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Art. 79
Lo stato
1. Il Comune
gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti
dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne
il miglior funzionamento e favore dei propri cittadini.
Il Sindaco esercita le relative funzioni quali Ufficiale
di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni
di supporto per l’esercizio, nel proprio territorio,
di funzioni di interesse generale da parte dello Stato,
nell’ambito dei compiti stabiliti dalle leggi
ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni
delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei
relativi oneri.
Art. 80
La Regione
1. Il Comune esercita le funzioni
amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali,
nelle materie che in rapporto alle caratteristiche della
popolazione e del Territorio risultano corrispondenti
agli interessi della Comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni
amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che
assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso
il coordinamento della Provincia, alla programmazione
economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell’attività
programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi
generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.
Art. 81
La Provincia
1. Il Comune esercita, attraverso
a Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione
della Regione. Partecipa al coordinamento promosso dalla
Provincia, della propria attività programmatoria,
con quella degli altri Comuni, nell’ambito provinciale.
2. La compatibilità degli
strumenti di pianificazione territoriale predisposti
dal Comune con le previsioni del Piano Territoriale
di Coordinamento, è accertato dalla Provincia
che esercita, n questa materia, tutte le funzioni alla
stesa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la
Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi,
di attività e di opere di rilevante interesse
provinciale, sia nei settori economico, produttivo,
commerciale e turistico sia in quelli sociali, culturali
e sportivi. |