  5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
  6. Per ogni nuovo gruppo che dovesse sorgere nel corso del mandato si applica quanto previsto nei precedenti punti del presente articolo.

Art. 20
Commissioni Consiliari Permanenti

  1. Il Consiglio Comunale istituisce al suo interno, Commissioni Permanenti in numero di due e precisamente:
    • Programmazione, economia e lavoro con competenza sulle materie di bilancio, finanze, programmazione, urbanistica, lavori pubblici, agricoltura, industria, artigianato, economia, trasporto, servizi generali e personali
    • Cultura, sport e qualità della vita con competenza sulle materie di cultura, istruzione, spettacolo, turismo, politica giovanile, associazionismo, igiene, sanità, ambiente, verifica e applicazione dello Statuto.
  2. Le commissioni Consiliari Permanenti sono costituite da Consiglieri Comunale che rappresentano complessivamente tutti i gruppi in ciascuna di esse, in proporzione alla loro consistenza numerica.
  3. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al I comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco. Qualora detta designazione non perviene nei termini sopra indicati vi provvede direttamente il Sindaco.
  4. La conferenza dei capigruppo, esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.
  5. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale, la costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.
  6. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
  7. Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che ne fanno parte della Commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
  8. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 21
Iniziativa delle proposte

  1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.
  2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consigli Comunali sono stabilite dal Regolamento.

Art. 22
Norme generali di funzionamento

  1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
  2. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Sindaco sino alla nomina del Presidente del Consiglio e deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione con preavviso da notificare almeno cinque giorni prima della seduta. In tale seduta, il Consiglio Comunale procede alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri. Ove alcuni Consiglieri non siano convalidabili, il Consiglio Comunale procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe. Le successive sedute sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale o dal suo sostituto, in caso di assenza o impedimento dello stesso, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.
  3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
  4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno da un quinto dei Consiglieri Comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
  6. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali dei votanti.
  7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal Regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
  8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il Regolamento esse devono essere segrete.
  9. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale coadiuvato da un collaboratore nella stesura del verbale.

Art. 23
Commissioni speciali

  1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni Permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato un componente coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
  2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire - nel suo seno - Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato un componente coordinatore, precisato l'ambito della inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal Regolamento.
  3. E' attribuita alle opposizioni la presidenza della Commissione Consiliare di indagine e di quelle altre che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente, alla quale partecipano solo i Consiglieri della minoranza. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel compito della rappresentanza proporzionale del suo gruppo di Commissione.
  4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

Art. 24
Consiglio Comunale dei ragazzi

Il Comune ha lo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazione, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 25
Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il Regolamento disciplinante il suo funzionamento e quelle delle Commissioni Consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:

  • gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso d'urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;
  • la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il sindaco;
  • nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al presidente almeno sei giorni prima della seduta, per iniziativa dell'apicale responsabile;
  • Il Presidente ha poteri di convocazione, sentito il Sindaco, e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio deve essere motivato;
  • è fissato il periodo di tempo da dedicare, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;
  • è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
  • il Vice Sindaco di estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del Sindaco.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26
Composizione

  1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero massimo di sei Assessori nominati dal Sindaco.
  2. Il Sindaco può nominare ad Assessore entro il numero complessivo stabilito dal comma 1°, due cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, iscritti nelle liste elettorali ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Art. 27
Elezione

  1. I componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
  2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
  3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza o della revoca sono disciplinati dalla legge.
  4. Oltre i casi di incompatibilità previsti dal comma tre, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Art. 28
Ruolo e competenze generali

