LA
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 69
La programmazione di Bilancio
1. La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il Bilancio di Previsione annuale, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il Bilancio di Previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione Consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.
3. Il Bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabili dal Regolamento.
4. Il Bilancio di Previsione per l’anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre, osservando i principi dell’universalità dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
5. Il Consiglio approva il Bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il Bilancio di Previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
Art. 70
Il Programma delle Opere Pubbliche e degli investimenti
1. Contestualmente al progetto di Bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle Opere Pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di veggenza del Bilancio Pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il Programma delle Opere Pubbliche e degli investimenti comprende l’elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l’attuazione.
3. Il Programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno il Piano Finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel Programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei Bilanci annuali e Pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio sono effettuate anche al Programma e viceversa.
5. Il Programma viene aggiornato annualmente in conformità ai Bilanci annuale e Pluriennali approvati.
6. Il Programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi 3° e 4° del precedente articolo, contemporaneamente al Bilancio Annuale.
L’AUTONOMIA
FINANZIARIA
Art. 71
Le risorse per la gestione corrente
1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dalla Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe per le imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo, da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. Il Consiglio Comunale assicura agli Uffici Tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato. mentre la Giunta Comunale provvede alla strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
Art. 72
Le risorse per gli investimenti
1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune, che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del Patrimonio disponibili, non destinati per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.
LA
CONSERVAZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO
Art. 73
La gestione del Patrimonio
1. La Giunta Comunale sovrintende all’attività di conservazione e gestione del Patrimonio Comunale, assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetti di atti di gestione, nuove costruzione di acquisizioni, si verificano nel corso di ciascuno esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento per assicurare da parte di tutti i Responsabili di Uffici e Servizi l’osservanza dell’obbligo generale di dirigenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell’Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal Regolamento.
3. La Giunta Comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, con propria iniziativa o su proposta del Responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l’affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al Responsabile della gestione dei beni compete l’attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relativa.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito ad associazioni, enti e cittadini che perseguono fini di lucro. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente la competente Commissione Consiliare e procede all’adozione del provvedimento ove questa esprime parere favorevole.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell’Ente.
6. L’alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento.
LA
REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA ED
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art. 74
Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l’art. 234 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori adempie alle funzioni di cui all’art. 15 del presente Statuto.
4. Per l’esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.
5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita realizzazione, secondo quanto previsto dal 3° comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul Conto Consuntivo.
Art. 75
Il rendiconto della gestione
1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrata nel rendiconto, che comprende il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il trenta giugno dell’anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. nelle adunanze di seconda convocazione il Conto Consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa almeno la metà dei Consiglieri in carica.
APPALTI
E CONTRATTI
Art. 76
Procedure negoziali
1. Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta secondo la rispettiva competenza indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico.
CONTROLLO
DELLE GESTIONI
Art. 77
Finalità
1. Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di Contabilità, il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell’attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d’esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di Governo dell’Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l’attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del Bilancio dell’esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.
TESORERIA
E CONCESSIONARIO
DELLA RISCOSSIONE
Art. 78
Tesoreria e riscossione delle entrate
1. Il Servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un Istituto di Credito che disponga di una Sede Operativa nel Comune.
2. La Concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e di Fondi di Cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l’interesse dell’Ente la forma di riscossione nell’ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il Regolamento di Contabilità stabilisce le modalità relative al Servizio di tesoreria ed ai Servizi dell’Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestione.
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