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Art. 66
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale,
su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi
di razionalità economica ed organizzativa, può
deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri
Comuni e/o con la Provincia per svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare
i fini attraverso la precisazione delle specifiche funzioni
e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le
forme e la periodicità delle consultazioni tra
gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro
intercorrenti i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti
contraenti possono concordare che uno di essi assume
il coordinamento organizzativo ed amministrativo della
gestione da effettuarsi in conformità sia a quando
con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle
periodiche consultazioni tra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare
i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione
e le modalità per il loro riparto tra gli enti
partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle
materie di propria competenza, per la gestione tempo
determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione
di un’opera, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria tra Comuni e Provincie, previa statuizione
di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà
tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie
relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed
azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.
Art. 67
Consorzi
1. Per la gestione associata
di uno o più servizi il Consiglio Comunale può
deliberare la costituzione di un Consorzio con altri
Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della
Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
a) la convenzione che stabilisce
i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione
agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati
dall’assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie tra gli enti consorziati;
b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è l’ente
strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità
giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea, composta
da rappresentanti degli enti associati nella persona
del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato,
ciascuno con responsabilità e poteri pari alla
quota di partecipazione fissata dalla concessione
e dallo Statuto. L’Assemblea elegge nel suo
seno il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione
ed il suo Presidente sono eletti dall’Assemblea.
La composizione del Consiglio di Amministrazione,
i requisiti e le condizioni di eleggibilità,
le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite
dallo Statuto.
4. I membri dell’Assemblea
cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica
di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi
subentrano nuovi titolari eletti a tale cariche.
5. Il Consiglio di Amministrazione
ed il suo Presidente durano in carica cinque anni, decorrenti
dalla data di nomina.
6. L’Assemblea approva
gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo
Statuto.
7. Quando la particolare rilevanza
organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo randa
necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto
dallo Statuto e dalla Convenzione, il Direttore al quale
compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
8. Il Consorzio è soggetto
alle norme relative al controllo degli atti stabiliti
dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell’Assemblea
equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti
del Consiglio di Amministrazione a quelli della Giunta.
9. Entro il 12 giugno 1992 sarà
provveduto, anche in deroga ai limiti di durata previsti
dagli atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi
in atto ai quali partecipa questo Comune, adottando
i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti
a quanto dispone la legge.
ACCORDI
DI PROGRAMMA
Art. 68
Opere di competenza primaria del Comune
1. Per provvedere alla
definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l’azione integrata e coordinata del Comune e altre
amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo
la competenza primaria del Comune sull’opera,
sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove
la conclusione di un accordo di programma per assicurare
il coordinamento delle diverse azioni ed attività
e per determinare tempi, modalità finanziamenti
ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza
tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate
per verificare la possibilità di definire l’accordo
di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto
formale, approva l’accordo nel quale è
espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate
e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale
della Regione.
4. Qualora l’accordo sia
adottato con decreto del Presidente della Regione e
determini variazioni degli strumenti urbanistici del
Comune, la adesione del Sindaco alla stesso deve essere
ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni
a pena di decadenza.
5. Nel caso che l’accordo
di programma sia promosso da altro soggetto pubblico
che ha competenza primaria nella realizzazione delle
opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse
del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il
Sindaco partecipa all’accordo informandone la
Giunta ed assicura la collaborazione dell’Amministrazione
Comunale in relazione alle sue competenze ed all’interesse,
diretto o indiretto, dalla sua Comunità alle
opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l’attuazione
degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla
legge. |