  1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti e collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
    In particolare spetta alla Giunta deliberare sui seguenti argomenti:
    • Accettazione donazione di beni mobili;
    • Convenzioni con Associazioni, Cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato, Comitati ed altri soggetti privati;
    • Contributi a privati, Associazioni e Comitati;
    • Autorizzazione alla spesa su più esercizi ( fatte salve le competenze riservate dalla legge al Consiglio Comunale );
    • Costituzione in giudizio;
    • Semplificazione procedimenti amministrativi;
    • Locazioni, rinnovo locazioni e modifica contratti in corso di locazioni;
    • Affitto terreni di proprietà comunale;
    • Trasferimenti, mobilità esterna comunale;
    • Atti di pianificazione nell'ambito delle assunzioni;
    • Assunzioni, assunzioni a tempo determinato, riassunzioni;
    • Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Dotazione organica e norme di accesso;
    • Concessione contributi per lo sviluppo imprenditoriale;
    • Approvazione progetto preliminare e definitivo;
    • Definizione accordo bonario;
    • Approvazione schema di bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale;
    • Approvazione del PEG e i relativi aggiornamenti;
    • Adozione variazioni di bilancio;
    • Adozione degli schemi del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
    • Approvazione tariffe, aliquote d'imposta, detrazioni, riduzione ed esenzione e variazioni limiti di reddito in materia di tributi.
  2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
  3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
  4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze di amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento.
  5. La giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del Bilancio Pluriennale, del programma delle Opere Pubbliche e dei singoli piani.
  6. la Giunta, autorizza il Sindaco ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, provvede alla nomina del difensore dell'Amministrazione Comunale. La Giunta provvede, altresì, alla nomina dei componenti delle Commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle Commissioni di concorso. La Giunta è inoltre competente ad accettare lasciti o donazioni, propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone, approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale. Nomina e revoca i Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale. Approva gli accordi di contrattazione decentrata ed il PEG, le relazioni finali di gestione, nonché i rapporti finali e conclusivi del nucleo valutazione o valutazione relativi alla gestione amministrativa dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 29
Esercizio delle funzioni

  1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
  2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco, o, in sua assenza, dal Vice-Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'Assessore Anziano.
  3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
  4. Il Regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono tra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.
  5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
  6. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e di diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
  7. Assume le funzioni di Assessore Anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal Regolamento interno, l'Assessore più anziano di età tra quelli nominati.

Art. 30
Decadenza della Giunta

  1. La giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco con conseguente scioglimento del Consiglio.
    Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
  2. Nel caso di presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per la discussione, non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni della sua presentazione.
  3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ove il Consiglio Comunale con votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, approvi la mozione di sfiducia.
  4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 31
Dimissioni, cessazione e sostituzione di Assessori

  1. Le dimissione degli Assessori sono presentate per iscritto dal Sindaco, sono efficaci fin dal momento della loro presentazione e sono irrevocabili. Il Sindaco ne prende atto e provvede alla loro sostituzione dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza.

Art. 32
Norme generali di funzionamento

  1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale
  2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, i responsabili dei servizi. Questi ultimi, al momento della discussione e votazione devono allontanarsi.
  3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, aziende e consorzi, commissioni.
  4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente Statuto, dal Regolamento interno adottato dal Consiglio Comunale.

IL SINDACO

Art. 33
Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione Comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell’organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Il Sindaco o gli Assessori rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri secondo le modalità disciplinate dal Regolamento consiliare. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui all’art. 51 della legge 142/90 e del Regolamento apposito.

3. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative può avvalersi di Consiglieri comunali, per l’esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati alla sovrintendenza e alla esecuzione degli atti.

4. Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l’unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Comunale.

6. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell’attuazione dello Statuto, dell’osservanza dei regolamenti.

8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 34
Discussione programma di governo e partecipazione del Consiglio alla definizione, all’adeguamento e alla verifica

1. Il Sindaco, entro due mesi dalla prima seduta, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica del Bilancio preventivo e pluriennale.

4. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di Bilancio previsto dall’art. 36, comma 2° del D.L.vo n° 77/95.

5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adattata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 35
Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Compete al Sindaco, nell’ambito della disciplina Regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 36
Il Vice-Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore da lui prescelto, a sostituirlo, in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. All’Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice-Sindaco. Il Vice-sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15, comma quattro bis della legge 19.03.90, n° 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18.01.92, n° 16.

Art. 37
Poteri d’ordinanza

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

2. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e con l’osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 38
Dimissioni, impedimento, decadenza,
sospensione e decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 39
Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal Regolamento.

2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di Regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale, ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all’Amministrazione Comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta tra persone in possesso dei requisiti di compatibilità. idoneità e competenza all’espletamento dell’incarico.

Art. 40
Pari opportunità

1. All’interno della Giunta, degli Organi Collegiali del Comune, delle Commissioni Consiliari, delle Commissioni di Concorso e degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti deve essere garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

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